Cassation court dismisses appeals against arrest validation due to generic grounds and factual questions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Talbi Ragheb and Talbi Aymen inadmissible for absolute generality of grounds. The appellants argued that search results did not prove possession and questioned the drug quantity classification, but the court found these arguments fact-specific. The court ruled that such factual disputes regarding evidence and responsibility cannot be raised against an arrest validation order, which can only be challenged on legal illegitimacy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 311 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. pen.: Appeals against arrest validation are inadmissible if they raise factual questions or generic censure, as only legal vitiating circumstances such as lack of flagrance or title of the crime may be contested.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Talbi Ragheb, nato in Tunisia il 3/01/2000 Talbi Aymen, nato in Tunisia il 21/01/1987 avverso l'ordinanza del 29/04/2024 emessa dal GIP del Tribunale di Civitavecchia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. Elena Pellegrini, difensore di Talbi Ragheb e Talbi Aymen, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia ha convalidato l'arresto dei due ricorrenti per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, co.1, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, disponendo nei loro confronti la misura della custodia cautelare in carcere.
2. Nell'interesse dei due ricorrenti, il comune difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Vizio della motivazione sotto il profilo della carenza dei gravi indizi di colpevolezza, che sarebbero stati ravvisati in contrasto con le risultanze acquisite. In particolare, secondo quanto assunto nel ricorso gli esiti delle perquisizioni, domiciliare e veicolare, non avrebbero portato al rinvenimento di sostanza stupefacente nella disponibilità degli arrestati. La sostanza stupefacente è stata, infatti, rinvenuta in alcuni barattoli nascosti nel terreno, presso delle strade di pubblico accesso, come anche gli altri oggetti utili allo spaccio (bilancini di precisione e rotolo di pellicola trasparente).
Si tratta di oggetti che non possono essere ricondotti ai due ricorrenti, a cui carico vi è solo la coincidenza sfortunata di essersi fermati a bordo della propria auto in prossimità dei luoghi in cui sono stati rinvenuti i reperti, poi sottoposti a sequestro. Il rinvenimento di poco denaro di altri barattoli vuoti e di alcuni ritagli di cellophane nei luoghi di pertinenza esclusiva degli arresti non costituiscono elementi idonei a supportare la flagranza di reato e la pronuncia di una condanna oltre ogni ragionevole dubbio. 2.2. Con il secondo motivo deducono la violazione di legge in relazione alla corretta qualificazione del fatto di reato, trattandosi di un quantitativo modesto di sostanza stupefacente, rientrante nei limiti del quinto comma secondo le soglie elaborate in alcune sentenze della Corte di cassazione, pari a 150 grammi per la cocaina ed a 107,71 grammi per l'eroina.
Nel caso di specie si tratta di 37 grammi lordi di cocaina e di 5 grammi lordi di eroina, rientrante nell'ipotesi del c.d. piccolo spaccio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili per assoluta genericità delle censure. I due ricorrenti sono stati tratti in arresto in flagranza di reato in data 26 aprile 2024 e nei loro confronti in sede di convalida è stata disposta la misura della custodia in carcere dopo una attività di osservazione e controllo che ha consentito di rinvenire la sostanza stupefacente seguendo i movimenti dei predetti che poco tempo prima erano stati visti frugare nei luoghi interessati dal rinvenimento dei barattoli contenenti lo stupefacente, peraltro simili a quello rinvenuto in loro possesso all'interno della autovettura. A norma di legge la ordinanza di convalida dell'arresto può essere impugnata con ricorso per cassazione per vizio di legge, come anche la misura cautelare se impugnata con il ricorso immediato ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen. Nel caso di specie il ricorso impugna la convalida dell'arresto ma si duole della carenza dei gravi indizi, oltre che della flagranza e dell'assenza di prove certe della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.
2. Tale confusa rappresentazione delle ragioni dell'impugnazione ne determina l'inammissibilità perché le censure dedotte sono unicamente rivolte a sollecitare una diversa ricostruzione del merito poiché avverso il provvedimento di convalida dell'arresto possono dedursi esclusivamente vizi di illegittimità, con riferimento, in particolare, al titolo del reato, all'esistenza o meno della flagranza e all'osservanza dei termini (Sez. 6, n. 38180 del 14/10/2010, Prikhno, Rv. 248519), laddove il ricorrente ha dedotto vizi della motivazione, investendo questa Suprema Corte di questioni in punto di fatto, attinenti al giudizio di merito sulla sussistenza o meno dei presupposti per l'affermazione della responsabilità penale, che evidentemente non possono trovare ingresso in questa sede.
3. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, e ciascuno al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre