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Sentenza — n. 42270/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against mafia method aggravation in extortion case involving organized crime territory references.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42270/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected appeals by Antonio Romano and Alessio Cimmarosa against a second-instance judgment confirming their extortion conviction. The defendants argued the crime was procedurally improper due to lack of a formal complaint and that the 'mafia method' aggravating circumstance was unsupported by evidence regarding their father's involvement. The court upheld the lower court's finding that implicit references to the local criminal organization's power in the Pignasecca area, combined with explicit threats, sufficiently constituted the aggravating circumstance under Italian law.

Regesto Legislator

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Art. 61, comma 1, n. 1, lett. a) c.p.; Art. 61, comma 1, n. 1, lett. b) c.p.; The mere reference to the criminal power of a mafia organization in a territory where such an organization is historically rooted constitutes sufficient evidence for the 'mafia method' aggravating circumstance when the agent implicitly invokes that known power.

Parole chiave

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mafia method aggravation extortion by threats organized crime territory implicit reference to power procedural impropriety defense second instance review criminal liability dismissal tentata estorsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 61, comma 1, n. 1, lett. a) c.p.
Art. 61, comma 1, n. 1, lett. b) c.p.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.Con i comuni motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp.
d.m. n. 55 del 2014
IMPRESA, secondo i parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche, in relazione alle attività processuali svolte in questo grado.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
2.Con i comuni motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023, Gabriele
Sezione 2, n. 32564 del 12/4/2023, Bisogni
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.Romano Antonio, nato a Napoli il 12/04/1988 2.Cimmarosa Alessio, nato a Napoli il 24/03/1992 avverso la sentenza del 16/10/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso; lette le conclusioni e la nota spese depositate in cancelleria dall'avvocato Alessandro Motta nell'interesse delle parti civili ALILACCO S.O.S. IMPRESA e Giustino Pirozzi, con le quali insiste per la inammissibilità o rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 16 ottobre 2023, ha confermato la condanna di Antonio Romano e Alessio Cimmarosa a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 393-416-bis.1 cod. pen. commesso in Napoli dalla fine di novembre 2017 al 20 dicembre 2017 in danno di Giustino Pirozzi, costretto a consegnare ad Antonio Romano la somma di euro 1.250,00 con reiterate minacce di morte, evocative dell'interessamento alla questione che lo opponeva ad Antonio Romano, intermediario in un contratto di subaffitto di un'attività di ristorazione poi chiusa, di Vincenzo Romano, padre di Antonio, noto esponente della camorra nella zona Pignasecca, teatro dei fatti.

La sentenza ha confermato le statuzioni civili in favore del Pirozzi e della ALILACCO S.O.S. IMPRESA. 2.Con i comuni motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, i ricorrenti chiedono di annullare la sentenza impugnata per improcedibilità del reato per mancanza di rituale querela di Giustino Pirozzi, limitatosi a denunciare i fatti, nonché per cumulativi vizi di motivazione sul punto della sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso.

La Corte di appello non ha esaminato i motivi di appello che censuravano la sussistenza dell'aggravante evidenziando la estraneità ai fatti di Vincenzo Romano, padre di Antonio. La persona offesa aveva chiesto ad Antonio Romano di avere un incontro con il padre ma Antonio Romano gli aveva risposto che il padre non entrava nella vicenda e il Pirozzi neppure doveva permettersi di chiamarlo in causa. La sentenza impugnata, con motivazione assertiva, ha ritenuto idonea a sufficiente, ai fini della integrazione dell'aggravante, il mero riferimento alla zona della Pignasecca, zona neppure evocata nelle conversazioni intercettate e Antonio Romano ha chiarito che il riferimento "alla persona che stava dietro di lui" non rimandava al padre ma all'originario affittuario — che aveva ceduto l'attività al Pirozzi- e che si trovava esposto nei confronti del proprietario dell'immobile per varie mensilità di locazione che non erano state onorate e non di certo al padre.

La persona offesa non aveva subito alcun metus, tanto è vero che aveva registrato le conversazioni e denunciato immediatamente i fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi di Antonio Romano e Alessio Cimmarosa devono essere rigettati. 2.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Premesso che la questione attinente alla procedibilità dell'azione penale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, può essere dedotta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, pur-ché, nel caso in cui si affermi la tardività della querela, il "dies a quo" non debba essere determinato con un giudizio di fatto che è precluso al giudice di legittimità» (Sez. 5, n. 23689 del. 06/05/2021, Cavallin, Rv. 281318), le deduzioni difensive sono manifestamente infondate in presenza della prima denuncia proposta da Giustino Pirozzi ai Carabinieri di Napoli del 18 dicembre 2017 (che riporta come oggetto il riferimento al "verbale di denuncia orale") e in cui viene espressamente dato atto che "...il signor Pirozzi Giustino, in epigrafe meglio generalizzato, ... sporge formale denuncia querela per i fatti di seguito indicati". 1 fatti oggetto di denuncia-querela, che corrispondono sostanzialmente ai fatti oggetto di contestazione ai ricorrenti, venivano approfonditi nel corso di successive verbalizzazioni rispetto alle quali è irrilevante la mancata reiterazione della proposizione di querela.

Va, inoltre, ricordato che «in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae"» (da ultimo, Sez, 5, n. 2665 del 12/10/2021 - dep. 2022, PmT c/ Baia Antonio, Rv. 282648 - 01): la proposizione di formale denuncia querela è univocamente indicativa della richiesta di punizione e, pertanto, sufficiente ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità non essendo necessario l'uso di altre e ulteriori formule asseverative della volontà di punizione. 3.11 secondo motivo di ricorso è infondato.

Le sentenze di merito hanno evidenziato che le minacce poste in essere dagli imputati, ritenute integrare non un'estorsione ma l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, sono connotate dal "metodo mafioso", rinvenibile nel fatto che l'evocazione fatta da Antonio Romano e Alessio Cimmarosa al padre del Romano "noto alla persona offesa come soggetto di elevato spessore criminale ed esponente (anche solo per il passato) del contesto camorristico della zona della Pignasecca" era del tutto idoneo a creare quello stato di timore e soggezione che integra i presupposti dell'aggravante.

I ricorrenti avevano contestato già in appello che i riferimenti "alla persona alle spalle" del Romano, nel corso del primo incontro, ed "al mast", nel corso del secondo incontro in cui il Romano precisava che il debito era ormai lievitato a 10.500 euro e non più a 3.000, riferimenti esplicitati al Giustino non erano riconducibili al padre del Romano (Vincenzo Romano) ma a tale Capobianco, zio del creditore. Tuttavia la natura dei riferimenti (la persona alle spalle), e non certo al creditore e a "o mast", sono stati inequivocabilmente ricondotti dal Giustino al padre del Romano, corrispondendo ad una espressione gergale per indicare il capo di un clan.

E si tratta, secondo la sentenza impugnata, di riferimenti che non consentono interpretazioni alternative tenuto conto che l'espressione riferita dal Giustino non era stata smentita dalle registrazioni e dalle dichiarazioni della persona offesa che l'aveva sempre confermata e che, in occasione degli incontri con il Romano e il Cimmarosa aveva sempre chiesto di potersi incontrare in luogo diverso dalla Pignasecca, zona di influenza del clan. In estrema sintesi i giudici del merito hanno ritenuto che la percezione della persona offesa e il timore ingeneratogli dalle minacce si fondassero su elementi seri e univoci quali la consapevolezza della presenza, nel territorio di riferimento, del sodalizio criminale di cui Vincenzo Romano era stato capo e gli espliciti richiami di Antonio Romano alla vicinanza di tale sodalizio oltre che sulle concrete modalità di coercizione poste in essere poiché la richiesta di pagamento delle spettanze faceva riferimento a metodi violenti (finisci sotto terra...ti mandiamo all'ospedale), tipici dell'agire camorristico nella zona di riferimento.

La motivazione dei giudici di merito non è inficiata da illogicità evidenti e, come noto, non è sindacabile in cassazione non potendo sostituirsi all'apprezzamento delle circostanze di fatto una diversa valutazione del giudice di legittimità. Le conclusioni raggiunte hanno fatto, inoltre, coerente applicazione dei principi di questa Corte nella individuazione degli elementi costitutivi dell'aggravante del metodo mafioso per la cui sussistenza è sufficiente, in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica, che il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale della consorteria, in quanto tale potere è di per sé noto alla collettività (Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950), e, nel caso, direttamente evocato attraverso il riferimento alla qualità di camorrista del padre del Romano.

L'aggravante in esame, del resto, fa riferimento alle modalità della condotta, che devono evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, per cui stigmatizza un metodo - che determina una maggiore intensità della minaccia - non un fatto. La ratio della circostanza aggravante in discorso è, infatti, quella di «contrastare in maniera più decisa, data la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè si comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerata» (Sezione 2, n. 32564 del 12/4/2023, Bisogni, Rv. 285018 - 02), particolare coartazione nel caso in esame palesata reiteratamente e con serietà. 4.AI rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, Giustino Pirozzi e ALILACCO S.O.S. IMPRESA, secondo i parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche, in relazione alle attività processuali svolte in questo grado.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, Pirozzi Giustino e ALILACCO S.O.S. IMPRESA, che liquida in complessivi eur