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Sentenza — n. 42266/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment for retroactive application of leniency ban and prescription of offenses.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42266/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the lower court's judgment without remittal, finding the appeal against the conviction for resistance and insult to a public official was well-founded. The appellant argued that the 2022 legislative ban on leniency for these specific crimes should apply retroactively to acts committed in 2016, while the court noted the conduct was a single continuous act rather than multiple crimes. The court ruled that the new leniency restrictions could not apply retroactively as they were more unfavorable, and since the offenses had expired by prescription, the conviction was void.

Regesto Legislator

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Law 8/2019, n. 77; D.Lgs. 150/2022; The prohibition on applying the exclusion of punishability for particular leniency to offenses committed before the entry into force of the new law applies to offenses committed before the entry into force of the new law, as it is a more unfavorable rule.

Parole chiave

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retroactive application of law leniency for particular leniency prescription of criminal offenses continuation of crimes public official offenses principle of non-retroactivity annulment without remittal recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Law 8 August 2019, n. 77
D.Lgs. 10 October 2022, n. 150
Art. 131-bis of the Criminal Code
Nell'interesse del ricorrente è stato formulato un unico motivo di ricorso per violazione dell'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Nell'interesse del ricorrente è stato formulato un unico motivo di ricorso per violazione dell'art. 131-bis cod. pen., norma ritenuta non applicabile al caso di specie in base al divieto introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23623 of 21/5/2024, Hasan
Sez. U, n. 18891 of 27/1/2022, Ubaldi
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Strianese Gianluigi, nato a Agropoli il 22/6/1992 avverso la sentenza del 2/4/2024 emesso dalla Corte di Appello di Salerno visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Salerno confermava la condanna del ricorrente in ordine ai reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

2. Nell'interesse del ricorrente è stato formulato un unico motivo di ricorso per violazione dell'art. 131-bis cod. pen., norma ritenuta non applicabile al caso di specie in base al divieto introdotto dall'art. 1, lett. c), n. 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Sottolinea il ricorrente come l'esclusione dall'alveo della particolare tenuità del fatto dei reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen., introducendo una norma di sfavore, trova applicazione solo ai fatti successivi all'entrata in vigore della modifica e, quindi, la causa di non punibilità era astrattamente applicabile alla fattispecie in esame, posto che i fatti risultano commessi nel 2016. Risulterebbe errata, inoltre, anche l'affermazione secondo cui la condotta delittuosa sarebbe stata "continuativa", posto che il fatto storico era unitario.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Deve rilevarsi l'errore in diritto in cui è incorsa la Corte di appello, lì dove ha ritenuto applicabile il divieto normativo in merito all'applicabilità della tenuità del fatto in relazione ai reati contestati. Si tratta di un'affermazione che non tiene conto del principio del divieto di applicazione retroattiva di norme in malam partem. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che in tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la disposizione di cui alla legge 8 agosto 2019, n. 77, di conversione del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, che, a modifica dell'art. 131-bis cod. pen., ha stabilito che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341- bis cod. pen. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, non si applica ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore in data 10 agosto 2019, trattandosi di disciplina più sfavorevole incidente su norme sostanziali (Sez.6, n. 23623 del 21/5/2024, Hasan, Rv. 286629).

Analogo principio deve essere riaffermato anche in relazione al divieto di applicazione dell'istituto della tenuità del fatto introdotto art. 1, lett. c), n. 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore all'epoca della pronuncia della sentenza impugnata. Ciò detto, posto che i fatti risalgono al 2016, epoca in cui non operava alcuna preclusione rispetto all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., deve ritenersi che l'istituto sarebbe stato astrattamente applicabile.

3. Deve, altresì, rilevarsi l'erroneità in diritto dell'ulteriore affermazione secondo cui il fatto non potrebbe considerarsi tenue in quanto l'imputato "con una condotta continuativa" avrebbe violato due norme penali. Invero, nel caso di specie la condotta realizzata è sostanzialmente unitaria, essendosi accertato che la resistenza a pubblico ufficiale veniva realizzata mediante le minacce pronunciaplte unitamente alle offense rivolte al pubblico ufficiale che aveva invitato l'imputato ad uscire dall'aula di udienza in cui questi si trovava, in violazione del divieto previsto per i soggetti chiamati a testimoniare.

Si tratta di un'ipotesi di continuazione di reati commessi nel medesimo contesto spazio temporale e con una condotta realizzata senza soluzione di continuità. A fronte di tali rilievi, deve richiamarsi il principio giurisprudenziale secondo cui la pluralità di reati, unificati nel vincolo della continuazione, non è ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez.U, n. 18891 del 27/1/2022, Ubaldi, Rv. 283064).

4. Acclarata la fondatezza del ricorso, deve rilevarsi l'intervenuta prescrizione dei reati contestati, commessi in data 28 aprile 2016, per i quali l'effetto estintivo, pur tenendo conto dei periodi di sospensione, è maturato in data 17 marzo 2024. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il rea