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Sentenza — n. 41811/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against detention order due to insufficient evidence of criminal association.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41811/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's detention order against Salvatore Crisafulli. The court found the evidence of his role in a criminal organization sufficient, specifically his provision of a garage for drug storage and his active participation in drug distribution. Consequently, the appeal was rejected as a generic factual challenge, and Crisafulli was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a detention order is inadmissible if the lower court's reasoning on the existence of a criminal association is based on concrete evidence of the defendant's active participation and organizational role, rather than mere frequency of contact.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal association detention order cassation appeal drug trafficking procedural inadmissibility collaboratore della Securitate carcerazione di sicurezza personale carcerario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94, comma1-ter, disp.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Crisafullí Salvatore, nato a Catania il 12/03/1978 avverso la ordinanza del 15/04/2024 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha confermato la ordinanza cautelare emessa in data 4 marzo 2024 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata applicata a Salvatore Crisafulli la misura della custodia in carcere in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 2, 4 e 7 I. n. 895/67.

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Salvatore Crisafulli che con l'atto deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/90 nonché 2, 4 e 7 I. n. 895/67. La ordinanza, avallando pedissequamente il provvedimento genetico, omette qualsiasi autonoma motivazione in ordine alla sussistenza della associazione criminosa, basata sulla sola frequenza dei rapporti finalizzata alla realizzazione di alcuni approvvigionamenti di partite di droga, non essendosi considerata la differenza tra concorso nel reato e partecipazione associativa, peraltro dovendosi considerare il limitato lasso temporale dei fatti.

Quanto al ricorrente è illogico affermare che egli agisce per un fine personale senza dimostrare un apporto stabile e una consapevolezza di far parte di una compagine associativa. Inoltre, dalle captazioni in cui si fa riferimento al garage affittato dal Crisafulli si comprende che i soggetti che vanno ad approvvigionarsi di stupefacente ivi custodito fanno riferimento al luogo della custodia e non alla persona del ricorrente, al quale - peraltro - non fanno alcun riferimento i collaboratori di giustizia. Quanto al reato in materia di armi, nessuna captazione documenta la consapevolezza del ricorrente circa la custodia di armi nel suo garage, per cui è apodittica l'affermazione che egli, avvertito dal figlio, avesse tolto le armi prima della perquisizione. 2.2.

Con il secondo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alle esigenze cautelari ritenute attuali nonostante i fatti risalgano al 2020/2021 e l'assenza di recidiva in capo al ricorrente che ha ottenuto l'affidamento ai servizi sociali con esito positivo.

3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria a sostegno della inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è genericamente proposto per motivi in fatto. Incensurabile è il giudizio indiziario in ordine alla sussistenza della compagine associativa che gestiva le piazze di spaccio secondo una struttura organizzativa che garantiva, senza soluzione di continuità, la costante fornitura delle piazze, provvedendo, in caso di arresto dei pusher, alla loro pronta sostituzione. Quanto alla partecipazione associativa del ricorrente, essa è del tutto correttamente desunta dalla messa a disposizione, a favore del sodalizio, del garage di via Zuccarelli n.53 - pertinenza dell'abitazione di via Zuccarelli n. 51 - quale luogo di occultamento e stoccaggio dello stupefacente e delle armi del clan, oltre che luogo in cui effettuare consegne agli acquirenti.

Il ricorrente non solo aveva consegnato le chiavi del garage, ma coadiuvava Biagio Querulo anche in attività di confezionamento della droga e di consegna della sostanza stupefacente, prelevata dal garage con il suo ausilio e consegnata a vari sodali o direttamente agli acquirenti, risultando presente in loco in occasione delle preparazioni e delle transazioni. Non illogicamente è, pertanto, ritenuto che il ricorrente - a seguito dell'avviso dato dal figlio a lui e al Querulo della presenza delle forze dell'ordine - sia riuscito a corrispondere alla preoccupazione dei sodali di togliere "tutte cose", sostanza stupefacente e armi, facendo sortire l'esito negativo della perquisizione.

3. Il secondo motivo è generica contestazione in fatto della ineccepibile valutazione a riguardo della sussistenza delle esigenze cautelari, fondata sul mancato superamento della presunzione cautelare in ragione degli indici negativi determinati al ruolo associativo spiegato e dalla continuità delle condotte illecite, oltre la insensibilità all'emenda, rispetto ai plurimi e specifici precedenti, tali da far correttamente escludere il rilievo del tempo decorso dalla commissione dei fatti.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

5. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.3

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di c all'art. 94, comma I