Italian Supreme Court dismisses appeal against bail order citing insufficient evidence of reduced flight risk. The court rejects arguments regarding the applicant's employment and lack of association participation. The decision upholds the original detention measure based on prior criminal conduct. The ruling emphasizes that the court's assessment of flight risk and danger remains valid. The applicant is ordered to pay court costs and fines. The judgment confirms the inapplicability of home detention under current circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to maintain home detention instead of prison custody. The applicant argued that his continued employment and denial of association participation rendered the original detention measure excessive and dangerous. The court rejected these claims, finding the evidence of flight risk and criminal conduct during probation sufficient to justify the restrictive measure. Consequently, the appeal was dismissed, and the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: The court's assessment of the necessity of custodial measures based on flight risk and danger remains valid when supported by concrete evidence of criminal conduct during probation, rejecting generic arguments regarding employment or lack of association ties as insufficient grounds for reforming the detention order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Oscini Antonino, nato a Catania il 29/01/1981 avverso la ordinanza del 09/04/2024 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania ha parzialmente riformato la ordinanza cautelare emessa in data 4 marzo 2024 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di Antonino Oscini con la quale al predetto è stata applicata la custodia in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, applicando la misura degli arresti domiciliari.
2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Antonino Oscini che con atto di ricorso deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta attualità e concretezza delle esigenze cautelari rispetto al rilievo dato dalla stessa ordinanza alla attività lavorativa svolta dallo stesso indagato dal 2021 ad oggi. 2.2. Con il secondo motivo manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine alla partecipazione associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 in quanto nessuno dei collaboratori parla dell'indagato in relazione alla piazza di spaccio del Locu, abitando il ricorrente da sempre in quel quartiere poco distante da via Bonfiglio e, pur avendo ammesso in sede di interrogatorio i reati-fine, ha negato la partecipazione all'associazione. 2.3. Con il terzo motivo manifesta illogicità della motivazione in relazione alla cumulativa posizione di pusher e vedetta.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il preliminare secondo motivo è genericamente proposto rispetto alla valutazione indiziaria che ha tenuto conto, ai fini della sussistenza del vincolo associativo, delle emergenze provenienti dal servizio di video-ripresa con precisa descrizione dei movimenti dell'Oscini che si adoperava diuturnamente quale vedetta o quale pusher della piazza di spaccio di via Bonfiglio, fino ad essere colto, in data 10/9/2020, in flagranza di reato, pur sfuggendo all'arresto guadagnando la fuga.
3. Il terzo motivo, anche esso preliminare, è inammissibile in quanto del tutto privo di qualsiasi argomentazione.
4. Il primo motivo è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto rispetto alla incensurabile valutazione che ha consentito di ritenere, sulla base della attività lavorativa svolta dal ricorrente dal 2021 ad oggi, il superamento della presunzione di adeguatezza esclusiva della misura carceraria, così attenuandosi la misura originariamente applicata, in costanza dell'ineccepibile giudizio sulla sussistenza degli indici di pericolosità positivamente riscontrati, non da ultimo quello rappresentato dall'aver realizzato le condotte criminose mentre era sottoposto alla libertà vigilata.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass