Italian Supreme Court dismisses appeal against external mafia associate's detention citing insufficient evidence of causal contribution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Francesco Di Perna's cassation appeal inadmissible regarding his detention as an external associate of the Morabito-Rapisarda clan. The defense argued the trial court erred in assessing intercepted conversations and failed to prove the clan's specific difficulties, while the prosecution contended the evidence clearly demonstrated Di Perna's conscious and voluntary contribution to the organization's criminal activities. The court rejected these arguments, ruling that the trial judge's evaluation of the circumstantial evidence was not subject to review and that the appellant's role met the legal criteria for an external associate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 110, 416-bis cod. pen.; Art. 292, comma 2-ter cod. proc. pen.: The Supreme Court holds that the trial judge's assessment of circumstantial evidence regarding an external associate's contribution to a mafia-type association is not subject to appellate review if the contribution is concrete, specific, conscious, and voluntary, and if the defense's objections are fully addressed in the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Perna Francesco, nato a Paternò il 01/07/1963 avverso la ordinanza del 11/05/2024 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. Vittorio Lo Presti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 2 aprile 2024 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere a Francesco Di Perna in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato sub capo 29 di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen. per concorso esterno al clan Morabito-Rapisarda, articolazione della famiglia mafiosa Laudani.
2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli Avv.ti Vittorio Lo Presti e Maria Lucia D'Anna, difensori di Francesco Di Perna che con atto di ricorso deducono i seguenti motivi: 2.1. Con il primo motivo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 110, 416-bis cod. pen. e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria. La ordinanza ritiene erroneamente che la difesa abbia ridotto in modo irragionevole il significato delle conversazioni intercettate e che i contributi dichiarativi siano tutti convergenti in ordine al nucleo essenziale del thema probandum: inoltre, il provvedimento impugnato non offre alcun elemento di fatto circa l'esistenza di "momenti di particolare difficoltà" del clan Morabito nei quali il Di Perna avrebbe fornito il suo contributo e, peraltro, la consistenza economica ed organizzativa del clan Morabito esclude in radice la portata determinante dell'eventuale apporto esterno del Di Perna. 2.2.
Con il secondo motivo illogicità della motivazione in ordine alla valenza probatoria delle eseguite intercettazioni ambientali. In primo luogo, il Tribunale ha omesso di considerare l'assenza di captazioni intercorrenti tra il Di Perna e componenti noti del clan Morabito, dato che contrasta con l'asserita sussistenza di un proficuo e intenso rapporto d'affari tra il Di Perna e il clan. In secondo luogo, il Tribunale ha omesso di considerare i numerosi elementi favorevoli indicati nel ricorso (v. pg. 4). 2.3. Con il terzo motivo inosservanza dell'art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen. e vizio della motivazione.
E' immotivata l'affermazione del Tribunale secondo la quale i temi trattati nella memoria difensiva sarebbero inconferenti. In particolare, incongrua è la ritenuta infondatezza delle doglianze difensive riguardanti i rapporti tra Di Penna e Pennisi e tra Di Perna e Benvenga, entrambi frequentati per ragioni di lavoro, definiti rapporti "anomali" senza spiegare in che termini l'asserita anomalia potesse avere rilevanza e porsi a base della contestazione mossa al Di Perna.2.4. Con il quarto motivo inosservanza dell'art. 274 cod. proc. pen. in relazione alla incongrua motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari.
In rapporto alla necessaria identificazione delle modalità dell'apporto del Di Perna verso l'organizzazione mafiosa e del correlato evento di rafforzamento del sodalizio la decisione è obiettivamente carente non essendo indicato quale apporto del Di Perna abbia rafforzato l'organizzazione mafiosa; non evocandosi un fenomeno economico di società tra il Di Perna ed il Pennisi, o di altri della compagine associativa; non è chiarito l'apporto del Di Perna in termini di ausilio con la sua partecipazione alle aste; non è individuato il vantaggio conseguito dal Di Perna nell'ambito del ritenuto rapporto sinallagmatico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
i. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo, secondo e terzo motivo sulla gravità indiziaria possono essere congiuntamente esaminati. 2.1. La ordinanza impugnata ha riconosciuto la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al concorso esterno del ricorrente alla compagine mafiosa, mostrando di condividere la ricostruzione operata dal primo giudice. L'ordinanza ha richiamato, innanzitutto, gli accertamenti sulla esistenza ed operatività del sodalizio mafioso Morabito-Rapisarda, articolazione della famiglia Laudani, al quale erano individuati appartenenti - tra gli altri - Natale Benvenga e Emanuele Salvatore Pennisi, che aveva tra gli obiettivi criminosi quello di turbare sistematicamente le vendite giudiziarie di immobili siti in Paternò e zone limitrofe.
In particolare, quanto a queste ultime emergeva come la loro gestione illecita si svolgesse di comune accordo tra le famiglie del clan Morabito-Rapisarda e Assinnata (articolazione locale della famiglia Santapaota), tanto che Emanuele Salvatore Pennisi rivendicava apertamente di intervenire per conto di entrambe le famiglie. Quanto alla posizione soggettiva del ricorrente, riteneva rilevanti le seguenti emergenze: - il magazzino della azienda del ricorrente, sito in contrada Tre Fontane, era la sede d'incontri associativi, convenendovi personaggi del calibro di Natale Benvenga e Emanuele Salvatore Pennisi e prestandosi il ricorrente a organizzare incontri tra esponenti del clan Morabito e il reggente del clan Assinnata, Pietro Puglisi, risultando la sua presenza durante i colloqui e sue interlocuzioni. - il ricorrente era intercettato in compagnia dei coindagati;- il ricorrente coadiuvava Pennisi negli "affari" immobiliari che costui gestiva per conto dei clan mafiosi paternesi, Morabito e Assinnata, mostrandosi consapevole dell'appartenenza mafiosa del Pennisi, ricevendo anche un personale tornaconto attraverso la sua partecipazione alle aste.
Da tali emergenze il Tribunale ha desunto che il ricorrente «sia stato stabilmente a disposizione della consorteria, fornendo un contributo consapevole e volontario, causalmente rilevante per il suo rafforzamento e l'attuazione degli scopi sociali» (v. pg.
14) e «gli stessi dialoghi registrati hanno attestato la conoscenza delle vicende e delle dinamiche della consorteria che l'imprenditore vantava, la fiducia e il credito di cui godeva nel gruppo», tanto che «il rapporto che avvinceva l'imprenditore alla mafia era [...] di tipo sinallagmatico, connotato [...] da reciproci oneri e vantaggi[...] si fa riferimento [...] alle aste immobiliari, cui il Di Perna partecipava anche a proprio vantaggio». Quanto alla infondatezza delle deduzioni difensive - su cui si incentra il terzo motivo - la ordinanza rigetta quella sulla erronea identificazione del ricorrente - che il ricorso non attacca - e l'argomento secondo il quale Emanuele Puglisi era un semplice imprenditore operante nel settore delle aste immobiliari, pure non attaccato dal ricorso.
Quanto al Pennisi, gli accertamenti non hanno individuato alcuna agenzia riconducibile allo stesso e sono considerate le conversazioni captate in cui egli si riprometteva di emettere fatture per le somme di denaro provento dei reati di cui agli artt. 353-416-bis cod. pen. in modo da creare uno schermo di apparente liceità. Quanto ai rapporti tra il ricorrente e Benvenga, anche ammessa la liceità di rapporti lavorativi, ciò non esclude che il ricorrente fosse consapevole del suo essere esponente di uno dei clan mafiosi cittadini, avendo - tra l'altro - il Benvenga scontato 25 anni di carcere per omicidio.
Infine, quanto alla dedotta erroneità dell'identificazione del ricorrente nel soggetto menzionato da Pietro Cirino quale promissario dei voti in favore del genero, Antonio Tomaselli, il Tribunale - riconoscendo la dubbia identificazione - esclude tale elemento dalla gravità indiziaria. 2.2. Ritiene questa Corte che la richiamata valutazione indiziaria si sottrae a censure scrutinabili in questa sede, sostanziando quelle mosse dal ricorso una connotazione generica e volta alla rivalutazione del compendio indiziario. In particolare, incensurabile è la valutazione del compendio indiziario - incentrato sulle conversazioni intercettate non illogicamente valutate - che designano, attraverso la conoscenza da parte del ricorrente delle dinamiche e del contesto mafioso nel quale operava, la consapevolezza del suo contributo al sodalizio in uno al vantaggio conseguito attraverso la sua partecipazione alle aste immobiliari, secondo l'autorevole orientamento secondo il quale in tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo delraffectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima(Sez.
U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671). Manifestamente infondata è poi la censura sulla difettosa interlocuzione con le doglianze difensive, invece, completamente affrontate dalla ordinanza secondo un ineccepibile argomentazione in fatto e senza incorrere in vizi giuridici. 3.Quanto al quarto motivo sulle esigenze cautelari, la censura è generica. Il ricorso, oltre a ripercorrere temi indiziari già sopra esaminati, non si confronta con la doppia vigente presunzione cautelare e l'assenza di elementi contrari, tenuto anche conto della ribadita stabilità e della considerata continuatività nel tempo dei qualificati rapporti intrattenuti dal ricorrente con il clan Morabito.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
5. Devono essere disposti agli adempimenti di Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, dísp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla