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Sentenza — n. 41796/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 41796/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 41796/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna, pronunciata in primo grado, di Andrea Bosica alla pena di otto mesi di reclusione in ordine al reato di evasione dagli arresti domiciliari di cui all'art. 385 cod. pen. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato attraverso il suo difensore, deducendo con un primo motivo l'erronea applicazione dell'art. 385 cod. pen., sotto il profilo della mancanza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo in particolare di essere stato indotto ad allontanarsi dal domicilio coatto dall'irrefrenabile impulso di procurarsi sostanza stupefacente, del cui uso è dipendente, così intenso da annullare nell'occasione la sua capacità di intendere e di volere. Con un secondo motivo deduce, inoltre, il difetto di motivazione in ordine alla omessa applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 597 cod. proc. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 130 cod. proc. pen; Sentenza — n. 41796/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è infondato e va come tale rigettato. 2.1 Va in primo luogo disatteso il primo motivo di doglianza, che contesta la sussistenza stessa della ribadita responsabilità per il reato di evasione, sulla base di un argomento di scarsissimo pregio (v. supra), che omette di considerare che quello che sorregge il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. è un dolo di natura generica, che prescinde dalle concrete motivazioni che possano avere indotto l'agente alla condotta illecita. Il principio viene costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, che lo ribadisce ad es. anche in casi limite come quello di cui alla pronuncia che segue.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti esenzione dalla pena sospensione di pena abbandono del procedimento penale sanzioni penali restrizione di libertà

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna, pronunciata in primo grado, di Andrea Bosica alla pena di otto mesi di reclusione in ordine al reato di evasione dagli arresti domiciliari di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Con un secondo motivo deduce, inoltre, il difetto di motivazione in ordine alla omessa applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 597 cod. proc. pen
130 e dell'art. 597 cod. proc. pen.
art. 62-bis cod. pen
A tal riguardo, sostiene in particolare che nella motivazione e poi nel dispositivo della sentenza di primo grado la pena è stata determinata in sei mesi di reclusione, ad essa essendo il Tribunale pervenuto partendo dalla pena base di otto mesi, diminuita ex art. 62-bis cod. pen.
art. 130 cod. proc. pen
La Corte di appello ha, pertanto, riformato in peius la sentenza quanto alla misura della pena, ricorrendo illegittimamente al meccanismo della correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bosica Andrea, n. Atri (Te) 27/06/1981 avverso la sentenza n. 311/23 della Corte di appello di L'Aquila del 20/11/2023 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna, pronunciata in primo grado, di Andrea Bosica alla pena di otto mesi di reclusione in ordine al reato di evasione dagli arresti domiciliari di cui all'art. 385 cod. pen.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato attraverso il suo difensore, deducendo con un primo motivo l'erronea applicazione dell'art. 385 cod. pen., sotto il profilo della mancanza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo in particolare di essere stato indotto ad allontanarsi dal domicilio coatto dall'irrefrenabile impulso di procurarsi sostanza stupefacente, del cui uso è dipendente, così intenso da annullare nell'occasione la sua capacità di intendere e di volere. Con un secondo motivo deduce, inoltre, il difetto di motivazione in ordine alla omessa applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Con un terzo e ultimo motivo deduce, infine, l'erronea applicazione dell'art. 130 e dell'art. 597 cod. proc. pen. A tal riguardo, sostiene in particolare che nella motivazione e poi nel dispositivo della sentenza di primo grado la pena è stata determinata in sei mesi di reclusione, ad essa essendo il Tribunale pervenuto partendo dalla pena base di otto mesi, diminuita ex art. 62-bis cod. pen. alla misura finale indicata. La Corte di appello ha, pertanto, riformato in peius la sentenza quanto alla misura della pena, ricorrendo illegittimamente al meccanismo della correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen. in assenza dei presupposti di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va come tale rigettato. 2.1 Va in primo luogo disatteso il primo motivo di doglianza, che contesta la sussistenza stessa della ribadita responsabilità per il reato di evasione, sulla base di un argomento di scarsissimo pregio (v. supra), che omette di considerare che quello che sorregge il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. è un dolo di natura generica, che prescinde dalle concrete motivazioni che possano avere indotto l'agente alla condotta illecita. Il principio viene costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, che lo ribadisce ad es. anche in casi limite come quello di cui alla pronuncia che segue.

Integra, infatti, il reato di evasione la condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare, quand'anche per recarsi presso una stazione dei Carabinieri per chiedere di essere ricondotto in carcere, in quanto il dolo generico del reato richiede la mera consapevolezza e volontà di allontanarsi dal domicilio, risultando irrilevanti i motivi di tale condotta (per tutte v. Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118). 2.2. Va parimenti disatteso il secondo motivo di censura concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte di merito fornito congrua motivazione delle ragioni per cui un allontanamento dal domicilio coatto di quasi un giorno onde recarsi in diversa località non potesse ritenersi di particolare tenuità (v. pag. 2 sentenza). 2.3.

Terza in ordine logico, poiché riguardante il trattamento sanzionatorio, è la questione della dedotta illegittimità del ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen. al fine di intervenire sulla misura della pena. La fattispecie è la seguente. Nel dispositivo letto in udienza in primo grado, esaminato previo accesso agli atti imposto dalla natura di vitium in procedendo della questione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), si legge che l'imputato veniva condannato alla pena di otto mesi di reclusione (f.9 sotto fascicolo Tribunale); nella sentenza depositata non contestualmente, il giudice scriveva, invece, tanto in dispositivo che in motivazione, che l'imputato era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione, individuata quella base in otto mesi con riduzione di due a causa del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Dando, per contro, prevalenza al dispositivo letto in udienza, la Corte di appello, con espresso richiamo in motivazione (pag.

2) ha corretto l'errore materiale, confermando la condanna dell'imputato alla pena di otto mesi di reclusione. Si tratta, dunque e con evidenza, non di un caso di contrasto tra dispositivo e motivazione entrambi appartenenti al medesimo atto processuale (la sentenza), costituente oggetto di un numero cospicuo di pronunce giurisprudenziali di questa Corte di legittimità di segno non univoco (ci si limita a segnalare Sez. F, n. 47576 del 09/09/2014, Savini, Rv. 261402 che sintetizza i termini delle diverse opzioni interpretative), bensì del contrasto tra dispositivo letto in udienza e sentenza nella sua interezza, composta di intestazione4 Motivazione e dispositivo finale.

Il problema è, dunque, stabilire se, con la proclamazione pubblica della decisione adottata mediante lettura del dispositivo, la stessa possa dirsi o meno cristallizzata e divenire immutabile, altrimenti conferendosi al giudicante stesso il potere di modificare successivamente e al di fuori del contraddittorio delle parti i termini della pronuncia. Anche per tale fattispecie le pronunce giurisprudenziali sono di segno difforme, prevalendo quasi sempre l'intento di dare soluzione al caso concreto, così da adattare se non quando torcere alla bisogna il principio, che deve, tuttavia, ad avviso del Collegio rimanere quello della prevalenza del dispositivo di cui viene data lettura in pubblica udienza.

Di conseguenza, dal momento che la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, prevalendo il dispositivo di udienza, la difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dello errore materiale (Sez. 3, n. 125 del 19/11/2008, dep. 2009, Bassirou, 242258) finanche mediante completamento di statuizioni incomplete od omesse (Sez. 4, n. 10588 del 14/02/2006, Ritrovato ed al., Rv. 233539).

3. Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle