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Sentenza — n. 41490/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order due to lack of specific legal grounds and factual errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41490/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giacomo Lentini's appeal against the detention order inadmissible. The defense argued the lower court failed to critically evaluate evidence and relied on mere presence rather than conscious participation in drug trafficking. The court rejected these claims, noting that the appeal must cite specific legal violations or manifest illogical reasoning, not merely dispute factual reconstructions, and upheld the detention based on the defendant's established role as a pusher and prior criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 310 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a personal coercive measure is inadmissible if it merely contests the factual reconstruction or offers a different evaluation of evidence without alleging a violation of specific legal norms or manifest illogical reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal coercive measure custodia cautelare in carcere drug trafficking manifest illogical reasoning traffico aggravato di stupefacenti gravi addebiti penali procedimento penale pendente

Disposizioni normative citate

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Art. 310 cod. proc. pen.
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha accolto l'appello proposto ex art. 310 cod.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n.
Corte costituzionale, n. 186 del 13 giugno 2000
art. 310 cod. proc. pen
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha accolto l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lentini Giacomo, nato a Catania il 20/10/1983; avverso l'ordinanza del 26/06/2024 emessa del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore, avvocato Rosario Arena, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha accolto l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dal Pubblico Ministero del Tribunale di Catania avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 7 febbraio 2024, e ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Giacomo Lentini. Nell'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha ritenuto Lentini gravemente indiziato della partecipazione ad un'associazione dedita al traffico di cocaina e marijuana, operante a Catania sino all'aprile del 2022 (capo 1) e dei reati fine, di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 2).

2. L'avvocato Rosario Arena, nell'interesse di Lentini, ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento. Con unico motivo di ricorso la difesa eccepisce il vizio della motivazione tanto in relazione alla gravità indiziaria, quanto rispetto alle esigenze cautelari. Il difensore premette che il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di Lentini, in quanto il Pubblico Ministero non avrebbe svolto alcun vaglio critico a riscontro delle risultanze della comunicazione di notizia di reato redatta dagli inquirenti.

Ad avviso del difensore, questa carenza sarebbe ravvisabile anche nell'atto di appello redatto dal Pubblico Ministero, rendendolo inammissibile e travolgendo, di conseguenza, l'efficacia dell'ordinanza impugnata. Il difensore deduce, inoltre, che le intercettazioni riportate nell'ordinanza impugnata farebbero riferimento ad altri imputati e non già al ricorrente. La consapevolezza di Lentini di essere partecipe di un'associazione dedita al narcotraffico sarebbe, inoltre, fondata su mere supposizioni. L'unico elemento indiziario emerso nei confronti di Lentini ricorrente sarebbe costituito dalle videoriprese, che attestano la presenza di Lentini nella piazza di spaccio, peraltro solo in poche occasioni.

La mera presenza di Lentini nella piazza di spaccio, tuttavia, non potrebbe dimostrare la sua partecipazione al sodalizio criminoso. Gli elementi probatori indicati nell'ordinanza impugnata sarebbero, dunque, inidonei a dimostrare il contributo consapevole asseritamente arrecato dal ricorrente al sodalizio criminoso. Quanto alle esigenze cautelari, inoltre, la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe integralmente carente. Difetterebbe, infatti, la motivazione relativa all'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari, atteso che le condotte contestate risalgono al 2021 e sono decorsi vari anni senza la dimostrazione di alcun effettivo rapporto del ricorrente con contesti associativi illeciti.

3. In data 13 settembre 2024 l'avvocato Rosario Arena ha depositato tempestiva richiesta di trattazione orale.Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 26 settembre 2024, il Procuratore generale Vincenzo Senatore, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge.

2. Con unico motivo di ricorso il difensore ha eccepito il vizio della motivazione tanto in relazione alla gravità indiziaria, quanto rispetto alle esigenze cautelari.

3. Il motivo è inammissibile. 3.1. Occorre, in via preliminare, rilevare, a fronte della generica censura di inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero dedotta dal ricorrente, che tale atto è stato correttamente ritenuto ammissibile dal Tribunale di Catania. L'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. dal Pubblico Ministero, infatti, enuncia specificamente le censure proposte avverso l'ordinanza impugnata e indica, in modo preciso ed esaustivo, gli elementi indizianti posti a fondamento della misura richiesta, la qualificazione giuridica dei fatti contestati e la scelta della misura cautelare richiesta. 3.2.

Le censure rivolte dal ricorrente alla valutazione del Tribunale di Catania in ordine al giudizio di gravità indiziaria sono inammissibili per aspecificità, in quanto non si confrontano con la motivazione dell'ordinanza impugnata, e, comunque, si risolvono nella sollecitazione ad una rinnovata valutazione di merito, non consentita nel giudizio di legittimità. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Nella valutazione non incongrua del Tribunale di Catania Lentini ha, peraltro, svolto quotidianamente (prevalentemente nel turno feriale) il ruolo di pusher, dal novembre a tutto il mese di dicembre 2021, nell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti diretta da Emanuele Napoli e sua moglie Alessandra Sudano, che operava a Catania nel quartiere San Cristoforo.

Le indagini hanno, infatti, comprovato, pur nei limiti delibatori propri della sede cautelare, che il ricorrente era stabilmente presente e operativo nell'area di Via Officina e di via Villascabrosa, ove prelevava involucri di sostanza stupefacente dalle cassette dei contatori dell'acqua e le consegnava, senza sosta ai numerosissimi acquirenti, ovvero si recava a casa di Greco per approvvigionarsi di sostanza stupefacente; qualche volta sostava davanti alla stessa, fungendo da vedetta. 3.3. Parimenti inammissibili sono le censure formulate in ordine all'insussistenza delle esigenze cautelari.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cessazione che deduca l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01 ).

Il Tribunale di Catania ha, peraltro, posto a fondamento del proprio apprezzamento in tema di esigenze cautelari, la gravità delle condotte accertate, i plurimi precedenti penali del ricorrente per delitti relativi alla disciplina delle sostanza stupefacenti oltre che per delitti contro il patrimonio. Lentini, peraltro, dopo l'arresto subito in data 5 agosto 2021 per cessione illecita di sostanza stupefacente, ha continuato a spacciare durante il periodo nel quale era sottoposto alla misura coercitiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e anche in seguito all'aggravamento della misura cautelare in quella degli arresti domiciliari; queste circostanze, nella valutazione non illogica del Tribunale di Catania, dimostrando la scarsa efficacia dissuasiva per il ricorrente di misure coercitive meno afflittive della custodia cautelare in carcere.

4. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda