Cassation court dismisses appeals against conditional sentencing for failure to request exclusion of accessory penalties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeals by Yayah Muhammed and Sina Dritan inadmissible, ordering them to pay legal costs. Yayah argued that an accessory penalty of five years' disqualification from public offices was applied without his request, while Sina claimed the judgment lacked motivation regarding the crime's elements. The court ruled that since the accessory penalty had already been definitively applied for related crimes, the parties were obligated to explicitly request its exclusion under Article 444 of the Code of Criminal Procedure, a procedural omission that precludes cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: The parties must explicitly request the non-application of accessory penalties when they have been previously definitively applied for related crimes; appeals based on lack of motivation regarding such penalties are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) Yayah Muhammed, nato in Nigeria il 22/06/1997 (CUI 04W2FE9) 2) Sina Dritan, nato in Albania il 24/04/1978 (CUI 00ZP50R) avverso la sentenza del 22/01/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento; visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con distinti ricorsi dei loro rispettivi difensori, Yayah Muhammed e Sina Dritan impugnano la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento del 22 gennaio scorso, che ha applicato loro le pene dagli stessi rispettivamente concordate con il Pubblico ministero, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen..
2. Yayah denuncia violazione di legge, per avere la sentenza applicato anche la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, non prevista nell'accordo tra le parti.
3. Sina lamenta l'assenza di motivazione sugli elementi costitutivi del reato e sulla misura della pena.
4. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
2. Quello di Yayah è tale per la manifesta infondatezza del motivo. L'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., dà facoltà alle parti di chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie. Nello specifico, trattandosi di pena accessoria già applicata con precedente sentenza definitiva per reati ritenuti in continuazione con quelli oggetto del presente processo, sarebbe stato onere delle parti richiederne espressamente al giudice l'esclusione: ciò che, invece, non è avvenuto, giacché -- come si legge in ricorso — nell'avanzata richiesta di applicazione di pena «alcuna menzione veniva effettuata in merito alla eventuale applicazione di pena accessoria». Né il ricorrente si duole dell'assenza dei presupposti sostanziali per l'applicazione della pena accessoria o del difetto di motivazione sul punto, che dunque esulano dall'ambito di cognizione della Corte.
3. Il ricorso di Sina deduce un motivo non consentito. L'art. 448, comma 2-bis-, cod. proc. peri., stabilisce che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»: non anche, dunque, per vizi della motivazione.
4. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro per ciascuno dei ricorrenti, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende