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Sentenza — n. 41474/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding incompatibility of preliminary judge with abbreviated trial for co-defendants.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41474/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of a recusal request against the preliminary judge. The appellant argued that the judge's prior evaluation of the main trial for co-defendants created an incompatibility under Article 34 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the preliminary hearing is merely procedural and does not constitute a 'judgment' requiring impartiality safeguards under the cited statute.

Regesto Legislator

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Art. 34 c.p.p.; Art. 37 c.p.p.: The preliminary judge's prior procedural decision regarding co-defendants does not create incompatibility for an abbreviated trial as no substantive judgment on the merits has been rendered.

Parole chiave

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recusal of preliminary judge incompatibility in criminal procedure abbreviated trial procedure co-defendants joint trial substantive judgment requirement Article 34 Code of Criminal Procedure procedural vs substantive review impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 34 c.p.p.
Tanto che è stata affermata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p., con riferimento agli artt.
Art. 37 c.p.p.
Art. 425, comma 3 c.p.p.
Si censura, inoltre, la affermata irrilevanza della novella apportata alla regola di giudizio di cui all'art. 425, comma 3, cod.
D. L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, Art. 23, comma 1, lett. I)
ad opera dell'art. 23, comma 1, lett.
art. 34 c.p
Tanto che è stata affermata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p., con riferimento agli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1380 del 16/04/1998, Monachella
34 ricomprende solamente il procedimento che in base ad un esame delle prove pervenga ad una decisione di merito(Sez. 6, n. 1380 del 16/04/1998, Monachella, Rv.
Sez. 2, n. 8613 del 12/02/2009, Accardo
Infine, il principio posto a base della decisione è stato ribadito, richiamando il precedente conforme orientamento, da Sez. 2, n. 8613 del 12/02/2009, Accardo, Rv.
Sentenza n. 401 del 1991
Sentenza n. 502 del 1991
Sentenza n. 124 del 1992
Ordinanza 5.2.1996 n. 24
Sentenza n. 155 del 20.5.1996
Sentenza n. 346 del 13.11.1997
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lennaaoui Salah, nato in Marocco il 08/03/1975 avverso la ordinanza del 29/05/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo del ricorso; udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza la dichiarazione di ricusazione proposta dal difensore e procuratore speciale dell'imputato Salah Lemaaoui nei confronti della d.ssa Angela Rizzo, Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, che nell'udienza preliminare nell'ambito del proc. pen. n. 12654/21 RGNR e 10332/22 R.G<AUTG>.G.I.P. ha emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di Abdebali El Amrani e Iassine El Chehab, coimputati del Lemaaoui, per il quale invece (unitamente alle residue posizioni processuali) è fissata l'udienza del 31 maggio 2024 per la trattazione del rito abbreviato.

In particolare, la ricusazione fa riferimento alla contestazione di cui al reato di cui al capo 24, afferente la fattispecie di natura associativa di narcotraffico, in previsione di accusa costituita da tre soggetti, tra i quali il Lemaaoui con ruolo apicale e il predetto El Amrani con ruolo di partecipe, essendo assunto dal ricusante che ricorre nella specie la incompatibilità del giudice ricusato a pronunciare sentenza in esito al rito abbreviato, avendo già operato una valutazione nel merito refluente anche sulla posizione del Lemaoui, strettamente interdipendente con quella del coimputato rinviato a giudizio e stante peraltro la composizione sogettiva della contestata associazione di narcotraffico, la cui esistenza strutturale sarebbe affidata nell'an alla intraneità di uno solo dei tre concorrenti necessari.

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che con atto deduce inosservanza ed errone applicazione degli artt.34 e 37 cod. proc. pen. e vizio della motivazione. Si contesta, innanzitutto, la denegata natura pregiudicante del decreto che dispone il giudizio, appoggiato su una risalente decisione di legittimità del 2009, ignorandosi il percorso giuriprudenziale costituzionale e di legittimità volto ad assicurare la massima imparzialità del giudice nel processo penale. Si richiamano a proposito le sentenze costituzionali n. 317 del 1996 e n. 83 del 2000: se è vero che "alla comunanza dell'imputazione fa riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili l'una dall'altra", è stata fatta salva proprio l'ipotesi estrema in cui la posziione del concorrente nel medesimo reato già valutato costituisce "elemento essenziale per la stessa configurabilità del reato contestato agli altri concorrenti".Secondo il ricorrente tale orientamento è stato considerato dalle più recenti sentenze di legittimità (Sez. 5 del 03/12/2020, n. 1215 e Sez. 2, 12/04/2023 n. 15705).

In particolare, questa seconda decisione ha esplicitamente affermato che "in materia di associazione per delinquere deve essere ritenuta pregiudicante - e dunque idonea a costituire causa di astensione o ricusazione - la decisione che ritenga la sussistenza di una associazione costituita da solo tre partecipi, dato che in tale caso la condanna di uno dei coimputati implica un giudizio di sussistenza della associazione". Si censura, inoltre, la affermata irrilevanza della novella apportata alla regola di giudizio di cui all'art. 425, comma 3, cod. proc. pen. dalla cd.

Riforma Cartabia. In realtà, la regola secondo la quale il Giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche "quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna" appare un radicale cambiamento di prospettiva proiettando il Giudice verso un'anticipazione del giudizio di responsabilità e di punibilità dell'imputato, come evidenziato dalla stessa sentenza della sesta sezione del 10/05/2023, n. 19856. Così la decisione sul rinvio a giudizio per il reato associativo "a tre" implica automaticamente la manifestazione di un pregiudizio rispetto alla posizione del concorrente, giacché l'esistenza del sodalizio - e la ragionevole previsione di condanna per il medesimo - dipende "numericamente" dall'implicita valutazione della partecipazione del Lamaaoui al sodalizio stesso e dalla ragionevole pervisione di condanna del Lamaoaoui per la partecipazione all'associazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

2. La ordinanza ha escluso la ricorrenza dei presupposti per la ricusazione sulla preponderante considerazione secondo la quale il provvedimento con il quale si definisce l'udienza preliminare non comporta alcuna valutazione nel merito della regiudicanda, affidata in via esclusiva al regime della piena cognitio, non incidendo l'ampliamento della valutazione del giudice dell'udienza preliminare introdotta con la c.d. riforma Cartabia, atteso che trattasi comunque di una invariata valutazione prognostica che tiene conto del compendio già disponibile e delle prospettive di implementazione dibattimentale, che risulta sempre sprovvista di efficacia definitoria del grado cui essa accede, incidendo in via esclusiva sul passaggio di fase.

In tal senso non incide l'addotta interdipendenza delle posizioni processuali dei componenti - in previsione di accusa - della associazione di narcotraffico de qua, trattandosi di profilo di merito, che rimane logicamente estraneo alle ragioni squisitamente procedurali che ostano alla configurazione della natura pregiudicante del decreto che dispone il giudizio rispetto al giudizio abbreviato celebrando nei confronti dei coimputati.

3. L'orientamento posto a base della decisione è conforme all'orientamento di legittimità più volte ribadito e dal quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi, secondo il quale relativamente al giudice dell'udienza preliminare non può porsi alcuna questione di incompatibilità con riferimento ai provvedimenti dallo stesso assunti anteriormente alla detta udienza, in quanto egli non compie una valutazione contenutistica dell'accusa e delle prove, ma è chiamato a valutare solamente la domanda di giudizio formulata dal P.M., e pertanto è estraneo all'udienza preliminare il concetto stesso di "giudizio", che va riservato solo al procedimento che pervenga ad una decisione di merito (Sez. 6, n. 1380 del 16/04/1998, Monachella, Rv. 210662 - 01).

Tanto che è stata affermata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p., con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 76 e 101 Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice dell'udienza preliminare per atti compiuti nella fase delle indagini preliminari, in quanto l'orientamento della Corte costituzionale emerge con evidenza dalle sentenze 12 dicembre 1991, n. 401; 30 dicembre 1991, n.502; 25 marzo 1992, n. 124 e dall'ordinanza 5 febbraio 1996 n. 24, secondo le quali con riferimento al giudice dell'udienza preliminare non può porsi alcuna questione di incompatibilità, giacché tale giudice non compie alcuna valutazione dell'accusa e delle prove ma è chiamato, in quella sede, a decidere sulla legittimità della domanda di giudizio del P.M., ed il concetto di "giudizio" di cui al predetto art. 34 ricomprende solamente il procedimento che in base ad un esame delle prove pervenga ad una decisione di merito(Sez. 6, n. 1380 del 16/04/1998, Monachella, Rv. 210663).

«Proprio la Corte Costituzionale - ha argomentato questa decisione - in diverse occasioni (sent. n. 401 e 502 del 1991; sent. n. 124 del 1992; e, anche di recente, ord. 5.2.1996 n. 24), ha affermato che con riferimento all'udienza preliminare non si può porre alcuna questione di incompatibilità, perché essa non implica una valutazione "contenutistica" dell'accusa e delle prove e perché il giudice non è chiamato in quella sede ad esprimere valutazioni sul merito dell'accusa, bensì a valutare soltanto la legittimità della domanda di giudizio formulata dal p.m.

L'udienza preliminare sfugge, d'altronde, alla nozione di "giudizio" di cui al secondo comma dell'art. 34 c.p.p., in cui rientra secondo la Corte (sentenza n. 401/91 citata) soltanto il procedimento "che in base ad un esame delle prove pervenga ad una decisione di merito", compreso quello che si svolge con rito abbreviato; e compresi anche, secondo più recenti decisioni, quello finalizzato all'applicazione della pena su richiesta delle parti (sent. 20.5.1996 n. 155) e quello che si instaura a seguito della richiesta di emissione del decreto penale di condanna (sent. 13.11.1997 n. 346), individuandosi in tali casi una pronuncia di merito o aspetti di una pronuncia di merito, per definizione invece assente quando la decisione sia di natura meramente processuale e abbia ad oggetto soltanto il rinvio a giudizio dell'imputato».

Infine, il principio posto a base della decisione è stato ribadito, richiamando il precedente conforme orientamento, da Sez. 2, n. 8613 del 12/02/2009, Accardo, Rv. 243312 secondo cui il giudice dell'udienza preliminare che ha emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di alcuni imputati non è incompatibile a giudicare con rito abbreviato altro coimputato, in quanto non è stato chiamato a svolgere attività di giudizio o ad esprimere valutazioni sul merito dell'accusa. L'orientamento che qui si sostiene non è scalfito dai rilievi - riportati in ricorso - della sentenza costituzionale n. 371/1996 riguardanti la essenzialità della posizione di uno dei concorrenti, evidentemente riferiti alla natura pregiudicante di una precedente sentenza di condanna.

La necessaria connotazione del precedente giudizio, costituita dalla valutazione di merito conclusiva sulla responsabilità, giustifica correttamente l'assunto della Corte di merito sulla inincidenza della riformulazione dell'art. 425, comma 3, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 23, comma 1, lett. I) del D. L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, trattandosi di un criterio di giudizio che non muta la natura di impulso processuale del decreto che dispone il giudizio.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese process