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Sentenza — n. 41470/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls lower court order denying work authorization for detained suspect due to flawed reasoning on supervision feasibility.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41470/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the lower court's order denying the suspect's request to work, citing a manifest illogical failure in reasoning regarding supervision. While the trial court argued that evening returns would make contact with third parties unquantifiable, it failed to explain why a specific, limited workplace could not be monitored as effectively as the previously authorized university classes. Consequently, the decision was overturned to allow a new trial where the court must properly address the feasibility of supervision at the proposed job site.

Regesto Legislator

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Art. 284, comma 3, cod. proc. pen.; The judge must evaluate the compatibility of work authorization with cautionary needs, and a refusal based on unquantifiable third-party contact is invalid if the workplace is specific and verifiable, unlike open university settings.

Parole chiave

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arresti domiciliari autorizzazione lavoro indigenza imputato controlli cautelari manifesta illogicità codice procedura penale annullamento ordinanza permessi di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 284, comma 3, cod. proc. pen.
Inoltre, per altro verso, il giudice, nell'autorizzare l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari per lavorare (art. 284, comma 3, cod. proc. pen.) deve valutare anche la compatibilità della attività lavorativa con le esigenze cautelari e con la necessità di controllare i movimenti dell'indagato (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1200 del 04/12/2023, Tahiri
Sez. 3, n. 24995 del 13/02/2018, Osmani
Sez. 3, n. 24995 del 13/02/2018, Osmani, Rv.
Sez. 2, n. 53646 del 22/09/2016, Condorelli
273205; Sez. 2, n. 53646 del 22/09/2016, Condorelli, Rv.
Sez. 6, n. 12337 del 25/02/2008, Presta
pen.) deve valutare anche la compatibilità della attività lavorativa con le esigenze cautelari e con la necessità di controllare i movimenti dell'indagato (Sez. 6, n. 12337 del 25/02/2008, Presta, Rv.
Sez. 2, n. 1556 del 08/11/2005, Ferdico
Sez. 4, n. 45113 del 15/03/2005, Haris
233143; Sez. 4, n. 45113 del 15/03/2005, Haris, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Pizzo Giulio, nato il 17/09/1990 a Siracusa avverso la ordinanza del Tribunale della libertà di Reggio Calabria del 16/05/2024 udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Perla Lori con cui si chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Reggio Calabria, rigettando l'appello, ha confermato il provvedimento con cui la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di Giulio Pizzo di essere autorizzato a allontanarsi dalla abitazione presso la quale era collocato agli arresti domiciliari, perché indagato quale partecipe di una associazione per delinquere dedita al traffico di sostanza stupefacenti e per la detenzione e la vendita di una ingente quantità di cocaina (capi A e B) delle imputazioni provvisorie.2. Nel ricorso presentato dal difensore di Pizzo si chiede l'annullamento della ordinanza deducendo violazione della legge e vizio della motivazione.

Si evidenzia che Pizzo è già autorizzato a recarsi presso l'Università degli Studi dii Milano «dal lunedì al venerdì, escluso il giovedì» con mezzi propri, libero e senza scorta, con uscita da casa alle 8 e rientro alle 17 e che nella istanza rigettatagli, egli chiedeva, documentando il suo stato di indigenza, di essere autorizzato a recarsi a lavorare, perché assunto a tempo parziale (con la retribuzione mensile di circa 1100 euro), presso lo studio immobiliare Federico Raffa di Milano, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20 e sabato dalle 9 alle 18.

Si osserva che, con manifesta illogicità, il Tribunale ha rigettato l'istanza valutando, come già la Corte di appello, che, accogliendola, sarebbe «del tutto impossibile verificare, quantificare e predeterminare i soggetti con cui l'imputato andrebbe ad interagire», mentre avrebbe dovuto considerare che il rispetto dei limiti della autorizzazione ben potrebbe essere verificato presso il luogo di lavoro come già presso le aule universitarie. Si argomenta che la autorizzazione a allontanarsi del luogo degli arresti domiciliari ex art. 284, comma 3, cod. proc. pen. non è una sospensione del regime cautelare ma comporta, soltanto, la sostituzione temporanea del luogo della custodia con altro luogo (nella fattispecie le aule in cui si svolgono le lezioni e/o il luogo di lavoro).

Si rimarca che, come dimostrato, il ricorrente ha necessità di lavorare per sostentarsi e per mantenere la sua compagna e, per altro verso, che i reati attribuitagli risalgono al 2017-2018 e i provvedimenti adottati già presuppongono il riconoscimento della attenuazione delle esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'indigenza dell'imputato, che rappresenta una delle condizioni perché possa essere autorizzato dal giudice a allontanarsi dal luogo di arresto per lavorare, va riferita ai bisogni primari dell'individuo e dei familiari a suo carico e vanno considerate anche le condizioni reddituali e patrimoniali del soggetto, ma non rileva la situazione economica del nucleo familiare, perché non è considerata dalla legge e non sussiste un obbligo di mantenimento del sottoposto agli arresti domiciliari a carico dei componenti la famiglia, al di fuori di quello strettamente alimentare (Sez. 6, n. 1200 del 04/12/2023, dep. 2024, Tahiri, Rv. 285885;

Sez. 3, n. 24995 del 13/02/2018, Osmani, Rv. 273205; Sez. 2, n. 53646 del 22/09/2016, Condorelli, Rv. 268852). Con il provvedimento impugnato, il Tribunale ha riconosciuto lo stato di indigenza di Pizzo dando atto che egli ha rappresentato di essere stato mantenuto dalla convivente more uxorio (anche con il pagamento dei canoni di locazione) per tutto il periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari ma che, allo stato, la donna non lavora e non percepisce indennità di disoccupazione, sicché egli ha bisogno di lavorare per sostentarsi.

2. Inoltre, per altro verso, il giudice, nell'autorizzare l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari per lavorare (art. 284, comma 3, cod. proc. pen.) deve valutare anche la compatibilità della attività lavorativa con le esigenze cautelari e con la necessità di controllare i movimenti dell'indagato (Sez. 6, n. 12337 del 25/02/2008, Presta, Rv. 239316; Sez. 2, n. 1556 del 08/11/2005, dep. 2006, Ferdico, Rv. 233143; Sez. 4, n. 45113 del 15/03/2005, Haris, Rv. 232820.). Nel caso in esame, il Tribunale ha rigettato l'istanza rimarcando che, nella fattispecie, l'autorizzazione a allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari, cumulandosi con la già autorizzata frequentazione dei corsi universitari, «porterebbe l'imputato a rientrare a casa negli orari serali», sicché risulterebbe «inidonea a consentire i controlli funzionali alla tutela delle esigenza cautelari (...) considerati i continui spostamenti che dovrebbe effettuare il Pizzo» e renderebbe «inevitabile il contatto con un numero non quantificabile di soggetti terzi».

Tuttavia, così argomentando, il Tribunale incorre in una manifesta illogicità perché non spiega per quale ragione il rispetto dei limiti della autorizzazione non potrebbe essere verificato presso un luogo di lavoro circoscritto e ben delimitato quale è quello costituito da uno studio professionale (che nella richiesta è specificamente indicato, anche con l'indicazione degli orari di svolgimento dell'attività lavorativa), mentre tale rispetto si è ritenuto possibile verificare relativamente alle aule universitarie, la frequentazione delle quali è stata autorizzata, pur costituendo esse luoghi più aperti e, peraltro, variabili (secondo le lezioni da frequentare).

Pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata per un nuovo giudizio che tenga conto della carenza argomentativa evidenziata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di 1Sofvegilanza di( Reggio Calabria competente ai se