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Sentenza — n. 41462/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; court ruled counting money proves conscious contribution to drug trafficking conspiracy.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41462/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding that the defendant was a co-conspirator in drug trafficking. The defense argued the defendant was merely a passive bystander who counted money, but the court found his actions—accompanying the dealer, witnessing the exchange, and asking about the payment—demonstrated conscious contribution. Consequently, the distinction between a non-punishable conspiracy and punishable co-conspiracy was rejected based on the evidence of active involvement.

Regesto Legislator

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Art. 110 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Mere counting of drug proceeds constitutes a conscious contribution to the crime, establishing punishable co-conspiracy rather than non-punishable acquiescence.

Parole chiave

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drug trafficking conspiracy co-conspiracy liability conscious contribution passive bystander defense criminal appeal inadmissibility partecipazione al reato traffico di cocaina complicità

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 110 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, secondo quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché — non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
Art. 73 d.P.R. n. 309/90
Con sentenza del 12 marzo 2024 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, ha ridotto la pena inflitta a Fajton Kuka per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90.
art. 73 d.P.R. n. 309/90
Con sentenza del 12 marzo 2024 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, ha ridotto la pena inflitta a Fajton Kuka per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90.
art. 110 cod. pen
Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 110 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, secondo quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché — non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché — non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) — della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Kuka Fajton, nato in Albania il 3/8/1984 avverso la sentenza del 12/3/2024 della Corte di appello di Genova visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; letta la memoria presentata dall'Avv. Marco De Benedictis, difensore del ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 marzo 2024 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, ha ridotto la pena inflitta a Fajton Kuka per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen., in quanto egli sarebbe stato un connivente non punibile e non un concorrente nel reato, essendosi limitato a contare il denaro, corrispettivo della droga ceduta all'esterno dell'autovettura, in cui si trovava con Besnik Doku.

3. È pervenuta memoria dell'interesse del ricorrente con cui il difensore ha replicato alle argomentazioni del Sostituto Procuratore generale, deducendo che non vi sarebbe prova che l'imputato fosse stato consapevole che all'interno del magazzino, in cui aveva accompagnato Besnik Doku, vi fosse lo stupefacente successivamente oggetto di scambio tra quest'ultimo e Abedin Begaj. Inoltre, lo scambio sarebbe avvenuto all'esterno dell'autovettura e la frase, valorizzata dalla Corte del merito, sarebbe generica e non indicativa della ritenuta partecipazione al reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La censura del ricorrente, secondo cui la sua condotta configurava una connivenza non punibile anziché un concorso nel delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 90, è manifestamente infondata. Secondo la consolidata elaborazione della giurisprudenza di legittimità, la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen.

è richiesto, invece, un consapevole contributo, che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o una collaborazione sulla quale poter contare. Nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto che non si trattasse di una condotta passiva di mera acquiescenza ma di un'agevolazione oggettiva, assistita da consapevolezza circa la natura dello scambio. A tale scopo ha valorizzato le seguenti condotte del ricorrente: l'avere accompagnato lo spacciatore Besnik Doku nel luogo in cui la sostanza stupefacente era stata custodita e in quello in cui era stata ceduta all'acquirente Abedin Begaj; l'avere presenziato allo scambio; l'avere chiesto a Besnik Doku quanto aveva ricevuto come compenso della cessione.

La menzionata Corte ha considerato particolarmente significativa la domanda sulla somma ricevuta per la cessione della sostanza stupefacente, in quanto implicante un diretto interesse per la cessione e, quindi, un consapevole coinvolgimento nel reato. Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che l'individuazione del ricorrente, effettuata dal Collegio territoriale, come concorrente nel reato sfugge a ogni rilievo. Dalla ricostruzione della vicenda, effettuata in modo conforme dai Giudici del merito, emerge che correttamente il ricorrente è stato ritenuto pienamente consapevole dell'attività illecita svolta da Besnik Doku e compartecipe.

Risulta, infatti, che egli aveva offerto il proprio contributo causale alla commissione del reato non solo avendo accompagnato Doku al ritiro e alla cessione della sostanza stupefacente ma avendo altresì garantito, anche implicitamente, una collaborazione in caso di bisogno, in modo da consolidare la consapevolezza nel correo di poter contare sulla sua attiva collaborazione.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, secondo quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché — non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) — della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 ottob