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Sentenza — n. 41461/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls acquittal for resisting police, ruling new law more favorable than old version at time of act.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41461/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore Generale requested the annulment of a first-instance acquittal granted to Donato Luigi Proietto for resisting Carabinieri during a commercial inspection. The defense argued the acquittal was correct due to a lack of criminal elements and the inapplicability of recidiva. The court found the acquittal violated Article 131-bis of the Penal Code because the defendant resisted public officials performing duties, and the current post-Cartabia reform is more favorable than the law at the time of the offense.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 569 c.p.p.: The court annuls a judgment acquitting a defendant for resisting a public official when the current statutory version is more favorable than the one in force at the time of the act, establishing that the principle of favorability applies to the interpretation of non-punishment causes.

Parole chiave

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resistance to public official non-punishment cause Cartabia reform favorability principle acquittal annulment procedural law public security agents pentito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
commesso il 15 agosto 2020, in quanto il fatto non era punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. All'imputato era stato contestato di aver usato violenza e minaccia per opporsi ai carabinieri che stavano eseguendo un controllo di servizio all'interno del suo esercizio commerciale.
Art. 569 cod. proc. pen.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione "immediato" ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen. il Procuratore generale indicato in epigrafe, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
il Procuratore generale indicato in epigrafe, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
d. Igs. n. 150 del 2022
La versione attuale della norma, intervenuta con la riforma Cartabia del 2022 (d. Igs. n. 150 del 2022 n.
legge 8 agosto 2019 n. 77
art. 131-bis cod. pen
commesso il 15 agosto 2020, in quanto il fatto non era punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 569 cod. proc. pen
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione "immediato" ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
il Procuratore generale indicato in epigrafe, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 21716 del 23/02/2023
La sentenza impugnata era infatti appellabile e la legittimazione a presentare appello spettava anche al Procuratore generale presso la Corte di appello, secondo le indicazioni fornite dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 21716 del 23/02/2023 P., Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la cda di Catanzaro nel procedimento a carico di Proietto Donato Luigi, nato a Crotone il 07/10/1981 avverso la sentenza del 28/02/2024 del Tribunale di Crotone visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ersilia Calvanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e trasmissione degli atti al Tribunale di Crotone per il proseguo; lette le conclusioni del difensore, Avv. Antonio Maida, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio degli atti al Tribunale di Crotone.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Crotone, all'esito di dibattimento, assolveva l'imputato Donato Luigi Proietti dal reato di cui all'iart. 33,7 cod. proc. pen. commesso il 15 agosto 2020, in quanto il fatto non era punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. All'imputato era stato contestato di aver usato violenza e minaccia per opporsi ai carabinieri che stavano eseguendo un controllo di servizio all'interno del suo esercizio commerciale.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione "immediato" ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen. il Procuratore generale indicato in epigrafe, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen. La sentenza impugnata ha violato il disposto dell'art. 131-bis cod. pen. là dove esclude l'applicazione della causa di non punibilità al reato di resistenza a pubblico ufficiale nell'ipotesi in cui sia commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni. Tenuto conto delle stratificazioni normative intervenute tra il 2019 e il 2022 sulla norma, la vigente versione è comunque più favorevole e risulta applicabile nel caso in esame.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Anche la difesa ha presentato conclusioni scritte adesive per l'annullamento, facendo tuttavia rilevare che tale conclusione si giustifica per la totale assenza degli elementi costitutivi del reato e che erroneamente il giudice ha richiamato la recidiva, nella specie neppure contestata e comunque l'imputato è incensurato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Come ha rilevato l'Ufficio ricorrente, la disposizione normativa non consentiva di assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. perché il fatto era stato commesso nei confronti di due carabinieri nell'esercizio delle loro funzioni (nella specie di controllo della presenza di lavoratori irregolare nell'esercizio commerciale dell'imputato). La versione attuale della norma, intervenuta con la riforma Cartabia del 2022 (d. Igs. n. 150 del 2022 n. 150) è comunque più favorevole rispetto a quella vigente al momento del fatto (la legge 8 agosto 2019 n. 77, entrata in vigore il giorno 10 successivo), che rendeva inapplicabile la causa di non punibilità quando il fatto di resistenza a pubblico ufficiale sia commesso nei "confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni", avendo ristretto la previsione all'ufficiale o agente di pubblica sicurezza o all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Tale errore determina l'annullamento della sentenza impugnata. E' appena il caso di rilevare che le questioni indicate dalla difesa dell'imputato sulle ragioni dell'annullamento non possono essere esaminate in questa sede, in quanto non devolute con il ricorso né rilevabili d'ufficio.

4. In ordine al giudice ad quem al quale rimettere gli atti per il giudizio, va rilevalo che, al momento della presentazione del ricorso, il Procuratore generale avrebbe potuto proporre sia appello che ricorso per saltum, con conseguente applicazione della disciplina dettata dal quarto comma dell'art. 569 cod. proc. pen. e trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catanzaro per il giudizio. La sentenza impugnata era infatti appellabile e la legittimazione a presentare appello spettava anche al Procuratore generale presso la Corte di appello, secondo le indicazioni fornite dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 21716 del 23/02/2023 P., Rv. 284490). Risulta invero che, pronunciata la sentenza con motivazione contestuale il 28 febbraio 2024, alcuna impugnazione del pubblico ministero di primo grado interveniva nel termine perentorio di giorni 15, mentre, in seguito alla rituale comunicazione al P.G. in data 1'11 marzo 2024, questi proponeva ricorso per saltum il successivo 20 marzo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio di secondo grado al