Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to waived procedural grounds and lack of interest in material error correction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Marino Manca inadmissible, rejecting arguments regarding procedural nullity, material error correction, and prescription calculation. The defense had previously waived the procedural objection, and the Court found the remaining arguments either lacked specific interest or were merely reiterative of the appellate court's reasoning. Consequently, the appeal could not serve as a valid basis for reviewing the conviction or potential extinction of the crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 602, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 130, cod. proc. pen.; Art. 157, cod. pen.; Art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen. The Court of Cassazione holds that an appeal is inadmissible if the appellant waives procedural grounds, lacks specific interest in correcting a material error, or merely reiterates arguments already decided by the lower court without new evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Manca Marino, nato a San Pietro Vernotico il 19/10/1973 avverso la sentenza del 16/10/2023 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udite le conclusioni del difensore, avvocato Paolo Pasquale Spalluto, che ha rinunciato al primo motivo di impugnazione e ha chiesto, nel resto, l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lecce, ha assolto Marino Manca dai reati \ di evasione commessi il 14 e il 16 luglio 2015 e lo ha condannato per il residuo episodio del 15 luglio 2016.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Marino Manca denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge processuale (art. 602, comma 1, cod. proc. pen.) perché nella pubblica udienza innanzi alla Corte di appello non è stata svolta la relazione della causa e tale omissione integra una nullità assoluta per violazione del contraddittorio. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione per l'insussistenza dei presupposti per procedere alla correzione di errore materiale.
Il dispositivo della sentenza impugnata, che recava una condanna ad anni uno di reclusione, è stato corretto con ordinanza ex art. 130 cod. proc. pen. emessa de plano, in quanto, come emerge anche dalla motivazione della sentenza, frutto di mero errore materiale. Ad avviso del difensore l'errata indicazione della pena (anni uno anziché mesi otto di reclusione) non costituiva un errore materiale e avrebbe potuto essere emendata solo con l'impugnazione. Con il medesimo motivo si deduce il vizio di violazione di legge (art. 157 cod. pen.) per errato calcolo della prescrizione: il termine massimo di prescrizione va individuato nel 5 marzo 2023 e non, come ritenuto nella sentenza impugnata, nel 12 febbraio 2024. 2.3.
Con il terzo motivo di ricorso si deducono i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente rilevato che all'udienza di discussione orale il difensore del ricorrente ha rinunciato al primo motivo di ricorso. Nel resto, il ricorso è inammissibile.
2. Il secondo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Non sussiste alcun interesse dell'imputato a far valere l'insussistenza dei presupposti per procedere alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza, che riportava una condanna alla pena di anni uno di reclusione, invece che di mesi otto di reclusione, come risulta dalla relativa motivazione (da cui emerge che la pena è stata determinata partendo dalla pena base di anni uno di reclusione e operando su di essa la riduzione per la scelta del rito abbreviato).
Quanto alla seconda censura, la sentenza di appello affronta il tema della prescrizione, individuando come termine finale il 12/02/2024. A tale termine perviene sommando al periodo di sei anni previsto dall'art. 157, comma 1, le sospensioni ivi analiticamente indicate. La difesa contesta solo genericamente, e senza indicarne compiutamente le ragioni, tale computo, sicché il relativo motivo è inammissibile. Solo in sede di discussione il difensore ha fatto riferimento a una udienza in cui il pubblico ministero, dopo aver modificato il capo di imputazione, ha chiesto un rinvio, sostenendo che tale rinvio non deve essere computato nel periodo di sospensione del corso della prescrizione, perché disposto su istanza della parte pubblica.
In realtà, all'udienza del 09/10/2019 il pubblico ministero ha precisato il profitto del reato di estorsione per cui è intervenuta assoluzione, integrando il capo di imputazione. Tale integrazione non rientra tra le modifiche del capo di imputazione che danno diritto ad un termine a difesa previste dagli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. per cui correttamente nella sentenza impugnata si ritiene che il rinvio, chiesto dal difensore, e non dal pubblico ministero, e concesso dal giudice senza opposizione delle parti, sospenda il corso della prescrizione ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen. (su punto Sez. 6, n. 37593 del 13/07/2018, Rv. 273827 secondo cui il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell'imputato comporta la sospensione del termine di prescrizione, indipendentemente dall'accordo o dalla opposizione o meno del pubblico ministero e della parte civili).
3. Il terzo motivo di ricorso è meramente reiterativo di quello dedotto innanzi alla Corte di appello e da questa motivatamente disatteso, sicché è inammissibile perché non si confronta con la sentenza impugnata. La Corte dà conto, infatti, delle ragioni per le quali l'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice non è di particolare tenuità. L'art. 131-bis cod. pen. è stato ritenuto inapplicabile alla luce della reiterazione delle violazioni dei limiti connessi alla misura applicata, dell'approfittamento sistematico delle autorizzazioni concesse dal giudice, delle pesanti minacce rivolte alla persona cui era stata chiesta la locazione di un'autovettura.
4. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e 3 n7( dichiarare l'eventuale estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U n. 6903 del 27/05/2016, Aiello Rv. 268966). Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som