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Sentenza — n. 41456/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of interest regarding the nullity declaration of the false charge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41456/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant had no legal interest in overturning the prior declaration of nullity regarding the charge of forgery. The defense argued for annulment based on alleged procedural flaws and potential prescription issues, but the court noted that once a charge is declared null, the defendant cannot benefit from its reversal. Consequently, the court refused to examine the merits of the corruption and bid-rigging charges or the prescription defense, ordering the return of the case to the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: When a specific charge is declared null, the defendant lacks interest in annulling that declaration, rendering the appeal inadmissible and precluding the court from examining prescription defenses.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of interest declaration of nullity prescription defense procedural bar truffa in materia di prestazioni corruzione nell'esecuzione forzata sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Giampiero Fracassa denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Art. 129 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare l'eventuale estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.
articolo 319-quater cod. pen
per estinzione determinata dalla prescrizione con restituzione degli atti alla Corte di Appello per la rideterminazione della pena in relazione al delitto di cui all'articolo 319-quater cod. pen.
art. 319- quater cod. pen
La Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato il fatto di corruzione come induzione indebita (art. 319- quater cod. pen.) e ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata relativamente alla mancata pronuncia in ordine al reato di cui all'art.
art. 490 cod. pen
pen.) e ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata relativamente alla mancata pronuncia in ordine al reato di cui all'art. 490 cod. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Giampiero Fracassa denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 353 cod. pen
Il primo motivo, relativo alla ricostruzione della vicenda posta a base dell'addebito di cui all'art. 353 cod. pen., è versato in fatto e, pertanto, è inammissibile.
art. 129 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare l'eventuale estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
(Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266; Sez.
Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531
217266; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez.
Sez. U n. 6903 del 27/05/2016, Aiello Rv. 268966
219531; Sez. U n. 6903 del 27/05/2016, Aiello Rv. 268966).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fracassa Giampiero nato a Teramo il 22/06/1973 avverso la sentenza del 18/01/2024 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza in relazione ai delitti di cui agli articoli 353, comma 2, e 490 cod. pen. per estinzione determinata dalla prescrizione con restituzione degli atti alla Corte di Appello per la rideterminazione della pena in relazione al delitto di cui all'articolo 319-quater cod. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10/04/2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila, con rito abbreviato, ha condannato Giampiero Fracassa per i delitti di corruzione aggravata (artt. 110, 319, 319-bis e 321 cod. pen.) e turbativa d'asta (artt. 110, 353 cod. pen.), in concorso con Vincenzo Bernadino, Claudio Finarelli e Lionello Piccinini, dipendenti del segretariato regionale MIBACT e, gli ultimi due, anche componenti della commissione di gara per l'aggiudicazione dei lavori di riqualificazione della Torre medicea di Santo Stefano di Sessanio.

I fatti per cui è intervenuta condanna attengono alla consegna di una somma di denaro da parte del ricorrente quale compenso per l'alterazione della gara volta all'aggiudicazione dell'appalto di lavori pubblici, alterazione effettuata mediante sostituzione del contenuto della busta contenente l'offerta economica della Fracassa Rinaldo s.r.I., con un foglio, consegnato in bianco nella parte relativa alla percentuale di ribasso, poi compilato da parte del Presidente della commissione, Finarelli, con inserimento di una percentuale superiore a quella indicata dalle altre imprese partecipanti.

La Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato il fatto di corruzione come induzione indebita (art. 319- quater cod. pen.) e ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata relativamente alla mancata pronuncia in ordine al reato di cui all'art. 490 cod. pen. contestato al capo 8 della richiesta a di rinvio a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari. Nel resto la sentenza è stata confermata.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Giampiero Fracassa denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione si rileva il vizio di difetto di motivazione in relazione al delitto di turbativa d'asta. Deduce il difensore che la Corte di appello non ha adeguatamente considerato il contenuto dell'interrogatorio del coimputato Finarelli, ora deceduto, che ha dichiarato di essere stato nominato Presidente della commissione (trattandosi di incarico a rotazione) la mattina del 7 dicembre 2016 -ossia il giorno dell'apertura delle buste- e che la seduta di si era svolta regolarmente, come emergente dal relativo verbale.

Quanto alle buste con le offerte, esse erano conservate in un armadio chiuso, dentro una stanza chiusa a chiave, per accedere alla quale era necessario passare per un ufficio al cui ingresso vi era una porta con codici digitali di apertura. Poiché ogni impiegato possedeva i propri codici di accesso per accedere ai locali, ogni accesso era tracciabile. Il Finarelli, personalmente, non aveva mai fatto accesso a tale locale. In secondo luogo la difesa rileva che la sentenza ha erroneamente interpretato le conclusioni del consulente del RIS, che, sulla base degli accertamenti tecnici esperiti sui timbri apposti sulla busta dell'offerta di partecipazione e sulle cifre espresse nel corpo dell'offerta economica del ricorrente, ha affermato di non poter trarre certezze in ordine alla manomissione del plico ma soprattutto ha escluso di poter formulare un fondato giudizio tecnico sulla apposizione ad opera di un terzo degli importi al ribasso dell'offerta.

Del resto, le sentenze di merito non spiegano come e ad opera di chi sarebbe avvenuta la sostituzione dell'offerta economica, la cui formulazione, comunque, presupporrebbe la conoscenza del contenuto delle altre offerte economiche presentate da tutti i partecipanti alla gara e, quindi, la manomissione, indimostrata, di tutte le buste. Sul punto la motivazione è illogica e carente, in quanto anche la circostanza che, dopo l'aggiudicazione provvisoria, il ricorrente abbia corrisposto del denaro al pubblico ufficiale si può spiegare in base al «timore da parte del prevenuto di un sovvertimento dell'esito della gara.

In secondo luogo il pagamento serviva ad evitare la strumentalizzazione della posizione rivestita all'interno della pubblica amministrazione anche indipendente dalla sfera di competenza del segretario pt e del RUP». 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla omessa pronuncia in ordine al reato di falso per soppressione. Nell'atto di appello era stato evidenziato che l'azione penale era stata esercitata anche per il reato di cui all'art. 490 cod. pen., ossia per il falso per soppressione della originaria offerta economica, mentre la sentenza di primo grado non contiene alcun riferimento a tale reato.

La sussistenza del reato veniva contestata in quanto, prima dell'apertura, l'offerta costituisce una semplice scrittura privata, la cui soppressione è penalmente irrilevante. La Corte di appello, nonostante l'impugnazione avesse investito il merito devolvendo la decisione sul punto, ha dichiarato la nullità in parte qua della sentenza di primo grado, rimettendo gli atti al giudice per le indagini preliminari, in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene che il giudice di appello debba sempre pronunciarsi nel merito, salvi i casi di cui all'art.604 cod. proc. pen., casi tra cui non è compresa l'omessa motivazione.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo, relativo alla ricostruzione della vicenda posta a base dell'addebito di cui all'art. 353 cod. pen., è versato in fatto e, pertanto, è inammissibile. Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, D'Ambrosio, Rv. 285091). La mancata impugnazione della condanna per il reato di cui al capo n. 1 rende non contestabile il fatto che il ricorrente consegnò ai pubblici ufficiali del MIBAC Berardino Di Vincenzo, Claudio Finarelli e Lionello Piccinini la somma di euro 40.000 quale compenso per la condotta illecita posta in essere per l'aggiudicazione dei lavori di rifacimento della Torre medicea di Santo Stefano di Sessanio (fatto riqualificato come induzione indebita a dare o promettere utilità, art. 319-quater).

La circostanza che la gara venne effettivamente turbata è desunta dalla Corte di appello, con motivazione logica e immune da censure, da una serie di elementi: in primo luogo dalla consegna da parte del ricorrente a Piccinini di un foglio con la sottoscrizione ma con lo spazio in bianco per l'indicazione del ribasso (come emerge dalla conversazione captata il 2 dicembre 2016, riportata a pag. 5 della sentenza impugnata), in secondo luogo dal fatto che dalle stesse fotografie acquisite agli atti risulta che la firma e il timbro apposti sui lembi di chiusura della busta relativa all'offerta economica presentata dal ricorrente non combaciano tra di loro, ciò che fa ragionevolmente presumere che detta busta sta sia stata riaperta in un secondo tempo.

Anche le buste degli altri concorrenti presentano più o meno evidenti segni di discontinuità dei profili delle firme e/o dei timbri lineari ad umido, il che rende plausibile che la chiusura definitiva sia avvenuta dopo la sigillatura. Oltre a ciò, la prova logica della manipolazione della busta e della conseguente alterazione della gara con inserimento di una percentuale di ribasso maggiore di quella offerta dagli altri concorrenti, è costituita dal fatto che dopo alcuni giorni dall'aggiudicazione provvisoria il ricorrente consegnò a Piccinini e Di Vincenzo una somma di denaro, come da intese pregresse.

Tale dazione non è spiegabile se non come l'utilità prevista per il turbamento della gara, mentre è del tutto illogica la spiegazione alternativa fornita dalla difesa, che fa generico riferimento ad un presunto e non spiegato, timore che l'esito dell'aggiudicazione provvisoria venisse mutato. Quanto infine, all'interrogatorio del coimputato Finarelli, poi deceduto, la Corte dà adeguata motivazione delle ragioni per le quali, quand'anche ritenuto utilizzabile, non sarebbe comunque idoneo ad apportare elementi favorevoli all'imputato, in quanto la circostanza che il luogo ove venivano detenute le buste fosse accessibile ai soli dipendenti non esclude che taluno di essi possa esservi entrato e, ancora, il fatto che, il giorno dell'apertura delle buste, la seduta si sia svolta regolarmente è fuor di dubbio, in quanto l'alterazione del contenuto delle stesse non può che essere stata precedente.

3. Anche il secondo motivo di impugnazione, riguardante l'omessa valutazione delle doglianze concernenti il capo d'imputazione di falso per soppressione, non supera il vaglio di ammissibilità per carenza di interesse, in quanto il capo è stato oggetto di una declaratoria di nullità che la difesa dell'imputato non ha alcun interesse a vedere annullata.

4. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare l'eventuale estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U n. 6903 del 27/05/2016, Aiello Rv. 268966). Nel caso di specie, peraltro, il termine massimo di prescrizione, tenuto conto delle sospensioni, maturerà il prossimo 01/11/2024.

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag