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Sentenza — n. 40617/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls confiscation order for drug possession due to lack of proven illicit origin under proportionality rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40617/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the first-instance judgment regarding the confiscation of cash found on the defendant, Emanuele Cuozzo, while upholding the prison sentence. The defendant argued that the judge failed to prove the money's illicit origin since the charge was merely possession, not trafficking. The court ruled that for simple possession, confiscation requires strict proof of disproportionate wealth or unexplained funds under specific statutory conditions, which the lower court ignored.

Regesto Legislator

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Art. 240-bis cod. pen.; Art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990: Confiscation of funds for simple drug possession requires proof of disproportionate origin or unexplained wealth, not merely a link to the crime.

Parole chiave

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confiscation proportionality drug possession illicit origin proof provenance of funds disproportionate wealth confisca dei proventi di reato traffico di cocaina reati economici

Disposizioni normative citate

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Art. 240-bis cod. pen.
309 del 1990 tra i delitti presupposto della confisca "per sproporzione" ex art. 240-bis cod. pen., la quale, pertanto, troverebbe in ipotesi applicazione.
Art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990
Deve preliminarmente rilevarsi che, nel caso di specie, il fatto reato ascritto al Cuozzo è stato commesso il 4 aprile 2024 e, dunque, in data successiva alla modifica introdotta all'art. 85-bis, d.P.R.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli, con sentenza del 5 aprile 2024 ha applicato a Emanuele Cuozzo la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 73, comma 5, cl.P.R.
Art. 240 cod. pen.
283248), non essendo consentita, con riguardo a tale reato, la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art.
Art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli, con sentenza del 5 aprile 2024 ha applicato a Emanuele Cuozzo la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 73, comma 5, cl.P.R.
art. 240-bis cod. pen
309 del 1990 tra i delitti presupposto della confisca "per sproporzione" ex art. 240-bis cod. pen., la quale, pertanto, troverebbe in ipotesi applicazione.
art. 85-bis d.P.R. n. 309/90
pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309/90 (Sez.
art. 240 cod. pen
283248), non essendo consentita, con riguardo a tale reato, la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024, Alvaro Aquino Hanry Balmore
Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024, Alvaro Aquino Hanry Balmore, Rv.
Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, Osawaru Matthew
Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato Carmelo
309/90 (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato Carmelo,Rv.
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Testo completo

getto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli, con sentenza del 5 aprile 2024 ha applicato a Emanuele Cuozzo la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 73, comma 5, cl.P.R. n. 309/1990 commesso il 4 aprile 2024 perché cedeva a ignoto acquirente, in cambio della somma di euro 20, una dose di eroina nonché deteneva a scopo di cessione altra sostanza confezionata in dosi pronte per lo smercio. Il giudice disponeva, altresì, la confisca della somma di euro 265,00, suddivisa in banconote di vario taglio e detenuta sulla persona dell'imputato, perché "provento dell'attività di spaccio".

2. Con unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione di legge (art.240 cod. pen.), con riferimento alla disposta confisca poiché, anche in caso di patteggiamento e di applicazione della misura della confisca facoltativa, il giudice è tenuto a motivare le ragioni della disposta ablazione, nel caso insussistenti, in presenza di mera detenzione a fini di spaccio sicché non ne è provata la provenienza dall'attività di spaccio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 motivo di ricorso è fondato. Deve preliminarmente rilevarsi che, nel caso di specie, il fatto reato ascritto al Cuozzo è stato commesso il 4 aprile 2024 e, dunque, in data successiva alla modifica introdotta all'art. 85-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dall'art. 4, comma 3 -bis del dl. 15 settembre 2023, n. 123 (legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159), che ha incluso la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 tra i delitti presupposto della confisca "per sproporzione" ex art. 240-bis cod. pen., la quale, pertanto, troverebbe in ipotesi applicazione.

Del resto, anche per i fatti commessi in epoca precedente all'entrata in vigore del d.l. n. 123 cit. questa Corte ne ha affermato l'applicabilità anche ai fatti commessi in epoca precedente poiché, ai fini della individuazione del regime applicabile alla confisca, in quanto misura di sicurezza, deve aversi riguardo alla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado (cfr. Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024, Alvaro Aquino Hanry Balmore, Rv. 286103; Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, dep. 2024, Osawaru Matthew (CUI 051MRIH), Rv. 285602).

Tanto premesso, va riaffermato che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, contestato all'imputato, il denaro rinvenuto nella sua disponibilità può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309/90 (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato Carmelo,Rv. 283248), non essendo consentita, con riguardo a tale reato, la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità.Ne consegue che, in relazione al reato di (sola) detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'anzidetto art. 73, può procedersi alla confisca del denaro, trovato in possesso dell'imputato, anche quando si tratti di ipotesi di «lieve entità», di cui al comma 5 del citato articolo, e ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall'art. 240-bis cod. pen., ovvero si tratti di denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito.

Nel caso di specie, la motivazione a sostegno della disposta confisca disattende i principi sinora richiamati, nella parte in cui afferma che la confisca viene disposta in quanto la somma è provento del reato, con affermazione distonica rispetto alla contestazione che contesta un'unica cessione e che non esamina le condizioni necessarie per disporre la confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen., ma lascia intendere, in termini peraltro del tutto generici, la sussistenza di un profitto, inconferente, per le ragioni sopra espresse, con il reato contestato.

2. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla confisca della somma di danaro in sequestro, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di danaro in sequestro e rinvia, per un nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione fisica. C