Cassation court annuls confiscation order due to lack of specific reasoning regarding the nexus between seized funds and the crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the first-instance judgment regarding the confiscation of seized funds, remanding the case for a new trial. The defendant argued that the lower court failed to provide specific reasoning establishing the necessary nexus between the money and the drug trafficking activities. The court ruled that the original decision was insufficient because it merely asserted a generic connection without detailing the specific criteria for confiscation under the relevant statute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 444 cod. proc. pen.: In plea-bargain proceedings for drug offenses, the judge must provide adequate motivation when ordering the confiscation of profits, specifically demonstrating the pertinent nexus between the seized assets and the illicit activity to justify their removal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Misawi Ahmed alias Houdeydeia Saífedine (CUI 061RIP0), nato in Marocco il 19/05/1999 avverso la sentenza del 05/03/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo, a seguito di accordo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Ahmed Misawi la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di cui ai capi 1(artt. 81, 99, 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, così riqualificati i fatti) e 2 (artt. 337,110 cod. pen.), disponendo inoltre la confisca di somme in sequestro.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce con unico motivo difetto di motivazione in ordine alla disposta confisca del denaro in sequestro in relazione alla quale manca il nesso di pertinenza tra il denaro e l'attività delittuosa e le ragioni sulla necessità della confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. La sentenza impugnata ha giustificato la confisca del denaro in sequestro «dovendosi ritenere lo stesso connesso ai fatti di reato in termini di prezzo- prodotto-profitto».
3. Costituisce jus receptum che, in tema di patteggiamento per il delitto di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice può, con adeguata motivazione, sottoporre a confisca facoltativa il denaro che rappresenta il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti, trattandosi di cose riferibili direttamente al reato, la cui ablazione deve essere giustificata con l'esistenza di un nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi: (Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, dep. 2015, Anibaldi, Rv. 262399).
4. Ritiene questo Collegio che la sentenza impugnata si è sottratta all'obbligo della motivazione esprimendo una generica asserzione riferita apoditticamente ad una pluralità di ipotesi qualificatorie del nesso pertinenziale delle somme in sequestro con i reati per i quali si è proceduto.
5. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca delle somme di denaro in sequestro con rinvio al Tribunale di Fermo, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Fermo, Ufficio G.I.