Sentenza — n. 40609/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Angelo Cucinella avverso la ordinanza emessa il 26 marzo 2024 dalla Corte di appello di Palermo con la quale era stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere applicata al predetto con quella degli arresti domiciliari.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 40609/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cucinella Angelo, nato a Partinico il 17/01/1979 avverso la ordinanza del 30/04/2024 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. Francesco Messina, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Angelo Cucinella avverso la ordinanza emessa il 26 marzo 2024 dalla Corte di appello di Palermo con la quale era stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere applicata al predetto con quella degli arresti domiciliari.
2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Angelo Cucinella deducendo con unico motivo violazione degli artt. 127, 179 e 309 cod. proc. pen. per omessa notifica al difensore dell'avviso della udienza in camera di consiglio, essendosi effettuata notifica a mezzo pec ad avvocato diverso (Avv. Francesco Messina del foro di Sciacca) da quello che assisteva l'imputato (Avv.Francesco Messina del foro di Palermo con pec fra ncescocelesti nomessi na@pecavvpa. it).
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. Dagli atti accessibili risulta che la notifica dell'avviso della udienza camarale è stata effettuata a mezzo pec all'indirizzo francesco.messinaabogado@avvsciacca.legalmail.it, pertinente all'Avvocato Francesco Messina del foro di Sciacca, e non al difensore del ricorrente Avv. Francesco Messina del foro di Palermo, rispondente a francescocelestinomessina@pecaavpa.it.
3. Pertanto, la mancata notifica al difensore dell'imputato dell'avviso dell'udienza camerale dell'appello cautelare ha realizzato la violazione del diritto di difesa ex art. 178, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. ritualmente dedotto dal ricorrente.
3. Ne consegue l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio.4. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente per materia ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen.. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. p