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Sentenza — n. 40601/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40601/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40601/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale, pronunciando in sede di giudizio abbreviato, dichiarava la responsabilità penale dell'imputato per il reato di interruzione di pubblico servizio e lo condannava alla pena finale di giorni tredici di reclusione, convertiti in €650 di multa. Ha proposto ricorso il Procuratore Generale deducendo l'illegalità della pena detentiva, essendo stata determinata - all'esito della riduzione per il rito - in misura inferiore (13 giorni) rispetto al limite minimo previsto dall'art. 23 cod. pen. pari a 15 giorni, con conseguente erronea determinazione anche della pena pecuniaria derivante dalla conversione.

Regesto Legislator

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art. 23 cod. pen; Sentenza — n. 40601/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Occorre premettere che, per consolidata giurisprudenza, il limite minimo di quindici giorni, stabilito per la durata della reclusione dall'art. 23 cod. pen., è inderogabile per il giudice e non può essere ridotto, in difetto di espressa previsione di legge, neppure in conseguenza della diminuzione operata per un rito speciale (Sez.7, n. 27674 del 15/3/2016, Diop, Rv. 267536). La determinazione della pena operata dal giudice di merito, avendo comportato una durata della reclusione inferiore al limite minimo, deve essere ricondotta a legalità, potendosi a ciò procedere senza disporre l'annullamento con rinvio.

Parole chiave

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commutazione della pena pecuniaria pena pecuniaria sospesa sanzione disciplinare dell'avvocato perturbamento di pubblici servizi riduzione della multa sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 23 cod. pen
Ha proposto ricorso il Procuratore Generale deducendo l'illegalità della pena detentiva, essendo stata determinata - all'esito della riduzione per il rito - in misura inferiore (13 giorni) rispetto al limite minimo previsto dall'art. 23 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di Faye Amadou Lamine, nato in Senegal il 30/12/1960 avverso la sentenza del 4/3/2024 emessa dal Tribunale di Bergamo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Silvia Salvadori, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale, pronunciando in sede di giudizio abbreviato, dichiarava la responsabilità penale dell'imputato per il reato di interruzione di pubblico servizio e lo condannava alla pena finale di giorni tredici di reclusione, convertiti in €650 di multa.

2. Ha proposto ricorso il Procuratore Generale deducendo l'illegalità della pena detentiva, essendo stata determinata - all'esito della riduzione per il rito - in misura inferiore (13 giorni) rispetto al limite minimo previsto dall'art. 23 cod. pen. pari a 15 giorni, con conseguente erronea determinazione anche della pena pecuniaria derivante dalla conversione.

3. Il ricorso è stato trattato con rito cartolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Occorre premettere che, per consolidata giurisprudenza, il limite minimo di quindici giorni, stabilito per la durata della reclusione dall'art. 23 cod. pen., è inderogabile per il giudice e non può essere ridotto, in difetto di espressa previsione di legge, neppure in conseguenza della diminuzione operata per un rito speciale (Sez.7, n. 27674 del 15/3/2016, Diop, Rv. 267536). La determinazione della pena operata dal giudice di merito, avendo comportato una durata della reclusione inferiore al limite minimo, deve essere ricondotta a legalità, potendosi a ciò procedere senza disporre l'annullamento con rinvio.

Nella sentenza impugnata la pena era stata determinata in un mese di reclusione, ridotta per le generiche a 20 giorni, ulteriormente ridotta a 13 giorni per la diminuente prevista per il rito abbreviato. Mantenendo ferma la pena base e la riduzione per le generiche, il calcolo della pena deve essere rivisto esclusivamente in relazione alla riduzione per il rito, comportante la riduzione a 15 giorni di reclusione, in conformità al limite dettato dall'art. 23 cod. pen. La pena detentiva deve essere convertita in quella pecuniaria applicando il parametro indicato nella sentenza di merito che ha quantificato in €50,00 l'importo corrispondente a ciascun giorno di detenzione, ne consegue che la pena di 15 giorni di detenzione deve essere convertita in €750,00 di multa.

Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena, che viene rideterminata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena, che ridetermina in giorni quind .rkli reclusione sostituita con quella di euro 750,00 di multa. Così deciso il 27 settembre 2024 Il