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Sentenza — n. 40599/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment due to absolute nullity of citation notice sent to office defender without valid domicile declaration.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40599/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Brescia Court of Appeal's judgment confirming Terrenghi's conviction for theft. The appellant argued the appeal citation was invalid because it was served at his office defender's address despite no formal domicile declaration, while the prosecutor contended the service was legally sufficient. The court ruled that since Terrenghi had never declared or elected a domicile, service at the office defender's address was procedurally impossible and thus absolutely null.

Regesto Legislator

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Art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28/10/2020 n. 137: A citation notice served at the office defender's address is absolutely null if the defendant has never declared or elected a domicile, requiring service at the known actual residence instead.

Parole chiave

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nullity of citation office defender service domicile declaration absolute nullity criminal procedure law service of process annulment without remand assicurazione contro il furto

Disposizioni normative citate

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Art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce la nullità della notifica del decreto di citazione in appello all'imputato perché avvenuta presso il difensore di ufficio ex art. 161, comma 4, cod.
Art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 2 /h ottobre 2020, n.
Art. 334, primo comma, cod. pen.
1.Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Brescia ha confermato l - la condanna emessa nei confronti di Manuelito Terrenghi, per il reato di cui all'art. 334, primo comma, cod. pen. [gn 4.
Art. 334, secondo comma, cod. pen.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata mancando la prova che il ricorrente avesse l'effettiva disponibilità del bene in sequestro, tale da determinare il problema della qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 334, secondo comma, cod. pen. 2.3.
Art. 335, cod. pen.
Art. 131-bis, cod. pen.
Con il quinto motivo deduce violazione di legge per mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 334 cod. pen
Con il quarto motivo deduce violazione di legge in quanto la sentenza impugnata ha qualificato il fatto ai sensi dell'art. 334 cod. pen., anziché dell'art.335 cod.
art. 131-bis cod. pen
Con il quinto motivo deduce violazione di legge per mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 62- bis cod. pen
Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 62- bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 31256 del 21/06/2016
Sez. 6, n. 46788 del 18/10/2023, Horomei
Sez. 6, n. 8048 del 31/01/2019, Lamarina
Da ciò consegue che la notifica del decreto di citazione in appello all'imputato risulta affetta da nullità assoluta ed insanabile e, come tale, deducibile per la prima volta anche in Cassazione, come avvenuto nella specie (tra le tante, Sez. 6, n. 8048 del 31/01/2019, Lamarina, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Terrenghi Manuelito, nato a Legnano il 28/06/1976 avverso la sentenza del 13/12/2023 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva dell'avvocato Oscar Bresciani, difensore del ricorrente, che ha contestato la requisitoria del Procuratore generale insistendo per l'accoglinnento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Brescia ha confermato l - la condanna emessa nei confronti di Manuelito Terrenghi, per il reato di cui all'art. 334, primo comma, cod. pen. [gn 4. 2.Avverso detta pronuncia ha presentato ricorso Manuelito Terrenghi, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la nullità della notifica del decreto di citazione in appello all'imputato perché avvenuta presso il difensore di ufficio ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. nonostante l'assenza di una dichiarazione o elezione di domicilio (attestata dallo stesso Tribunale all'udienza del 3 dicembre 2018) e il verbale della Polizia giudiziaria del 19 ottobre 2023 in cui il luogo di domicilio era indicato in via Piave n. 6, Volongo dove era sottoposto alla misura alternativa. 2.2.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata mancando la prova che il ricorrente avesse l'effettiva disponibilità del bene in sequestro, tale da determinare il problema della qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 334, secondo comma, cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione del fatto, di cui non è stata fornita alcuna descrizione rispetto alla condotta materiale del ricorrente, fondata erroneamente sulla mancata denuncia di furto da parte del custode dell'autovettura, senza valutare il trasferimento di Terrenghi risultante dalla certificazione della polizia giudiziaria. 2.4.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge in quanto la sentenza impugnata ha qualificato il fatto ai sensi dell'art. 334 cod. pen., anziché dell'art.335 cod. pen., senza tenere conto dell'orientamento della Corte di cassazione, tra cui Sez. 6, n. 31256 del 21/06/2016, secondo il quale per configurare il delitto è necessario un comportamento attivo dell'agente volto ad ostacolare l'attività della procedura, di cui non vi è traccia neanche sotto il profilo di un comportamento consapevolmente omissivo. 2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge per mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sulla base dei parametri riguardanti i delitti contro il patrimonio, tra i quali il valore dell'oggetto del delitto, senza che risulti che l'imputato abbia tratto un beneficio economico dalla convivenza asseritamente accertata, risultando peraltro risalenti le condanne riportate. 2.6.

Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 62- bis cod. pen. in quanto la sentenza impugnata ha negato l'applicazione delle t &- attenuanti generiche all'imputato nonostante l'esiguità del danno .i4' rudimentali modalità della condotta.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 2 /h ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato con riferimento al primo assorbente motivo.

2. Dalla lettura degli atti, consentita a questa Corte in ragione dell'eccezione processuale formulata, è risultato che Manuelito Terrenghi non ha mai dichiarato o eletto domicilio e le notifiche del presente procedimento in primo grado sono avvenute in Via Orzinuovi 108, Brescia, indirizzo contenuto sia nel verbale di sequestro amministrativo del mezzo, oggetto dell'imputazione, sia nell'atto di appello del difensore di ufficio ed indicato come residenza di Terrenghi. Il decreto di citazione in appello, emesso il 17 ottobre 2023, indica l'imputato "elettivamente domiciliato in Brescia, Via Orzinuovi 108" e risulta notificato presso il difensore di ufficio ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. in quanto Terrenghi non era stato trovato a quell'indirizzo, nonostante dal verbale di vane ricerche della polizia giudiziaria del 19 ottobre 2023 risultasse risiedere nel Comune di Volongo in via Piave 6.

3. Orbene, posto che l'indicazione della formale domiciliazione non risulta corrispondere alla realtà del dato processuale, non avrebbe potuto procedersi alla notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. neppure in relazione alla sopravvenuta inidoneità del domicilio ritenuto, giacché le modifiche introdotte dal d.lgs. 150 del 2022 hanno comportato l'eliminazione del riferimento a tale di domiciliazione: ne discende che avrebbe dovuto procedersi alla notifica in luogo diverso, in particolare nel luogo conosciuto come attuale residenza del ricorrente, ciò che avrebbe dovuto peraltro preferirsi anche nel vigore della disciplina previgente, attesa la necessità di assicurare l'effettiva conoscenza dell'atto, tanto più con riguardo ad un atto introduttivo (si rinvia a Sez. 6, n. 46788 del 18/10/2023, Horomei, Rv. 285565).

4. Da ciò consegue che la notifica del decreto di citazione in appello all'imputato risulta affetta da nullità assoluta ed insanabile e, come tale, deducibile per la prima volta anche in Cassazione, come avvenuto nella specie (tra le tante, Sez. 6, n. 8048 del 31/01/2019, Lamarina, Rv. 275425 che ha precisato come, nel caso in cui l'imputato sia assistito d'ufficio, non possa neppure presumersi che abbia avuto conoscenza del procedimento in virtù del rapporto fiduciario che lo lega al difensore, come invece ha affermato nel diverso caso in cui la notifica sia stata effettuata verso il difensore di fiducia), con l'effetto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Brescia per l'ulteriore corso. Così