Sentenza — n. 40598/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna ha dichiarato Arlind Bejko responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, così riqualificato il fatto contestato relativo alla illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e alla cessione di due dosi della stessa sostanza, condannandolo a pena di giustizia e disponendo, ai sensi degli artt. 85 -bis d.P.R. n. 309/90 e 240-bis cod. pen., la confisca della somma di denaro di euro 9.030,00 in sequestro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 85 -bis d.P.R. n. 309/90; Sentenza — n. 40598/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bejko Arlind, nato in Albania il 05/11/1995 avverso la sentenza del 14/03/2024 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; letta la requsitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla disposta confisca.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna ha dichiarato Arlind Bejko responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, così riqualificato il fatto contestato relativo alla illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e alla cessione di due dosi della stessa sostanza, condannandolo a pena di giustizia e disponendo, ai sensi degli artt. 85 -bis d.P.R. n. 309/90 e 240-bis cod. pen., la confisca della somma di denaro di euro 9.030,00 in sequestro.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, con il relativo atto deduce con unico motivo mancanza della motivazione sulla disposta confisca.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato in quanto assolutamente priva di giustificazione è la disposta confisca della somma di denaro in sequestro, menzionata nel solo dispositivo della sentenza.
2. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro con rinvio, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., per il giudizio di secondo grado alla Corte di appello di Bologna.
P.Q.M.
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