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Sentenza — n. 39695/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls pretrial detention order due to insufficient motivation regarding recidivism risk and bail measure selection.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39695/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the pretrial detention order issued by the Messina Review Tribunal against Maria Rosa Genovese, remanding the case for a new trial. The defendant argued that the detention order lacked sufficient reasoning regarding the risk of reoffending and the appropriateness of the bail measure. The court found the lower tribunal's motivation defective because it failed to explicitly address the concrete and current risk of recidivism as required by law, while upholding the finding of attempted crimes.

Regesto Legislator

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Art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 309, comma 7, cod. proc. pen.: The pretrial detention order must contain a specific and detailed motivation regarding the concrete and current risk of recidivism, and the choice of the bail measure must be reasoned; an order based on stereotyped phrases without addressing these elements is void.

Parole chiave

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pretrial detention risk of recidivism detailed motivation bail measure selection Cassation annulment procedural defect criminal investigation detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Nel proprio argomentare, il Tribunale non ha tenuto debito conto del precetto normativo codificato all'art. 274, comma 1, lett.
Art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina competente ai sensi dell'art. 309, connma 7, cod.
Art. 173 disp. Att. cod. proc. pen.
Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione la Genovese, deducendo i motivi di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. Att. cod. proc. pen. 2.1.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. Att. cod. proc. pen
Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione la Genovese, deducendo i motivi di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. Att. cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Genovese Maria Rosa nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 15/11/1960 avverso la ordinanza del 5/04/2024 del Tribunale del riesame di Messina visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; udito l'avvocato Salvatore Silvestro, in sostituzione dell'avvocato Giuseppe Calabrò,I il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1, Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Messina ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 22 marzo 2024, all'esito del giudizio di convalida dell'arresto in flagranza, che applicava a Genovese Maria Rosa la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309 e 110, 391-ter, commi primo e secondo, cod. pen. di cui ai capi a) e b) della incolpazione provvisoria. Si contesta all'indagata, infermiera del carcere, in concorso con il medico dell'Istituto, Campagna Antonella, di avere introdotto all'interno della Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, tre panetti di hashish, dal peso complessivo di oltre 350 grammi, nonché diversi apparecchi cellullari.

Il compendio indiziario è costituito dall'attività di perquisizione e di sequestro della sostanza e dei cellullari — occultati all'interno dell'armadietto della Campagna - e dalla confessione resa dalla Genovese nel corso dell'interrogatorio (la ricorrente ha ammesso la condotta, sostenendo, però, di avere agito sotto minaccia).

2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione la Genovese, deducendo i motivi di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. Att. cod. proc. pen. 2.1. Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati, trattandosi di fatto episodico. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del tentativo di entrambi i reati. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che i reati si siano consumati allorchè le due donne hanno posizionato all'interno dell'armadietto della Campagna il pacco incriminato, «giacchè solo in questo momento e non prima si è compiuta ed esaurita l'azione criminosa, che aveva avuto inizio quando la Genovese aveva avuto accesso ai locali della portineria della struttura». In realtà, sussiste il tentativo perché le due indagate non sono riuscite a fare entrare nell'area detentiva lo stupefacente e i cellulari, che erano depositati nell'area della portineria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Il secondo motivo di ricorso non coglie nel segno, posto che il reato di cui all'art. 391-ter cod pen si consuma anche con la semplice introduzione del materiale all'interno della struttura carceraria, e ciò è pacificamente avvenuto, come sottolineato dal Collegio della cautela.

3. Il primo motivo è invece fondato.Il Collegio della cautela non ha spiegato da quali elementi abbia tratto la convinzione che la Genovese vanti legami criminali al di fuori del carcere, nonché una forte cointeressenza con i detenuti e i loro familiari. Nel proprio argomentare, il Tribunale non ha tenuto debito conto del precetto normativo codificato all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla stregua del quale al giudice della cautela è fatto obbligo di motivare in modo puntuale in ordine alla concretezza e, soprattutto, all'attualità del periculum libertatis, esplicitando le ragioni della prognosi di ricaduta nel reato. La motivazione dell'ordinanza impugnata è, invece, del tutto assertiva. Altrettanto deficitaria risulta la valutazione in punto di scelta della misura cautelare, che il Giudice a quo ha risolto con una frase stereotipata. Non è, infatti, stato rappresentato in che termini l'indagata, se ristretta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, possa continuare a mercificare la professione di infermiera.

4. L' ordinanza impugnata va, dunque, annullata, limitatamente a tale ultimo profilo, con rinvio al Tribunale del riesame di Messina che, nel nuovo giudizio, colmerà l'indicata lacuna motivazionale.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina competente ai sensi dell'art. 309, connma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.