Sentenza — n. 39694/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale del riesame di Perugia con ordinanza del 21 maggio 2024 (motivazione depositata il successivo 22 maggio) ha respinto la richiesta proposta da Zaharie Catalin Ionut avverso l'ordinanza genetica del Gip che ha applicato al predetto la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alla contestazione provvisoria di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per l'illecita detenzione a fini di spaccio di 78,89 grammi di cocaina. I 2. Avverso tale ordinanza l'indagato ha presentato, a mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce due motivi, relativi all'insussistenza di concrete esigenze cautelari e, in subordine, all'adeguatezza di misura meno afflittiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 39694/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, le deduzioni del ricorrente non si confrontano con le argomentazioni - niente affatto illogiche - dell'ordinanza impugnata. 1.1. Il Tribunale del riesame ha infatti evidenziato che nella specie ricorre il pericolo, concreto ed attuale, di reiterazione di delitti della stessa specie, rilevando come l'indagato fosse abitualmente dedito all'attività di spaccio di cocaina (deducendosi ciò dalla presenza di annotazioni nell'agenda sequestrata e dal rinvenimento della somma di 1.000 euro, di cui non veniva fornita giustificazione, elementi dimostrativi della pregressa attività di spaccio) e che tale attività illecita rappresenta l'unica fonte di sostentamento dello Zaharie, soggetto privo di alcuna stabile attività lavorativa. 2.2.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Zaharie Catalin Ionut, nato il 25/04/1996 in Romania, avverso l'ordinanza del Tribunale di Perugia del 21/05/2024; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Perugia con ordinanza del 21 maggio 2024 (motivazione depositata il successivo 22 maggio) ha respinto la richiesta proposta da Zaharie Catalin Ionut avverso l'ordinanza genetica del Gip che ha applicato al predetto la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alla contestazione provvisoria di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per l'illecita detenzione a fini di spaccio di 78,89 grammi di cocaina. I 2. Avverso tale ordinanza l'indagato ha presentato, a mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce due motivi, relativi all'insussistenza di concrete esigenze cautelari e, in subordine, all'adeguatezza di misura meno afflittiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Invero, le deduzioni del ricorrente non si confrontano con le argomentazioni - niente affatto illogiche - dell'ordinanza impugnata. 1.1. Il Tribunale del riesame ha infatti evidenziato che nella specie ricorre il pericolo, concreto ed attuale, di reiterazione di delitti della stessa specie, rilevando come l'indagato fosse abitualmente dedito all'attività di spaccio di cocaina (deducendosi ciò dalla presenza di annotazioni nell'agenda sequestrata e dal rinvenimento della somma di 1.000 euro, di cui non veniva fornita giustificazione, elementi dimostrativi della pregressa attività di spaccio) e che tale attività illecita rappresenta l'unica fonte di sostentamento dello Zaharie, soggetto privo di alcuna stabile attività lavorativa. 2.2.
L'ordinanza impugnata ha, inoltre, evidenziato come l'abitazione dell'indagato fosse utilizzata per svolgere l'attività di spaccio (ciò evincendosi dal rinvenimento nel corso della perquisizione domiciliare di strumenti atti al confezionamento dello stupefacente, che era suddiviso in 180 bustine), circostanza che evidentemente appare ostativa all'applicazione della misura domiciliare. A fronte di tale motivazione i rilievi del ricorrente - che fanno leva sulla asserita modesta gravità del fatto - risultano del tutto aspecifici. Segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende che, in considerazione della causa dell'inammissibilità del ricorso - si stima congruo determinare nella misura indicate nel dispositivo.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così