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Sentenza — n. 39544/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for peculation due to generic arguments lacking specific legal and factual critique.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39544/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Fabio Natalizio's appeal inadmissible for the crime of peculation. The defendant argued an inversion of the burden of proof regarding the unremitted funds, but the court found his arguments generic and exploratory without specific legal or factual grounds. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and legal fees to the civil party.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: The appeal must contain a specific, reasoned critique of the lower court's decision; generic assertions that merely reproduce the contested decision without pointing to specific legal errors or factual elements are inadmissible.

Parole chiave

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peculation crime inadmissible appeal burden of proof reasoned critique generic arguments criminal procedure code legal fees giochi d'azzardo con poste di denaro

Disposizioni normative citate

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Natalizio Fabio, nato a Catanzaro il 10/09/1980 avverso la sentenza emessa il 26/09/2023 dalla Corte di appello di Catanzaro; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Marco Patarnello, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. Luca Giacobbe, difensore della costituita parte civile Codere Network s.p.a., che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui Natalizio Fabio è stato condannato per il reato di peculato. Natalizio, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società Fantasy Games s.r.I., si sarebbe appropriato della somma di euro 26.923,33 dovuta a titolo di prelievo unico erariale (Preu).

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con ci deduce violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità, formulato senza la prova della percezione delle somme rivenienti dalle scommesse e del loro ammontare, fatto derivare da una inversione probatoria.

3. E' pervenuta una memoria nell'interesse della parte civile, con cui si ripercorrono le argomentazioni poste a fondamento del giudizio di responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.

2. La Corte di appello, anche richiamando la sentenza di primo grado emessa all'esito del giudizio abbreviato, ha chiarito come, a seguito delle indagini compiute dalla Guardia di Finanza, dell'esame della documentazione allegata alla denuncia presentata dalla odierna parte civile, sia emerso che la società Fantasy Games s.r.I., di cui era amministratore l'odierno imputato, aveva stipulato con la Codere Network spa, concessionaria dello Stato per la gestione telematica del gioco mediante apparecchi di intrattenimento e per la riscossione dei relativi proventi, un contratto per la gestione della predetta attività. A seguito di verifiche, hanno spiegato i Giudici di merito, era stato accertato che l'imputato, pur avendo la disponibilità della somma di euro 27.390 a titolo di prelievo unico erariale, aveva omesso di versarla alla società concessionaria. 3.Nulla di specifico è stato dedotto, essendosi l'imputato ad affermazioni generiche, del tutto esplorative e senza spiegare in concreto perché le risultanze probatorie acquisite non sarebbero dimostrative della responsabilità.

4. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.5. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.

L'imputato deve inoltre essere condannato a rifondere alla parte civile, Codere Network s.p.a., le spese di rappresentanza e difesa nel presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Codere Network s.p.a. che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 1 luglio 2024 Il C