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Ordinanza — n. 39241/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses late appeal against criminal penalty as procedurally inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39241/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano due to its late filing date. The appellant, Stankovic Nebojsa, sought to challenge a criminal penalty judgment rendered in February 2022 but filed the request in July 2024. The court rejected the claim because the delay violated statutory time limits, resulting in a dismissal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal filed beyond the statutory time limit is inadmissible de plano, and the appellant must bear the associated procedural costs and fines.

Parole chiave

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late appeal inadmissibility de plano dismissal statutory time limits criminal penalty appeal procedural costs award declinatoria di competenza tempestività dell'istanza di ricusazione tassa di bollo non pagata

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Stankovic Nebojsa a Serbia il 05.05.1971 avverso la sentenza del 25/02/2022 emessa del Tribunale di Verona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Onnbretta Di Giovine OSSERVA Rilevato, in disparte ogni considerazione sui motivi, che il ricorso è stato presentato in data 10.07.2024 nei confronti di una sentenza di applicazione della pena su richiesta pronunciata in data 25.02.2022, Rilevato, dunque, che il ricorso - come d'altronde espressamente riconosciuto dal ricorrente - è tardivo e deve essere, dunque, dichiarato inammissibile con procedura de plano. Ritenuto, pertanto, che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2024 Il consigliere estensore Il e idente