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Sentenza — n. 39230/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and procedural exhaustion.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39230/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Angelo Pezzi inadmissible, ruling that the defense's arguments regarding the absence of *periculum in mora* were not new. The court noted these issues had already been fully examined and decided upon by the Trial Court of Review and the Cassation Court itself. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the seizure's validity.

Regesto Legislator

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Art. 310 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are not new or different from those already examined and decided upon in previous proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of new grounds procedural exhaustion periculum in mora preliminary investigation seizure azienda familiare indigenza finanziaria danno patrimoniale procurato con astuzia

Disposizioni normative citate

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Art. 310 c.p.p.
La questione potrà eventualmente essere riproposta solo nel nuovo ricorso per cassazione, e non anche in questa Sede, deputata a valutare la risposta fornita dal Collegio della cautelare all'appello ex art. 310 cod.
Art. 364 c.p.p.
Cass. n. 186/2000
art. 321 cod. proc. pen
art. 73 d.P.R. 309/90
Il sequestro preventivo era disposto in quanto Pezzi Erminio, padre del ricorrente, era indagato nel presente procedimento per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (capi 19 e 21) ed era cautelato nel procedimento "Reset" per il reato di cui all'art.
art. 416-bis cod. pen
309/90 (capi 19 e 21) ed era cautelato nel procedimento "Reset" per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., con il ruolo di organizzatore dell'associazione di ‘ndrangheta.
art. 12 sexies d.P.R. 306/91
Lo stesso contiene solo la esternazione dei contenuti astratti dell'art. 12 sexies d.P.R. 306/91 e un riferimento specifico a tali Cardamone e Bellocco, che nulla hanno a che vedere con la posizione, e la situazione di fatto sottostante, dell'odierno ricorrente.
art. 310 cod. proc. pen
La questione potrà eventualmente essere riproposta solo nel nuovo ricorso per cassazione, e non anche in questa Sede, deputata a valutare la risposta fornita dal Collegio della cautelare all'appello ex art. 310 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, n. 19094/2020
Cass. n. 16087/2024
Cass. n. 281362/2021
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Pezzi Angelo nato a Cosenza il 25/10/1989 avverso l'ordinanza del 20/02/2024 del Tribunale del riesame di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letti i motivi nuovi depositati dalla difesa.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto da Pezzi Angelo, terzo interessato, in qualità di legale rappresentante pro tempore della ditta individuale "Angelo Pezzi", avverso l'ordinanza emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catanzaro in data 29 settembre 2023, con la quale era rigettata l'istanza di dissequestro dei beni ablati sulla scorta del decreto di sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen. emesso il 3 maggio 2023. Il sequestro preventivo era disposto in quanto Pezzi Erminio, padre del ricorrente, era indagato nel presente procedimento per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (capi 19 e 21) ed era cautelato nel procedimento "Reset" per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., con il ruolo di organizzatore dell'associazione di ‘ndrangheta.

In particolare, il G.i.p. ha disposto il sequestro della ditta individuale, del relativo compendio aziendale, dei conti correnti e di un fabbricato, tutti intestati ad Angelo Pezzi, ritenuto intestatario interposto, in ragione del suo legame parentale, in quanto figlio di Erminio Pezzi, sulla base delle indagini patrimoniali svolte dalla Guardia di Finanza sul nucleo familiare e delle ulteriori risultanze che riscontravano come l'azienda sequestrata ad esso intestata fosse gestita effettivamente dal padre del ricorrente. 1.1. Deve premettersi che il Tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza del 22 giugno 2023, confermava il decreto di sequestro e la Corte di cassazione, con sentenza n. 16087 del 13 marzo 2024, annullava con rinvio in relazione alla sussistenza del periculum in mora aderendo all'orientamento più recente di questa Corte secondo il quale il terzo intestatario del bene aggredito è legittimato a contestare, oltre la fittizietà dell'intestazione, anche la mancanza dei presupposti legali per la confisca, tra cui la ragionevolezza temporale tra acquisto del bene e commissione del reato che legittima l'ablazione (Sez.1, n. 19094 del 15/12/2020, dep.2021, Flauto, Rv. 281362).

In sede rescissoria il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato il decreto di sequestro ancorando il periculum in mora alla natura del compendio delle dotazioni materiali ed economiche dell'azienda de qua (terreni agricoli di apprezzabile estensione, beni strumentali, nonché disponibilità finanziarie), e alla possibilità che tutto ciò consenta di dissipare o alienare tali beni. Va, inoltre, evidenziato che la Corte di cassazione il 28 febbraio 2024 ha annullato con rinvio l'ordinanza cautelare emessa nei confronti di Pezzi Erminio, padre del ricorrente, limitatamente alla sussistenza delle esigenze cautelari. 1.2.

Ciò detto, Pezzi Angelo ha formulato istanza al G.i.p. di restituzione della ditta sequestrata, allegando documentazione che, a suo dire, avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di redditi leciti compatibili con le spese effettuate e con il patrimonio conseguito, affermando che i cespiti e i redditi conseguiti erano a lui riconducibili. Con il provvedimento impugnato si evidenzia che il ricorrente, comunque, non aveva risorse idonee per effettuare gli acquisti dei beni oggetto del vincolo reale. 2 o 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione il terzo interessato, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine agli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 125 cod. proc. pen.

Difetta completamente, anche graficamente, la motivazione in ordine al periculum in mora e agli elementi da cui ricavare che Angelo Pezzi era soltanto una testa di legno. Il Tribunale del riesame omette di dare atto di avere avuto a disposizione la documentazione attestante l'incasso della predetta della somma di denaro derivante dal risarcimento, nel 2014, di danno non patrimoniale derivante da un grave lutto in famiglia pari a 300.000 euro.

3. È stata depositata una memoria contenente motivi nuovi nell'interesse del ricorrente, nella quale si evidenzia: -la nullità del decreto genetico per omessa motivazione sul periculum in mora. Lo stesso contiene solo la esternazione dei contenuti astratti dell'art. 12 sexies d.P.R. 306/91 e un riferimento specifico a tali Cardamone e Bellocco, che nulla hanno a che vedere con la posizione, e la situazione di fatto sottostante, dell'odierno ricorrente. -anche la motivazione del Tribunale del riesame di Catanzaro emessa in sede di rinvio nei riguardi del Pezzi Angelo, si appalesa affetta, dal vizio della motivazione soltanto apparente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La difesa dell'indagato è esclusivamente incentrata sulla insussistenza del periculum in mora, ma si tratta di censura che già ha formato oggetto dei giudizi del Tribunale del riesame, della Corte di cassazione e di nuovo giudizio del Tribunale del riesame. La questione potrà eventualmente essere riproposta solo nel nuovo ricorso per cassazione, e non anche in questa Sede, deputata a valutare la risposta fornita dal Collegio della cautelare all'appello ex art. 310 cod. proc. pen. presentato da Pezzi Angelo avverso la decisione del G.i.p. sull' istanza di restituzione della ditta sequestrata.

3. Il Collegio della cautela ha analiticamente valutato la documentazione che, a dire di Pezzi, avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di redditi leciti compatibili con le spese effettuate e con il patrimonio conseguito, affermando che i cespiti e 3 // i redditi conseguiti erano a lui riconducibili. In particolare, l'ordinanza impugnata ha evidenziato che: - in ordine al finanziamento acceso per l'acquisto di motocicli già nell'anno 2016, non vengono allegate ulteriori entrate in grado di compensare le uscite rappresentate dai ratei del finanziamento; seppur adducendo la somma di 36.000 euro a titolo di finanziamento, permane la sperequazione rilevata dalla Procura; - il risarcimento per i danni non patrimoniali derivante da un grave lutto di famiglia è oggetto di allegazione non esaustiva, limitandosi la difesa a produrre la corrispondenza tra legali senza il relativo bonifico e l'incidenza sui redditi familiari; -in ordine alle provviste sui libretti di risparmio, non è allegata l'origine degli stessi, non potendosi comprendere se trattasi di redditi derivanti dal lavoro di impresa o versamenti di denaro contante di matrice ignota; -in relazione all'immobile acquistato, si prospetta un versamento del solo 10% del prezzo di 20.000 euro, affermandosi che l'immobile è stato venduto agli acquirenti da parenti e che, in ogni caso, trattavasi di acquisto perequato.

Considerazioni che il Tribunale del riesame ritiene di non potere accogliere, ribadendo che, al momento dell'acquisto (2014), il nucleo familiare vantava redditi irrisori e non compatibili con le spese e gli impieghi effettuati.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

D Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so