Italian Court dismisses appeal as untimely, citing statutory time limits for preventive measures review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to procedural lateness. The appellant, Bumbac Doru Dumitru, challenged a preventive surveillance measure by arguing violations of specific articles in the 2011 Legislative Decree. The court rejected this claim because the appeal was filed over ten days after the required notification deadline.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011; Appeals against preventive measures must be lodged within ten days of notification, and failure to comply renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Bumbac Doru Dumitru nato in Romania il 3/03/1981 Avverso il decreto del 19/03/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato il decreto del Tribunale di Roma - Sezione misure di prevenzione - in data 20 novembre 2023, che applicava a Eurnbac Doru Dumitru la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni uno, con relative prescrizioni, ai sensi dell'art. 4 lett. i)-ter del decreto legislativo del 6 novembre 2011, n. 159.
2. Avverso il decreto ricorre per cassazione, Bumbac, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 4 del decreto legislativo del 6 novembre 2011, n. 159.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché tardivo.
2. Osserva il Collegio che il ricorso è, infatti, stato presentato il 10 aprile 2024, e, quindi, oltre i dieci giorni di cui all'art. 10, connma 3, d.lgs. n. 159/2011, decorrenti dalla notifica del decreto all'interessato avvenuta il 29 marzo 2024. 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 settembre 2024