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Sentenza — n. 37456/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37456/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37456/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 09/06/2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato in sede di riesame quella del G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria in data 13/03/2023, con cui è stata applicata nei confronti di Antonio Nirta la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di partecipazione ad associazione / ( dedita al narcotraffico (capo C) e per reati di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti (capi C49, C50, C51, C52, C53).

Regesto Legislator

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art. 234-bis cod. proc. pen, art. 78 disp. att. cod. proc. pen, art. 254-bis cod. proc. pen, art. 270 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37456/2024 — snpen · Corte di Cassazione: in tale prospettiva sussisteva il requisito dell'ammissibilità in un caso interno analogo, di cui all'art. 6, parag. 1, lett.

Parole chiave

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traffico internazionale di stupefacenti spionaggio nel diritto penale inchiesta per reati di droga crimine organizzato flussi finanziari illeciti traffico dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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art. 234-bis cod. proc. pen
francese, non avrebbero potuto ricondursi ai dati di cui all'art. 234-bis cod. proc. pen., ma avrebbero dovuto considerarsi provenienti da attività di intercettazione, come desumibile dall'analisi degli atti trasmessi dall'A.G.
art. 78 disp. att. cod. proc. pen
anche a fronte dell'esistenza di una norma interna, cioè l'art. 78 disp. att. cod. proc. pen., che disciplina la circolazione di atti di procedimento penale straniero.
art. 254-bis cod. proc. pen
ad attività di raccolta occulta di dati conservati nei server o in supporti informatici nella disponibilità della società erogatrice, alla riconducibilità dell'attività nell'alveo della disciplina dettata dall'art. 254-bis cod.
art. 270 cod. proc. pen
b) della direttiva 2014/41/UE, venendo in rilievo gli strumenti che assicurano la circolarità della prova, anche nel caso di intercettazioni telefoniche, secondo quanto previsto dall'art. 270 cod. proc. pen., comunque non implicanti l'intervento autorizzatorio del giudice;
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Nirta Antonio, nato il 05/07/1968 a Locri avverso l'ordinanza in data 09/06/2023 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. Laura Filipponi, in sost. dell'Avv. Giuseppe Milicia, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 09/06/2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato in sede di riesame quella del G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria in data 13/03/2023, con cui è stata applicata nei confronti di Antonio Nirta la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di partecipazione ad associazione / ( dedita al narcotraffico (capo C) e per reati di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti (capi C49, C50, C51, C52, C53).

2. Ha proposto ricorso Nirta tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'illegalità dell'attività di acquisizione delle chat, rivenienti da intercettazione di flussi telematici sul server Sky-Ecc., con violazione dei principi fondamentali del diritto interno e sovranazionale (artt. 15 e 24 Cost., 6 C.E.D.U., 6 Carta di Nizza, direttiva 2014/41/UE). Le chat, acquisite mediante ordini europei di indagine presso l'A.G. francese, non avrebbero potuto ricondursi ai dati di cui all'art. 234-bis cod. proc. pen., ma avrebbero dovuto considerarsi provenienti da attività di intercettazione, come desumibile dall'analisi degli atti trasmessi dall'A.G. francese, utile anche per comprendere il meccanismo di decodifica e il suo funzionamento.

Trattandosi in sostanza di intercettazioni, l'attività sui contenuti di tutte le comunicazioni di tutti gli utenti della compagnia telefonica aveva gravi punti di attrito con i principi fondamentali a tutela dei diritti individuali inviolabili in rapporto ai limiti all'interferenza dell'azione autoritativa dello Stato. Il tipo di intercettazione a bersaglio indiscriminato era in contrasto con i principi dell'ordinamento interno, a cominciare dall'art. 1 d.lgs. 108 del 2017, che in sede di recepimento della direttiva 2014/41/UE, stabilisce che l'attuazione deve assicurare il rispetto dell'ordinamento costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dei diritti in tema di libertà e giusto processo.

Avrebbe dovuto ravvisarsi la sanzione dell'inutilizzabilità a presidio di regole contenute nella legge ordinaria attuative degli artt. 2 e 15 Cost. e dei principi richiamati dall'art. 1 d.lgs. 108 cit. Né avrebbe dovuto trascurarsi la circostanza che il Landsgericht Berlin aveva sollevato questione pregiudiziale, rimessa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea su tali temi. Non era convincente l'assunto della qualificazione delle chat come documento digitale, a fronte dell'acquisizione di elementi conoscitivi idonei a far chiarezza in ordine alla natura di intercettazione dell'attività svolta dall'A.G. francese, dovendosi inoltre considerare la diversa ratio dell'introduzione dell'art. 234-bis cod. proc. pen. anche a fronte dell'esistenza di una norma interna, cioè l'art. 78 disp. att. cod. proc. pen., che disciplina la circolazione di atti di procedimento penale straniero. 2.2.

Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato associativo.Le chat presuntivamente attribuite al ricorrente non erano coerenti con l'assunto della configurabilità della sua partecipazione ad un sodalizio. Emergevano situazioni instabili improntate nel senso di delineare il concorso in plurimi reati ma non anche un vincolo associativo. L'adesione al pactum sceleris era data per scontata a fronte di indizi relativi a reati-fine. In realtà tutti gli elementi posti in evidenza, compreso l'utilizzo di criptofonini, erano coerenti con l'ipotesi di contatti bilaterali, necessari alla conclusione di singoli affari, non essendo inoltre esclusa la possibilità di acquisizione dello stupefacente da soggetti esterni all'associazione sulla base di ragioni di convenienza economica, dunque in assenza di un vincolo a monte, correlato ad una tendenziale esclusività commerciale che giustifichi l'estensione all'acquirente del contributo tipico alla vita e all'operatività del sodalizio.

Emblematiche erano le vicende connesse al reato sub C49), in cui il ricorrente si premurava di non voler innescare gelosie con altro referente, mentre il fatto che il grossista auspicasse futuri affari collideva con il presupposto di un programma incentrato su una serie indeterminata di delitti, a prescindere dalla considerazione in cui era tenuto un cliente. La continuità dei rapporti non era rilevante anche in ragione del breve lasso di tempo preso in considerazione ai fini dell'individuazione del contributo ascrivibile al ricorrente, dovendosi piuttosto prospettare un'autonoma rete commerciale dell'utilizzatore del criptofonino, presuntivamente individuato nel ricorrente.

Erano illogiche le valutazioni del Tribunale in ordine all'inserimento nei traffici di droga del sodalizio da parte di soggetto che perseguiva fini di arricchimento personale, non essendo stati indicati precisi indizi idonei a rappresentare i tratti tipici del ruolo del partecipe. Il Tribunale non aveva comunque dato conto di come i plurimi episodi di contatto tra il ricorrente ed esponenti del sodalizio fossero idonei a trasformare il vincolo sinallagmatico delle singole operazioni nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso. Di qui il carattere assertivo ed elusivo della motivazione.

3. Con successiva memoria il difensore ha presentato motivi aggiunti. 3.1. Con il primo richiama i temi del primo motivo principale e segnala la rilevanza della sentenza n. 44155 del 26 ottobre 2023 della Corte di cassazione in relazione all'inapplicabilità dell'art. 234-bis cod. proc. pen. ad attività di raccolta occulta di dati conservati nei server o in supporti informatici nella disponibilità della società erogatrice, alla riconducibilità dell'attività nell'alveo della disciplina dettata dall'art. 254-bis cod. proc. pen., alla valenza della disciplina dettata dal riformulato art 132 codice privacy riferita ai dati esterni di traffico, alla necessità 3 /i di una doppia verifica correlata all'emissione di ordine europeo di indagine, avente ad oggetto la necessità e proporzionalità dell'acquisizione e la compatibilità con le garanzie e i limiti posti a tutela di diritti e libertà individuali, riconosciuti dall'ordinamento interno e da fonti sovranazionali, anche al di là dell'individuazione dell'organo competente.

Di qui l'incompatibilità di un'intercettazione indiscriminata, senza indizi di reato preliminarmente conformatisi, così da coinvolgere la generalità degli utenti del servizio di messaggistica. 3.2. Con il secondo motivo approfondisce temi del secondo motivo del ricorso principale, in tema di partecipazione al sodalizio. Ribadisce il carattere illogico e apodittico della motivazione a fronte del significato contrario degli elementi valorizzati, alla luce del tenore di alcune chat espressive del tipo di rapporti intercorrenti tra pretesi sodali o degli spazi di manovra nell'individuazione del fornitore con il timore da parte del soggetto individuato nel ricorrente di innestare conflitti tra soggetti che si occupano della vendita di stupefacenti, salvo ipotizzare che associati si facciano concorrenza nel mercato dei narcotici.

Il vizio logico era ravvisabile nell'erronea categorizzazione dei protagonisti della vicenda con giustapposizione tra soggetti esterni all'associazione e soci finanziatori. La circostanza che fosse riconosciuto al ricorrente di prendere la droga dove voleva costituiva elemento contrastante con la qualità di associato, attribuitagli nel provvedimento impugnato.

4. Il procedimento, rinviato a seguito della rimessione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione della questione riguardante l'utilizzabilità delle chat acquisite con ordine europeo di indagine, è stato nuovamente fissato a seguito del deposito della sentenza delle Sezioni Unite, pronunciata in data 29 febbraio 2024.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo e il corrispondente motivo aggiunto sono infondati. 1.1. il tema giuridico, che ne forma oggetto, concerne l'utilizzabilità delle chat acquisite a mezzo di ordine europeo di indagine ed ha dato luogo alla rimessione della questione alle Sezioni Unite, che si sono poi pronunciate, dando risposta alle questioni sollevate anche in questa sede (si richiamano Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi e Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi). 1.2. Va invero rimarcato che le Sezioni Unite hanno confutato la tesi secondo cui avrebbe dovuto applicarsi l'art. 234-bis cod. proc., come peraltro già escluso /f! 4 / P in alcune pronunce, che, nondimeno, avevano negato la ravvisabilità di cause di inutilizzabilità (in tal senso Sez. 6, n. 46833 del 26/10/2023, Bruzzaniti, Rv. 285543, Sez. 6, n. 48838 del 11(10/2023, Brunello, Rv. 285599, Sez. 6, n. 46482 del 27/09/2023, Bruzzaniti, Rv. 285363).

Si tratta dunque di operare una riqualificazione, non incidente di per sé sull'utilizzabilità del dato acquisito. 1.3. Ciò posto, le Sezioni Unite, pronunciandosi su vicenda cautelare strettamente collegata a quella in esame, hanno riconosciuto la sostanziale legittimità degli ordini europei di indagine: comunque si voglia intendere l'attività di indagine svolta in Francia, in quanto riconducibile o meno ad attività di intercettazione, è stato al riguardo sottolineato che:

1) si trattava di acquisire atti già nella disponibilità dell'A.G. francese;

2) in tale prospettiva sussisteva il requisito dell'ammissibilità in un caso interno analogo, di cui all'art. 6, parag. 1, lett.

b) della direttiva 2014/41/UE, venendo in rilievo gli strumenti che assicurano la circolarità della prova, anche nel caso di intercettazioni telefoniche, secondo quanto previsto dall'art. 270 cod. proc. pen., comunque non implicanti l'intervento autorizzatorio del giudice;

3) sussisteva il requisito della proporzionalità in rapporto al mirato quadro di indagine;

4) non erano ravvisabili violazioni di diritti fondamentali, comunque non specificamente allegati e comprovati dalla parte interessata;

5) non era necessaria ai fini dell'utilizzabilità del dato probatorio la disponibilità dell'algoritmo utilizzato per la decriptazione, incidente sull'affidabilità del dato piuttosto che sulla sua utilizzabilità, fermo restando che sul piano tecnico solo il corretto algoritmo avrebbe assicurato un risultato attendibile in mancanza di specifica allegazione di elementi tali da far dubitare della reale corrispondenza del dato criptato a quello risultante dalla decriptazione;

6) non avrebbe potuto prospettarsi la competenza del giudice all'adozione dell'ordine europeo di indagine, neppure nella prospettiva che venisse in rilievo corrispondenza, essendo anche a tal fine sufficiente il provvedimento del Pubblico ministero, diversamente da quanto previsto, sulla scia di arresti della Corte di giustizia dell'Unione Europea, ai fini dell'acquisizione di tabulati recanti i dati esterni di traffico e ubicazione, dall'art. 132 d.lgs. 196 del 2003, che fa riferimento all'acquisizione direttamente presso un gestore di servizi telefonici e telematici e non all'acquisizione di dati già nella disponibilità di altra A.G. 1.4.

In tal modo devono ritenersi superati non solo i rilievi formulati nelle sentenze n. 44154 e n. 44155 del 26 ottobre 2023 della Sesta Sezione della Corte di cassazione, che sono state richiamate nel primo motivo aggiunto, ma anche quelli originariamente dedotti in questa sede con il primo motivo. Va invero ribadito che, pur volendo considerare l'attività di indagine svolta in Francia alla stregua di intercettazioni telematiche, ciò è avvenuto sulla base di provvedimenti autorizzativi idonei dell'A.G. francese, senza che possa prospettarsi il problema di un'attività captativa a bersaglio indeterminato, eccedente i limiti di proporzionalità e tale da dare luogo a violazione di diritti fondamentali, giacché al contrario, secondo quanto rilevato dalle Sezioni Unite, è stato dato conto dell'indispensabilità dello strumento utilizzato e della riferibilità delle chat ad organizzazioni criminali dedite al traffico internazionale di stupefacenti, coinvolgente i singoli utenti, attese le onerose condizioni economiche e la prospettiva dell'anonimato e dell'impenetrabilità, dovendosi inoltre considerare che si trattava anche di identificare i dirigenti della società preposta alla gestione del sistema e valutare il loro coinvolgimento nelle attività illecite (pag. 52 della sentenza 23756/2024 cit.).

Deve inoltre richiamarsi quanto affermato dalle Sezioni Unite in ordine all'onere gravante sulla parte che deduca un profilo di inutilizzabilità, essendo stata a tal fine valorizzata anche una sentenza che in materia di utilizzazione di intercettazioni in diverso procedimento aveva nitidamente sottolineato che la parte interessata ha l'onere di allegare e provare il fatto dal quale dipende l'eccepita inutilizzabilità, se del caso sulla base di copia degli atti rilevanti del procedimento originario che la parte stessa ha diritto di ottenere (S. U, n. 17/11/2004, Esposito, Rv. 229245).

Con riguardo alla materia dell'ordine europeo di indagine tale principio si correla anche alla presunzione di legittimità degli atti compiuti in base al diritto interno dell'A.G. estera e alla necessità che la parte interessata si attivi presso lo Stato di esecuzione per eccepire eventuali profili di illegittimità, salva la facoltà di dedurre dinanzi al giudice dello Stato di emissione la violazione di diritti fondamentali nel rispetto del segnalato onere. 1.5. Nel motivo di ricorso si è fatto riferimento alla questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Berlino.

Sul punto deve rilevarsi che la Corte di Giustizia dell'Unione europea, sul tema dell'acquisizione delle chat criptate a mezzo di ordine europeo di indagine, si è pronunciata in data 30 aprile 2024, formulando valutazioni non dissonanti da quelle espresse nelle due sentenze delle Sezioni Unite. Deve peraltro segnalarsi il punto (107) di tale sentenza in cui si rileva che l'infiltrazione in apparecchi terminali diretta ad estrarre dati relativi al traffico, all'ubicazione e alle comunicazioni di un servizio legato ad internet, avrebbe dovuto considerarsi intercettazione di telecomunicazioni, implicante l'applicazione dell'art. 31 della direttiva, che, nel caso di presenza all'estero della persona sottoposta ad intercettazione, impone la notifica all'autorità competente dello Stato estero, notifica che crulgi assume rilievo anche ai fini della tutela dei diritti fondamentali dei soggetti intercettati.1.6.

Orbene, è noto che la notifica ha la funzione di consentire all'Autorità competente di verificare se l'attività di intercettazione sia ammissibile in base a quanto previsto dall'ordinamento interno. L'art. 24 del d.lgs. 108 del 2017, al riguardo, stabilisce che, se la competente autorità rileva che si procede per un reato che non consente operazioni di intercettazione, ne può interdire l'esecuzione. E' previsto d'altro canto che l'intervento possa avvenire anche dopo l'inizio delle operazioni quando si abbia contezza della presenza del soggetto all'estero o, eventualmente, alla fine di esse.

A fronte di ciò, le indicazioni fornite sul punto dalla Corte di giustizia sono coerenti con l'impianto della direttiva 2014/41/UE, nella quale si fa riferimento alla verifica dei presupposti e non solo del reato per cui si procede. 1.7. Sta di fatto che le Sezioni Unite, pur intervenute prima della Corte di giustizia, hanno comunque formulato un'ampia valutazione, che consente di rilevare che non ricorrono profili di inutilizzabilità. In primo luogo, deve rimarcarsi che la mancanza della notifica non produce di per sé alcun vizio: al di là della non sempre agevole individuazione dell'Autorità che nello Stato estero risulta competente, deve ribadirsi che la necessità della notifica potrebbe sorgere ad operazioni già avviate o addirittura terminate.

Ciò consente di rilevare che la sua funzione, proprio perché volta ad assicurare la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti, deve essere quella di garantire un controllo ai fini dell'utilizzazione di un mezzo e dei suoi risultati conoscitivi, ove gli stessi risultino non ammissibili in base al diritto interno. Può dirsi, sotto tale riguardo, che ciò che occorre, anche in mancanza della notifica, è che possa essere effettuata la verifica volta a stabilire l'ammissibilità di un mezzo e dei suoi esiti. Nel caso di specie, peraltro, la situazione è resa più complessa dal fatto che non viene in rilievo l'utilizzazione da parte dell'A.G. che ha disposto ed eseguito le operazioni di captazione, ma da parte dell'A.G. dello Stato estero, che ha acquisito i risultati di quelle operazioni a mezzo di ordini europei di indagine.

In ogni caso, considerando la funzione della notifica e la sua potenziale idoneità ad assicurare un intervento interdittivo, deve ritenersi che lo stesso possa valere ad escludere l'utilizzabilità del dato probatorio acquisito anche nel procedimento in corso nello Stato estero: in altre parole deve ritenersi ammissibile un controllo sul risultato delle operazioni di intercettazione rivenienti da acquisizione a mezzo di 0.E.I., nel senso che possa, ora per allora, verificarsi se le operazioni fossero o meno da interdire, ciò che dovrebbe tradursi, se del caso, in una causa di inutilizzabilità di quanto acquisito.Ma così inquadrato il tema, anche volendo superare, alla luce di quanto stabilito dalla Corte di giustizia, il dato emergente dall'art. 24 d.lgs. 108 del 2017, che si riferisce al solo reato, deve in primo luogo rimarcarsi che, come posto in luce dalle Sezioni Unite, si procedeva fra l'altro per reato di associazione dedita a narcotraffico, che anche in Italia avrebbe consentito il ricorso a intercettazioni.

Inoltre può rilevarsi come proprio le Sezioni Unite, senza che in questa sede siano stati valorizzati elementi di segno contrario, abbiano posto in luce (cfr. pagg. 51 e 52 della sentenza n. 23756 cit.) la sussistenza di tutti i presupposti legittimanti, sottolineando che nei provvedimenti autorizzativi dell'A.G. francese erano stati posti in evidenza gli elementi indizianti a carico degli utilizzatori delle chat criptate, a cominciare dal fatto stesso dell'utilizzo di quel sistema di comunicazione, di per sé vietato in Italia, in quanto inidoneo ad assicurare l'identità prima dell'attivazione (art. 98 -undecies d.lgs. 259 del 2003).

Ciò vai quanto dire che in sede di verifica, su quelle basi, non avrebbe potuto ipotizzarsi un provvedimento interdittivo, volto a garantire il rispetto delle condizioni di ammissibilità contemplate dall'ordinamento interno, sussistendo per contro i relativi presupposti. Da tutto ciò discende l'infondatezza dei rilievi difensivi in punto di inutilizzabilità.

2. Venendo al secondo motivo e al corrispondente motivo aggiunto, deve parimenti rilevarsene l'infondatezza. 2.1. Non è specificamente contestata la gravità indiziaria in ordine ai reati di acquisto e cessione di stupefacenti, contestati ai capi C49), C50) C51), C52) e C53), tutti connotati e propiziati da stabili rapporti tra il ricorrente e Salvatore Giorgi, ritenuto figura apicale del sodalizio contestato al capo C), oltre che da rapporti intercorrenti tra lo stesso ricorrente e Strangio Sebastiano, nonché tra il ricorrente e Strangio Francesco e Giuseppe.

Si assume,tuttavia,che non sarebbe configurabile un ruolo partecipativo del ricorrente nell'ambito di un sodalizio dedito al narcotraffico, tanto che dalla dinamica dei rapporti non si evincerebbe un vincolo associativo, in forza del quale il ricorrente avrebbe assunto la veste di stabile acquirente. 2.2. Si tratta di rilievi che il Tribunale ha esaminato, fornendo al riguardo un'idonea risposta, al fine di suffragare la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione di Antonio Nirta alla consorteria. Va al riguardo osservato che il sodalizio operava su vasta scala, disponendo di stabili canali di rifornimento di cocaina, proveniente da Paesi dell'America del Sud, che veniva fatta giungere presso porti europei, compreso quello di Gioia 8 7) Tauro, dove agivano operatori portuali collusi, che propiziavano il recupero della droga, in vista della sua successiva destinazione.

E' emerso inoltre che uno dei tratti caratteristici del sodalizio era costituito proprio dalla disponibilità di criptofonini che consentivano di scambiare chat criptate su piattaforma Sky Ecc o altre dello stesso tipo, apparecchi costituenti essi stessi segno della comunanza di interessi, nel quadro di una duratura attività di collaborazione funzionale alle operazioni di rifornimento, movimentazione e cessione di cocaina. 2.3. In tale contesto deve essere dunque collocata la dinamica dei rapporti tra il ricorrente e gli altri soggetti coinvolti nell'illecito traffico, implicante la reciproca consapevolezza dell'inserimento in quel tipo di traffico e della disponibilità di droga da destinare alla cessione.

Orbene, il Tribunale ha posto in evidenza come dalle chat acquisite, tali da delineare le varie operazioni che hanno formato oggetto dei singoli reati-fine, tutti connotati da operazioni rilevanti dal punto di vista ponderale ed economico, fosse emerso che il ricorrente sapeva di poter contare sulla fonte di approvvigionamento rappresentata da Salvatore Giorgi e quest'ultimo a sua volta sapeva di poter contare sulla linea di smercio assicurata dal ricorrente, come venuto in evidenza nella conversazione del 3/3/2021 (riportata a pag. 37 dell'ordinanza impugnata), nel corso della quale Salvatore Giorgi aveva espressamente disvelato il rapporto fiduciario che lo legava al ricorrente, confidando nella successiva costante collaborazione.

Si tratta della plastica rappresentazione di quel tipo di consapevole collaborazione che si risolve in una forma rafforzamento dell'operatività di un sodalizio dedito al narcotraffico, assicurando un canale di smercio e dunque una corrispondente fonte di illeciti profitti. In tale quadro entrambe le parti risultano coinvolte ben al di là di un semplice rapporto di tipo sinallagmatico, in una stabile prospettiva di collaborazione, accompagnata dalla consapevolezza e volontà di fruire dell'altrui contributo. 2.4. Non vale in senso contrario il rilievo difensivo secondo cui il ricorrente non aveva obbligo di acquistare da Giorgi, tanto che egli aveva acquistato ad un prezzo più favorevole da Strangio Sebastiano, peraltro premurandosi di non creare conflitti.

In realtà, proprio gli elementi posti in evidenza dal Tribunale consentono di rilevare come la dinamica dell'affare fosse comunque riconducibile all'operatività del sodalizio, in quanto il ricorrente, alla ricerca del prezzo migliore, sapeva comunque di poter contare su Salvatore Giorgi e voleva evitare che costui si adontasse, assicurandosi il suo consenso all'operazione con Strangio: in tal modo deve escludersi che i singoli affari fossero avulsi da un contesto associativo, 9 , trovando invece proprio nella capacità operativa del sodalizio la scaturigine e il concreto svolgimento.

Deve del resto richiamarsi il consolidato principio per cui «ai fini della configurabilità del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, è sufficiente l'esistenza tra i partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse a immettere droga sul mercato del consumo, sicché il vincolo associativo sussiste anche tra venditori e acquirenti della sostanza, non rilevando la diversità dei fini personali e degli utili che i singoli si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'attività criminale» (Sez. 2, n. 23/11/2023, Lauricella, Rv. 285646; in senso analogo Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 2804509, in cui si pone in luce la rilevanza dei costanti contatti e del valore economico delle operazioni). 2.5.

Va ancora rimarcato come non assuma rilievo il relativamente breve periodo preso in considerazione: deve infatti rimarcarsi come tale profilo non sia di per sé significativo, allorché possa comunque dirsi che siano venuti in evidenza elementi attestanti la continuità dei rapporti e la natura degli stessi, nel caso di specie ulteriormente qualificati, da un lato, dallo stabile inserimento del ricorrente nel mondo del narcotraffico, alla luce della pregressa sentenza di condanna, e, dall'altro, dalla qualità delle varie operazioni, oltre che, come già segnalato, dalla disponibilità di un elemento di rilievo simbolico, quale la disponibilità dei criptofonini (cfr. sull'irrilevanza del periodo di osservazione, Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122).

3. In conclusione tutte le doglianze risultano infondate, ci