Cassation corrects a sentencing order to add a defendant's name and declare an appeal irrevocable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General requested the Court of Cassation to correct the operative part of a prior judgment to accurately list convicted defendants and specify the scope of the appellate court's jurisdiction. The Court found that while the operative part omitted the name of one defendant and failed to explicitly state the remittal for another, the reasoning clearly indicated these dispositions. Consequently, the Court ordered the insertion of the missing name and the declaration of irrevocability for the specific charges, but rejected the request to add the remittal for the third defendant as the error was deemed irrelevant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, comma 2 e 3, cod. proc. pen.; The Court of Cassation may correct material errors in the operative part of a judgment to ensure clarity and enforceability, but such correction is not required if the error is evident and irrelevant to the reasoning or the parties' rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
04/1990; OSSERVA 1. In data 19 luglio 2024 il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trento ha chiesto alla Corte di cassazione di correggere il dispositivo della sentenza n. 26254 del 2024, al fine di consentire la corretta individuazione della pena da eseguire nei confronti del condannato Giulio Berdusco e, con riferimento agli imputati Massimo Passamani e Massimiliano Zorzan, di delimitare l'ambito della cognizione della Corte di appello di Trento in sede di rinvio. Il Procuratore generale ha, infatti, rilevato che, nell'ordinanza n. 29535 del 18 luglio 2024 della Corte di cassazione, volta ad integrare il dispositivo della predetta sentenza ai sensi dell'art. 624, comma 2 e 3, cod. proc. pen., Berdusco erroneamente non risulta tra i condannati per i quali la sentenza della Corte di appello di Trento è stata dichiarata esecutiva.
Il Procuratore generale ha, inoltre, rilevato che: - il dispositivo della sentenza n. 26254 del 2024 non reca indicazione dell'annullamento con rinvio alla Corte di appello di Trento, pur presente nella motivazione, disposto in favore di Massimo Passamani, con riferimento ai capi 6.1), 7.1.), 8.1) e 9); - con riferimento a Massimiliano Zorzan, inoltre, la motivazione della predetta sentenza recherebbe l'indicazione dell'annullamento con rinvio alla Corte di appello di Trento in riferimento ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale di cui ai capi 6.1) e 10.1), per i quali, tuttavia, il ricorso dell'imputato è stato rigettato.
3. La sentenza n. 26254 del 2024 di questa Corte: - ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Trento in ordine ai delitti di danneggiamento (capo 2, lett. c), di lesioni personali aggravate (capi 6.2), 6.3), 8.2), 8.3), 8.4) e 8.5) e di interruzione di pubblico servizio (capo 4) contestati a Giulio Berdusco, confermando le statuizioni civili e rigettando nel resto il ricorso; per i capi relativi ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale (capi 6.1), 7.1) e 8.1), dunque, la sentenza di appello deve essere dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. nei confronti di Giulio Berdusco; - ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Trento nei confronti di Massimo Passamani in ordine ai delitti di danneggiamento (art. 2, lett. g), di interruzione di pubblico servizio (capo 4), di delitti di lesioni personali aggravate (capi 6.2), 6.3), 7.2), 8.2), 8.3), 8.4) e 8.5) e di violenza privata (capo 11) e con rinvio, quanto ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale (capi 6.1), 7.1), 8.1) e 9); tale ultima indicazione, tuttavia, non è presente nel dispositivo, pur essendo desumibile dall'omologo annullamento con rinvio disposto per i delitti di lesioni personali e dal testo della motivazione, e, dunque, l'errore materiale deve essere corretto come di seguito indicato; - ha annullato la sentenza di appello, con riferimento a Massimiliano Zorzan, senza rinvio con riferimento ai delitti prescritti di interruzione di pubblico servizio (capo 4), di lesioni personali aggravate (capi 6.2, 6.3, 10.2), rigettando i motivi di ricorso relativi ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale al medesimo contestati ai capi 6.1) e 10.1); - che, tuttavia, la motivazione della sentenza, pur avendo argomentando il rigetto dei motivi di ricorso relativi ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale, nel periodo finale (a pag. 115), per mero errore materiale, ha fatto riferimento all'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione a tali delitti; - che tale errore materiale, per la sua evidenza e irrilevanza, rispetto alle indicazioni del dispositivo e alla stessa motivazione della sentenza impugnata, non impone alcuna correzione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 130 e 624 cod. proc. pen., ad integrazione del dispositivo della sentenza n. 26254 del 2024 di questa Corte, dispone: - dopo le parole «Paoletti Giulio» e prima delle espressioni «con riferimento al reato di resistenza aggravata a pubblici ufficiali» siano inserite le seguenti parole « Massimo Passamani»; - dichiara irrevocabile la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano - in data 5 ottobre 2023, nei confronti di Berdusco Giulio in relazione ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale di cui ai capi 6.1), 7.1) e 8.1). Rigetta nel resto la richiesta della Procura generale di Trento. Manda alla Cancelleria per la trascrizione della presente ordinanza in calce alla sentenza n.