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Sentenza — n. 36446/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order due to lack of admissibility and procedural violations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36446/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the arguments regarding the sufficiency of evidence and the necessity of pre-trial detention. The lower court confirmed the detention based on specific intercepted conversations and the defendant's admission of managing a shell company, finding the appeal's grounds generic and insufficient to challenge the gravity of the alleged crimes. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 275 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to demonstrate a violation of law or a defect in reasoning sufficient to overturn the lower court's assessment of evidence and the necessity of coercive measures.

Parole chiave

Generato dall'IA
pre-trial detention inadmissible appeal organized crime interception evidence procedural violations shell company court costs accuse di truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione Laruffa, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame non si limita a sottolineare l'applicabilità, nel caso in esame, della doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod.
Art. 416-bis cod. pen.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Il Tribunale del riesame ha desunto l'intraneità al sodalizio da parte dell'indagato dalla presunta partecipazione ai reati fini a lui contestati.
Art. 424 cod. pen.
Art. 512-bis cod. pen.
artt. 416-bis cod. pen
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
2.Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione Laruffa, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 416-bis cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Laruffa Antonio nato a Reggio Calabria il 08/11/1995 avverso l'ordinanza del 22/03/2024 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato Domenico Neto, in sostituzione dell'Avvocato Fabio Ianno' e dell'Avvocato Giulia Dieni, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 2 febbraio 2024, che applicava a Laruffa Antonio la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo 1 di incolpazione) in permanenza, 424 cod. pen. (capo 22 di incolpazione), 512-bis cod. pen. (capo 30 di incolpazione), reati tutti aggravati ex art. 416-bis 1 cod. pen. Si contesta all'indagato di avere partecipato alla articolazione della 'ndrangheta riferibile al territorio di Gallico; di avere cagionato un danneggiamento seguito da incendio, come atto intimidatorio, e di essersi fatto attribuire fittiziamente la titolarità della "Regina Trasporti srls", della quale era unico dominus Antonino Crupi, così da sottrarla ai provvedimenti ablativi dell'Autorità giudiziaria. 2.Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione Laruffa, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Il Tribunale del riesame ha desunto l'intraneità al sodalizio da parte dell'indagato dalla presunta partecipazione ai reati fini a lui contestati. I collaboratori di giustizia Chindenni e De Carlo identificano l'indagato come persona vicina al presunto gruppo criminale e nulla di più, trattandosi di dichiarazioni assolutamente generiche. Chindemi ha dichiarato anche che l'indagato non partecipava alle cerimonie di investitura e di consegna di "doti" 'ndranghetiste, ma ciò viene ritenuto irrilevante dal Tribunale perché tale circostanza non escludeva che fosse associato.

Chindemi, inoltre, riferiva che Laruffa si occupava di piccoli danneggiamenti e faceva riferimento, a questo proposito, a un ordigno, peraltro rimasto inesploso, che era stato collocato in un centro scommesse in Gallico e a un presunto attentato ai danni della farmacia "Romeo". Di queste condotte, nessuna veniva contestata al Laruffa, e ciò a conferma della infondatezza delle dichiarazioni. 2.2. Violazioni di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei reati fine contestati. Nessun evento criminoso si è verificato o è stato accertato a Gallico Marina nel periodo di captazione della conversazione evidenziata nell'ordinanza.

L'incendio sarebbe stato commesso in concorso con Mariano Domenico Corso, ma Laruffa non ebbe mai nulla a che fare con il predetto. In relazione al capo 30), si ipotizza una intestazione fittizia in capo all'indagato, poiché Crupi si occupava in via esclusiva della gestione della società, mentre il ricorrente, a dispetto della carica di amministratore, era un semplice fattorino. Si tratta di una motivazione illogica, poiché sia Crupi che l'indagato erano soci di una ditta di modeste dimensioni cresciuta grazie alla loro collaborazione a livello professionale; si era creato un rapporto lavorativo di assistenza reciproca senza alcuno scopo di eludere eventuali sequestri o provvedimenti ablativi.

Dalle intercettazioni si evince che il ricorrente si occupava di aspetti gestionali e non era, certo, subordinato al socio di minoranza. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, stante la risalenza nel tempo della condotta contestata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è generico a fronte della esaustiva motivazione del Tribunale del riesame che evidenzia: -le dichiarazioni del collaboratore Mario Chindemi, che ha ricostruito l'organigramma della ‘ndrangheta operante nel quartiere di Gallico e ha indicato il ricorrente come partecipe della stessa e come fedelissimo di Crupi (circostanza confermata dalle intercettazioni richiamate). Tali propalazioni trovano conferma, oltre che nelle monitorate frequentazioni dell'indagato con i capi della cosca e nelle trasferte in loro compagnia, nella circostanza che Laruffa risulta coinvolto in attività della cosca dirette ad assicurare il sostentamento del sodale Antonino Utano e della sua famiglia durante la sua detenzione, nonché di Crupi e della relativa famiglia a seguito del suo arresto avvenuto a luglio 2018.

Risulta, poi, che, in ossequio alle direttive impartite dai capi, Laruffa organizzava gli "abboccamenti" per conto di Crupi Antonino e lo accompagnava agli incontri; veicolava "ambasciate" e messaggi con altri esponenti del sodalizio e delle altre articolazioni federate; partecipava alla realizzazione degli atti intimidatori ai danni di imprenditori (come l'incendio di cui al capo 22); si occupava della riscossione del denaro delle estorsioni; forniva supporto economico agli affiliati detenuti; partecipava di riunioni della cosca; tutelava gli interessi economici della cosca.

3. Anche il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati fine, non si confronta con la puntuale motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale sottolinea che: - per quanto riguarda il danneggiamento seguito da incendio commesso su incarico di Corso ai danni di un imprenditore, reo di non avere corrisposto la cosiddetta "messa a posto", aggravata dalla finalità agevolativa, si tratta di un episodio che si inserisce nell'ambito del contrasto tra Catalano e Moretti. Si cita puntualmente la conversazione del 30 agosto 2018, nel corso della quale Laruffa, unitamente a Santo Crupi, commentava le dinamiche della cosca e, in particolare, il compito di Corso, a seguito dell'arresto di Crupi, di doversi occupare dei sodali detenuti, del pagamento delle spese legali e del recupero del denaro strumentale a tali fini.

Laruffa, nel corso di tale dialogo, criticava alcuni aspetti della reggenza di Corso e sosteneva di avere commesso un danneggiamento, su suo incarico, per sanzionare il titolare di un'impresa reo di non avere chiesto il permesso per svolgere lavori edili nel territorio di pertinenza della cosca. L'indagato riferiva, poi, nel dettaglio al suo interlocutore la ricostruzione del commesso danneggiamento commesso, e il Tribunale ha ritenuto il narrato attendibile e credibile anche alla luce delle dichiarazioni successive di Laruffa, il quale rappresentava di essere stato falsamente rassicurato da Corso circa il mancato interessamento alla vicenda di Catalano, così facendogli commettere il danneggiamento e provocando le reazioni di quest'ultimo, che, invece, aveva già preso accordi con l'imprenditore per la corresponsione della somma di denaro; - la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di interposizione fittizia, costituiti dalle molteplici intercettazioni, dalle quali emergeva come la gestione amministrativa ed economica della società "Reggina Trasporti" era totalmente in mano di Crupi e Laruffa, per sua stessa ammissione, era poco più che un fattorino.

3. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame non si limita a sottolineare l'applicabilità, nel caso in esame, della doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma si sofferma sulla gravità dei fatti e sul ruolo ricoperto dall'indagato, quale stabile intraneo alla cosca e conoscitore delle dinamiche interne e degli ambiti di operatività della stessa, nonché in grado di intrattenere rapporti con gli altri consociati e con gli esponenti delle cosche limitrofe. A fronte dell'estrema genericità del motivo di ricorso sul punto, nonché della gravità dei reati in contestazione, anche il terzo motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'indagato al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancell