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Sentenza — n. 35858/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35858/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35858/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Catania confermava la condanna in primo grado di Camillo Fazio per il delitto di evasione. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, articolando, per il tramite dell'Avvocato Enrico M.G. Platania, un motivo con cui si deduce violazione degli artt. 178, 179 e 601, comma 5, cod. proc. pen., in relazione alla omessa notificazione del decreto di citazione in appello. La notifica ex art. 601, comma 5, cod. proc. pen. è avvenuta per errore al precedente difensore (revocato contestualmente al conferimento di incarico ad altro avvocato, in data 27/05/2019), dal che la nullità assoluta della sentenza.

Regesto Legislator

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art. 179 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35858/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L'irrituale notifica non consente di ritenere raggiunta la prova dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario (sulla cui necessità, per tutte, Sez. U, n. 15498 del 26/11/2021, Lovric, Rv. 280931; Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420) ed integra, pertanto, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen. che si estende agli atti successivi sino al provvedimento impugnato.

Parole chiave

Generato dall'IA
vizio di procedura revisione processuale impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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art. 179 cod. proc. pen
279420) ed integra, pertanto, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Fazio Camillo, nato il 16/03/1975 a Catania avverso la sentenza del 27/11/2023 della Corte d'appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M. Francesca Loy, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Catania confermava la condanna in primo grado di Camillo Fazio per il delitto di evasione.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, articolando, per il tramite dell'Avvocato Enrico M.G. Platania, un motivo con cui si deduce violazione degli artt. 178, 179 e 601, comma 5, cod. proc. pen., in relazione alla omessa notificazione del decreto di citazione in appello. La notifica ex art. 601, comma 5, cod. proc. pen. è avvenuta per errore al precedente difensore (revocato contestualmente al conferimento di incarico ad altro avvocato, in data 27/05/2019), dal che la nullità assoluta della sentenza.

3. L'imputato ha presentato altresì conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Come allegato nel ricorso, l'imputato, già in data 2 maggio 2019, aveva nominato nella persona dell'Avv. Platania un nuovo difensore, espressamente revocando ogni nomina di fiducia fatta in precedenza. Successivamente, ha specificamente eletto domicilio ai fini della notifica del decreto di citazione presso tale nuovo difensore, conferendogli specifico mandato ad impugnare la sentenza di appello. Ciò nondimeno, la notifica del decreto di citazione a giudizio è stata disposta ed attuata presso il difensore revocato.

3. L'irrituale notifica non consente di ritenere raggiunta la prova dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario (sulla cui necessità, per tutte, Sez. U, n. 15498 del 26/11/2021, Lovric, Rv. 280931; Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420) ed integra, pertanto, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen. che si estende agli atti successivi sino al provvedimento impugnato.

4. Di conseguenza, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Giudice dell'appello perché svolga un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania.