Sentenza — n. 35791/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Potenza dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta nell'interesse del ricorrente, con riferimento alla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti in relazione al reato di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. i 2. Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso, con il quale deduce il difetto di motivazione, sostenendo che la Corte di appello avrebbe apparentemente motivato in ordine alla compatibilità tra la sentenza di condanna emessa a carico del ricorrente e quella resa nei confronti della concorrente Ante Sandoval Patricia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 611 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35791/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta di un'affermazione che non contiene alcun accertamento in fatto incompatibile con la ritenuta partecipazione di Balestrieri all'associazione dedita al narcotraffico e, anzi, si pone in conformità con la sentenza di condanna emessa a carico di quest'ultimo, posto che riconosce, sia pur a livello di tentativo, la condotta di Balestrieri quale finanziatore per l'acquisto di cospicui quantitativi di stupefacenti. Né potevano essere esaminate le generiche doglianze difensive concernenti la sussistenza dei requisiti per affermare la partecipazione e il ruolo di Balestrieri rispetto all'associazione dedita al narcotraffico, posto che il giudicato intervenuto rispetto a tale fatto non è risultato incompatibile rispetto alla sentenza emessa nei confronti della concorrente.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Balestrieri Ferruccio, nato a Taranto il 27/7/1951 avverso l'ordinanza dell'1/3/2024 emessa dalla Corte di appello di Potenza visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Olga Mignolo, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Potenza dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta nell'interesse del ricorrente, con riferimento alla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti in relazione al reato di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. i 2. Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso, con il quale deduce il difetto di motivazione, sostenendo che la Corte di appello avrebbe apparentemente motivato in ordine alla compatibilità tra la sentenza di condanna emessa a carico del ricorrente e quella resa nei confronti della concorrente Ante Sandoval Patricia.
In particolare, si evidenzia come Balestrieri era stato condannato per aver fatto parte di un'associazione dedita al narcotraffico, assumendo il ruolo di finanziatore degli acquisti di stupefacenti. Tale condotta risulterebbe incompatibile con la sentenza emessa nei confronti della Ante Sandoval che, inizialmente accusata di essere partecipe dell'associazione, veniva condannata per il diverso reato di tentativo di acquisto di una partita di stupefacente in Colombia, reato commesso in concorso con Balestrieri. La sentenza emessa nei confronti della concorrente, inoltre, si inserirebbe nel quadro della sostanziale sussistenza di elementi dimostrativi dell'esistenza e della partecipazione di Balestrieri ad un'associazione criminale.
3. Il ricorso è stato trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. in forma camerale non partecipata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. La dichiarazione di inammissibilità disposta de plano dalla Corte di appello di Potenza è immune da censure, essendosi correttamente rilevato come l'istanza di revisione difettasse dei presupposti intrinseci per poter valutare l'incompatibilità tra la sentenza emessa nei confronti di Ante Santoval e la condanna disposta nei confronti del ricorrente. Con motivazione immune da censure, infatti, la Corte di appello ha sottolineato come la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce, Sez.Taranto, nei confronti della Ante Santoval, si è limitata ad escludere la sussistenza di elementi idonei a provare la partecipazione di quest'ultima all'associazione ex art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ritenendo che la sua condotta si fosse limitata ad un unico tentativo di importazione di sostanza stupefacente, commesso in concorso con Balestrieri.
Si tratta di un'affermazione che non contiene alcun accertamento in fatto incompatibile con la ritenuta partecipazione di Balestrieri all'associazione dedita al narcotraffico e, anzi, si pone in conformità con la sentenza di condanna emessa a carico di quest'ultimo, posto che riconosce, sia pur a livello di tentativo, la condotta di Balestrieri quale finanziatore per l'acquisto di cospicui quantitativi di stupefacenti. Né potevano essere esaminate le generiche doglianze difensive concernenti la sussistenza dei requisiti per affermare la partecipazione e il ruolo di Balestrieri rispetto all'associazione dedita al narcotraffico, posto che il giudicato intervenuto rispetto a tale fatto non è risultato incompatibile rispetto alla sentenza emessa nei confronti della concorrente.
4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il