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Sentenza — n. 35787/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35787/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35787/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Bologna confermava la condanna della ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 385 cod. pen. Nel proporre ricorso per Cassazione, il difensore ha preliminarmente dato atto che all'atto di impugnazione non è stata allegata la dichiarazione o elezione di domicilio, ritenendo che il disposto del novellato art. 581, comma 1 ter cod. proc. pen. non trovi applicazione in sede di legittimità. Il ricorso si fonda su un unico motivo essendosi dedotta la violazione di legge in ordine alla nullità della notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., eseguita presso il difensore di fiducia, anziché a mani dell'indagata in stato di detenzione. Richiamato il principio secondo cui le notifiche all'imputato detenuto vanno sempre eseguite mediante consegna di copia al destinatario, la difensa insiste sull'eccezione di nullità derivata dell'intero procedimento.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 415-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 35787/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. Nel proporre ricorso per Cassazione, il difensore ha preliminarmente dato atto che all'atto di impugnazione non è stata allegata la dichiarazione o elezione di domicilio, ritenendo che il disposto del novellato art. 581, comma 1 ter cod. proc. pen. non trovi applicazione in sede di legittimità. Il ricorso si fonda su un unico motivo essendosi dedotta la violazione di legge in ordine alla nullità della notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., eseguita presso il difensore di fiducia, anziché a mani dell'indagata in stato di detenzione. Richiamato il principio secondo cui le notifiche all'imputato detenuto vanno sempre eseguite mediante consegna di copia al destinatario, la difensa insiste sull'eccezione di nullità derivata dell'intero procedimento.

Parole chiave

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corretta notificazione notifica tardiva dei difetti aiuto all'evasione di detenuti corrispondenza con il difensore decreto di non luogo a procedere informazione e verifiche

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
La Corte di appello di Bologna confermava la condanna della ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 415-bis cod. proc. pen
Il ricorso si fonda su un unico motivo essendosi dedotta la violazione di legge in ordine alla nullità della notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., eseguita presso il difensore di fiducia, anziché a mani dell'indagata in stato di detenzione.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ayad Saida, nata in Marocco 1'11/10/1977 avverso la sentenza del 4/12/2023 emessa dalla Corte di Appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'Avvocato Roberto d'Errico, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna confermava la condanna della ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 385 cod. pen.

2. Nel proporre ricorso per Cassazione, il difensore ha preliminarmente dato atto che all'atto di impugnazione non è stata allegata la dichiarazione o elezione di domicilio, ritenendo che il disposto del novellato art. 581, comma 1 ter cod. proc. pen. non trovi applicazione in sede di legittimità. Il ricorso si fonda su un unico motivo essendosi dedotta la violazione di legge in ordine alla nullità della notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., eseguita presso il difensore di fiducia, anziché a mani dell'indagata in stato di detenzione. Richiamato il principio secondo cui le notifiche all'imputato detenuto vanno sempre eseguite mediante consegna di copia al destinatario, la difensa insiste sull'eccezione di nullità derivata dell'intero procedimento.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. La Corte di appello, pronunciandosi sull'eccezione di nullità riproposta in sede di legittimità dalla ricorrente, ha evidenziato come la nullità dedotta rientra tra quelle a regime intermedio, da ritenersi sanata a seguito della richiesta di giudizio abbreviato. Si tratta di una conclusione pienamente condivisibile, stante il chiaro disposto dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. in base al quale la richiesta di definizione del procedimento con il rito abbreviato determina la sanatoria delle nullità, fatta eccezione di quelle assolute e insanabili. Posto che l'accesso al rito alternativo è successivo rispetto all'eccepita nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, è incontestabile l'intervenuto perfezionamento della sanatoria.

3. Alla luce di tali considerazioni, il riocorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle .2?( spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2024 Il