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Sentenza — n. 35399/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on pre-trial detention duration, ruling separate criminal proceedings do not extend maximum custody terms.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35399/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Pietro De Filippis's appeal against a Naples court order confirming his pre-trial detention. De Filippis argued that the maximum detention period should reset because his separate criminal proceedings were not properly connected. The court held that without proven 'qualified connection' between distinct crimes and police investigations, the initial detention timeline remains valid and cannot be extended.

Regesto Legislator

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Art. 297, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 12, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.: The maximum duration of pre-trial detention does not extend when multiple orders apply to distinct proceedings lacking a qualified connection between the facts.

Parole chiave

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pre-trial detention duration qualified connection of crimes separate criminal proceedings custody in prison terms public prosecutor strategy Italian criminal procedure detention timeline reset carcerazione cautelativa

Disposizioni normative citate

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Art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Non è applicabile la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nel caso di pluralità di ordinanze applicative di misure cautelari disposte in procedimenti diversi, per fatti differenti, tra i quali non sussista connessione qualificata, ex art.
Art. 12, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Si osserva che erroneamente il Tribunale ha disconosciuto la connessione qualificata ex art. 12, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso è infondato e dal rigetto deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Art. 94, comma 1-ter
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, di
art. 616 cod. proc. pen
Pertanto, il ricorso è infondato e dal rigetto deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 14088 del 16/03/2021
Sez. 2., n. 44381 del 25/11/2010, Noci
14088 del 16/03/2021, non mass.; Sez. 2., n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv.
Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008
248895; Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De Filippis Pietro, nato a Napoli il 27/06/1993, avverso l'ordinanza del 10/01/2024 del Tribunale della libertà di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Perla Lori che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10 gennaio 2024 il Tribunale di Napoli, rigettando l'appello dell'indagato, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli a Pietro De Filippis per i reati ex artt. 416-bis e 628 cod. pen. descritti nelle imputazioni provvisorie.2. Nel ricorso presentato dal difensore di De Filippis si chiede l'annullamento dell'ordinanza, deducendo violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc pen. e vizio della motivazione nel disconoscere i presupposti per dichiarare la perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere per essere decorsi i termini di durata massima per la fase delle indagini preliminari.

Il ricorrente assume che nel caso in esame tali termini decorrono dal 4/12/2022, cioè dalla esecuzione della ordinanza n. 404/2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nel procedimento nn. 28398/2019 R.G.N.R. e 5003/2021 R.G. R.i.p.. perché in tale procedimento e in quello in corso, pendenti davanti alla stessa Autorità giudiziaria, gli elementi di prova dei reati derivanti dalla C.N.R. redatta dalla Questura di Napoli il 27/10/2021 sono stati tenuti separati per una scelta del Pubblico ministero che non ha coordinato le indagini.

Si osserva che erroneamente il Tribunale ha disconosciuto la connessione qualificata ex art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc pen. fra i diversi reati oggetto delle due ordinanze, commessi con condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso. Infatti, emergerebbe che De Filippis: dall'ottobre 2018 alla fine del 2020 avrebbe fiancheggiato l'associazione camorristica diretta da Giuseppe Sasso; nello stesso periodo, nel dicembre del 2019 avrebbe coadiuvato il clan camorristico Mazzarella, diretto da Massimo Ferraiuolo nel settore delle estorsioni; dal febbraio 2021 all'ottobre 2022 avrebbe cooperato con l'associazione camorristica diretta da Vittorio Parziale, sempre nel settore delle estorsioni natalizie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Non è applicabile la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nel caso di pluralità di ordinanze applicative di misure cautelari disposte in procedimenti diversi, per fatti differenti, tra i quali non sussista connessione qualificata, ex art. 12 comma 1, lett.

b) e c), cod. proc. pen., ove si tratti di procedimenti originati da distinte e autonome notizie di reato — la cui separazione, pertanto, non derivi da una scelta strategica del Pubblico ministero — e non sia configurabile il vincolo della continuazione tra i singoli fatti sia pure omogenei fra loro (Sez. 6, n. 14088 del 16/03/2021, non mass.; Sez. 2., n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895; Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Rv. 240099).

2. Nel caso in esame, Il Tribunale ha osservato che le condotte richiamate dal ricorrente sono fra loro del tutto diverse — perché riguardano attività svolte per gruppi criminali distinti e inoltre operanti in zone diverse — e il ricorrente non ha dimostrato che siano state legate da un unico disegno criminoso. Ha aggiunto che il ricorrente non ha dimostrato la deducibilità dagli atti dei fatti oggetto della seconda ordinanza al momento della emissione della prima e ha specificamente rilevato che —in realtà — le indagini del Pubblico ministero derivano da due diverse notizie di reato, provenienti da due distinti organi di Polizia giudiziaria (i Carabinieri di Castello di Cisterna e la Polizia di Stato-Squadra mobile di Napoli), e che le conversazioni intercettate richiamate nelle imputazioni provvisorie sono fra loro diverse (p. 5).

Su questa base, con adeguata motivazione — con la quale il ricorso non si è compiutamente confrontato — ha escluso che la scelta di tenere separate le indagini dalle quali traggono origine le due ordinanze cautelari abbia costituito una mera opzione del Pubblico ministero.

3. Pertanto, il ricorso è infondato e dal rigetto deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, di