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Sentenza — n. 35386/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35386/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35386/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza ex art. 444 cod. proc pen. del 12 gennaio 2024, il Tribunale di Bergamo ha applicato a Odise Kolthi — per il reato ex art. 337 cod. pen. descritto nella imputazione — la pena di 1 anno di reclusione, sostituita ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. con la multa di euro 5.475, e ha revocato ex art. 168 cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 18 gennaio 2022, perché il delitto di resistenza a pubblico ufficiale oggetto del processo è stato commesso entro i cinque anni dalla già menzionata sentenza.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 168 cod. pen; Sentenza — n. 35386/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Nel ricorso presentato dal difensore di Kolthi si deduce violazione dell'art.168 cod. pen. perchè il Tribunale revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la precedente sentenza, erroneamente ritenendo che la condanna a pena pecuniaria, seppure sostitutiva di pena detentiva, consenta la revoca della sospensione condizionale della pena, mentre per tale revoca occorre sempre considerare la pena pecuniaria come tale.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale sanzione sostitutiva revoca della sospensione condizionale remissione della pena riduzione della multa pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
del 12 gennaio 2024, il Tribunale di Bergamo ha applicato a Odise Kolthi — per il reato ex art. 337 cod. pen.
art. 168 cod. pen
con la multa di euro 5.475, e ha revocato ex art. 168 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Kolthi Odise, nato il 13/11/1989 in Albania avverso la sentenza del 12/01/2024 del Tribunale di Bergamo, udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; lette le conclusioni scritte del Sostituto procuratore generale Pietro Gaeta, che chiede annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla revoca della sospensione condizionale della pena.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc pen. del 12 gennaio 2024, il Tribunale di Bergamo ha applicato a Odise Kolthi — per il reato ex art. 337 cod. pen. descritto nella imputazione — la pena di 1 anno di reclusione, sostituita ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. con la multa di euro 5.475, e ha revocato ex art. 168 cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 18 gennaio 2022, perché il delitto di resistenza a pubblico ufficiale oggetto del processo è stato commesso entro i cinque anni dalla già menzionata sentenza.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di Kolthi si deduce violazione dell'art.168 cod. pen. perchè il Tribunale revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la precedente sentenza, erroneamente ritenendo che la condanna a pena pecuniaria, seppure sostitutiva di pena detentiva, consenta la revoca della sospensione condizionale della pena, mentre per tale revoca occorre sempre considerare la pena pecuniaria come tale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La fattispecie in esame rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen. per il quale: «Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, neo termini stabiliti, il condannato:

1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli». Secondo un orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione, una condanna a pena detentiva sostituita, ex art. 57 legge 24 novembre 1981 n. 689, con pena pecuniaria non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (Sez. 5, n. 15785 del 17/01/2011, Scacco, Rv. 250162; Sez. 1, n. 5638 del 20/01/2009, Poli, Rv. 242451; Sez. 1, n. 20289 del 06/05/2008, Muzzolan, Rv. 239993).

Infatti, l'art. 57 della legge 24 novembre 1981 n. 689 — la cui formulazione non è stata modificata dall'art. 71 d. Igs. 16 ottobre 2022 n. 150, che ha introdotto le pene sostitutive delle pene detentive brevi, fra le quali rientra la pena pecuniaria applicata nel caso in esame — nel disciplinare gli effetti delle pene sostitutive, mentre prevede che «per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita», stabilisce, all'opposto, che «la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva».

2. Pertanto, il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena inflitta, statuizione che si elimina, come in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena, statuizione che e