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Sentenza — n. 35383/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls detention order for drug trafficking charges due to insufficient evidence of stable association participation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35383/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the detention order regarding specific drug trafficking charges while dismissing other grounds. The defendant argued the lower court lacked sufficient evidence of his stable participation in the criminal association and the current necessity of detention. The Court found the reasoning flawed for two specific crimes because the evidence failed to prove a continuous supply role or a specific link to the drug exchange, necessitating a new trial on those counts.

Regesto Legislator

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Art. 309, comma 7, cod. proc. pen.; Art. 536, cod. proc. pen.: The Court of Cassation annuls a detention order when the lower court's reasoning fails to establish grave indicia of participation in a criminal association or concrete current needs for detention, requiring a new trial on the affected charges.

Parole chiave

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detention order annulment criminal association participation drug trafficking charges insufficient indicia new trial remand partecipazione al reato crimine organizzato collaboratore della Securitate

Disposizioni normative citate

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Art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 2), 65) e 68), rinviando per nuovo giudizio su tali capi al Tribunale di Lecce, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod.
Art. 536, cod. proc. pen.
Art. 74, commi 2 e 3, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Il Tribunale del riesame ha desunto la condotta di partecipazione all'associazione dalla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i tre reati ex art. 73 d.P.R.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Il Tribunale del riesame ha desunto la condotta di partecipazione all'associazione dalla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i tre reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Chirivì Floriano, nato a Mesagne, il 25/01/1981, avverso la ordinanza emessa dal Tribunale della libertà di Lecce il 26/03/2024; visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con riferimento ai profili di gravità indiziaria per i capi 2, 65 e 68.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26 marzo 2024, il Tribunale della libertà di Lecce, rigettando la richiesta di riesame, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce a Floriano Chirivì per i reati ex artt. 74, commi 2 e 3, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 2) e 73 (capi 64, 65 e 68) d.P.R. cit., come descritti nelle imputazioni provvisorie.l 2. Nel ricorso presentato dal difensore di Chirivì si chiede l'annullamento dell'ordinanza. 2.1. Con i primi due motivi di ricorso, si deduce vizio della motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di un inserimento stabile e consapevole del ricorrente nella associazione per delinquere per lo spaccio di sostanze stupefacenti — trascurando che egli ebbe come unico interlocutore Ivan Caraccio, organizzatore e promotore dell'associazione, e la moglie di costui e che mancano altri elementi dai quali desumere la partecipazione alla associazione — come anche di gravi indizi di colpevolezza relativamente ai reati descritti nei capi 64), 65) e 68) delle imputazioni provvisorie. 2.2.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione circa la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari, evidenziando che il rapporto fra Chirivì e Caraccio riguardò soltanto il periodo dal 12/06/201 all'8/04/2022 e che le esigenze cautelari sono state desunte dalla capacità di Chirivì di approvvigionare di sostanza stupefacente l'associazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale del riesame ha desunto la condotta di partecipazione all'associazione dalla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i tre reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Per il reato oggetto del capo 64, con esauriente motivazione il Tribunale ha spiegato come vada individuato in Floriano Chirivì — soggetto che in quel periodo era frequentemente in relazione con Caraccio — colui che fornì i 112 grammi di cocaina nel cui possesso Matteo Torna fu arrestato il 12/06/2021, subito dopo l'acquisto: infatti, nella conversazione, preliminare all'acquisto della droga, fra Caraccio e Torna il primo indicò al secondo il numero civico della abitazione di Chirivì e, all'arrivo di Torna, una donna chiamò «Floriano».

Invece, deve osservarsi che relativamente agli altri due reati la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta viziata. Per il reato oggetto del capo 65 (cessione di circa un chilogrammo di cocaina il 18/11/2021), circa l'incontro per lo scambio della droga fra Chirivì e Caraccio, nell'ordinanza impugnata si dà atto che la Polizia giudiziaria non riuscì a rilevare il numero di targa della Fiat Punto nera né a vederne gli occupanti, che Caraccio incontrò: gli elementi indizianti deriverebbero dal fatto che, due giorni prima, la moglie di Chirivì e Caraccio fissarono per il 17 novembre un incontro nello stesso parcheggio (che il Tribunale qualifica come un «luogo consueto di incontro») al quale effettivamente Caraccio si recò.

Tuttavia, questOdato non costituisce, per la ) sua genericità, un grave indizio di colpevolezza relativamente al successivo incontro del 18 novembre oggetto della imputazione. Per il reato oggetto del capo 68 (cessione di circa un chilogrammo di cocaina e di due circa due chilogrammi di hashish, consegnati a Caraccio il 7/04/2021 tramite Davide Piccinni e recuperati da Caraccio 1'8 aprile, quando fu arrestato in flagranza), si osserva che, sebbene i contenuti dei messaggi di whatsapp rivelino contatti e incontri coinvolgenti Chirivì e Caraccio, non sono esplicitati elementi specifici che indichino in Chirivì colui che forni a Caraccio lo stupefacente a questi consegnato il 7/04/2021.

2. Nell'ordinanza impugnata la partecipazione di Chirivì alla associazione per delinquere oggetto del capo 2) viene fondata precipuamente sul fatto che questi «riforniva il gruppo di Caraccio di rilevanti quantitativi di cocaina», ma la mancanza di una adeguata motivazione circa i gravi indizi a carico del ricorrente per i reati oggetto dei capi 65 e 68)(inficia anche la motivazione circa la natura continuativa dell'approvvigionamento dello stupefacente sulla quale il Tribunale ha fondato la partecipazione di Chirivì alla associazione. Su queste basi, l'ordinanza impugnata va annullata, limitatamente ai reati di cui ai capi 2), 65) e 68) per un nuovo giudizio sul punto, dall'esito del quale dipende anche la valutazione delle esigenze cautelari (che il Tribunale ha tratto essenzialmente dalla reiterazione delle forniture di sostanza stupefacente da parte di Chirivì), oggetto del terzo motivo di ricorso.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 2), 65) e 68), rinviando per nuovo giudizio su tali capi al Tribunale di Lecce, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc pen. Rigetta nel resto il ricorso. Manda all ncelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter cod. proc. pen. Così deciso il 21