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Ordinanza — n. 35382/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35382/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35382/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA nel procedimento promosso d'ufficio per la correzione dell'errore materiale contenuto nel ruolo d'udienza del 10 aprile 2024 nel procedimento n. 43085/202g n. 13 della pubblica udienza della sentenza n. 22844/2022 emessa dalla Sesta Sezione penale di questa Corte il 27/10/2022 nei termini dei quali nel seguito e in dispositivo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo.

Regesto Legislator

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art. 130 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35382/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 43085/202g n. 13 della pubblica udienza della sentenza n. 22844/2022 emessa dalla Sesta Sezione penale di questa Corte il 27/10/2022 nei termini dei quali nel seguito e in dispositivo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo.

Parole chiave

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correzione di errore materiale integrazione insufficiente condono delle spese procedurali restitutio in integrum risarcimento per errore giudiziario importanza del successo d'integrazione

Disposizioni normative citate

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art. 130 cod. proc. pen
L'odierna procedura camerale, ex art. 130 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA nel procedimento promosso d'ufficio per la correzione dell'errore materiale contenuto nel ruolo d'udienza del 10 aprile 2024 nel procedimento n. 43085/202g n. 13 della pubblica udienza della sentenza n. 22844/2022 emessa dalla Sesta Sezione penale di questa Corte il 27/10/2022 nei termini dei quali nel seguito e in dispositivo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'odierna procedura camerale, ex art. 130 cod. proc. pen., è stata instaurata su segnalazione dell'Ufficio del 29 aprile 2024, che ha rilevato che nel dispositivo del citato ruolo di udienza questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto da COEDIL S.r.l., non ha condannato la predetta società al pagamento delle spese processuali. La declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso per cassazione determina automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se omessa, è, di conseguenza, emendabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale (da ultimo: Sez. 1, n. 48189 del 23/10/2013, Abate, Rv. 257320) Ritenuto, pertanto, che occorre integrare il dispositivo in tal senso, incaricando la Cancelleria di provvedere alle annotazioni sull'originale.

P.Q.M.

Visto l'art. 130 cod. proc pen., dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel ruolo di udienza del 10 aprile 2024 nel proc. n. 43085/2023, n. 13 della pubblica udienza, aggiungendo dopo le parole «Rigetta il ricorso di COEDIL S.r.l.» le parole «che condanna al pagamento delle spese processuali». Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni sull'originale del ruolo di udienza. Così deciso il 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden