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Sentenza — n. 35380/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against home detention orders citing current preventive necessity despite time lapse.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35380/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed appeals filed by three defendants challenging their home detention orders. The appellants argued that preventive measures were no longer necessary because the alleged crimes occurred over two years prior and investigations had concluded. The court rejected these claims, ruling that the current necessity of preventive measures can be legitimately inferred from the nature of the past conduct and the defendants' specific criminal history, even if the acts themselves are old. Consequently, the appeals were found unfounded, and the defendants were ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The current necessity of preventive measures may be legitimately inferred from the nature of past criminal conduct and the defendant's criminal record, even if the acts occurred some time ago, provided no manifest illogic exists in the assessment.

Parole chiave

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preventive measures necessity home detention orders temporal relevance of crimes criminal record assessment procedural costs award appeal dismissal investigation conclusion controllo periodico della detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Va ribadito che l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non vanno concettualmente confuse con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati
può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv.
Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna
285217; Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De Domenico Rosario, nato a Messina 1'11/03/1985 Costantino Tommaso, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 7/01/2003 Spicuzza Salvatore, nato a Biancavilla il 5/05/1974 contro l'ordinanza del 15/02/2024 emessa dal Tribunale della Libertà di Messina; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso di De Domenico e Costantino e dichiararsi inammissibile il ricorso di Spicuzza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15 febbraio 2004, il Tribunale della Libertà di Messina, parzialmente accogliendo le richieste del Pubblico ministero, ha riformato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto — che aveva disconosciuto l'attualità delle esigenze cautelari — e, riqualificando ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n, 309 i vari reati contestati — ha disposto per Rosario De Domenico, Tommaso Costantino e Salvatore Spicuzza la misura degli arresti domiciliari con applicazione di uno strumento elettronico di vigilanza e con il divieto di comunicare, in qualsiasi forma, con persone diverse da quelle che con loro coabitano o che li assistono.

2. Nei ricorsi presentati dai loro difensori, De Domenico, Costantino e Spicuzza chiedono l'annullamento dell'ordinanza contestando la sussistenza delle esigenze cautelari e, in particolare, la loro attualità. 2.1. Nel ricorso di Costantino si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare le esigenze cautelari trascurando che i dati oggetto di imputazione risalgono a due anni fa e che la richiesta di misura cautelare è stata presentata dopo un anno e mezzo, che il Tribunale del riesame ha escluso che ricorrano gravi indizi per molti dei reati contestati e ha riqualificato le altre condotte come fatti di lieve entità.

Si aggiunge che le indagini si sono concluse nell'aprile del 2022. 2.2. Nel ricorso di De Domenico si deducono violazione di legge e vizio della motivazione. 2.2.1. Con il primo motivo, si deduce che l'ordinanza impugnata ha evidenziato la ripetitività delle condotte, ma ha trascurato che, comunque, esse si sono concluse in uno breve arco di tempo (tra la fine di febbraio e la prima decade di aprile del 2022), sicché si presentano come temporanee e anche senza la professionalità ravvisata dal Tribunale, poiché non vi fu una organizzazione dei ruoli, né la creazione di un fondo per gli acquisti della sostanza stupefacente. 2.2.2.

Con il secondo motivo, si deduce che De Domenico è un soggetto incensurato che nel luglio-agosto 20234 ha lavorato come cameriere in un ristorante nell'isola di Vulcano e che colui (Cainiti) con precedenti di Polizia per spaccio di droga, in compagnia del quale fu colto, è un suo collega di lavoro che abita nell'isola. Inoltre, si evidenzia che De Domenico ha due figli, che mantiene con i proventi del suo lavoro, e che con la sua compagna nel 2022 ha percepito il reddito di cittadinanza, sicché non ha bisogno di commettere reati per mantenersi. 2.3.

Nel ricorso di Spicuzza si deducono violazione della legge e vizio della motivazione, perché l'ordinanza impugnata ha trascurato che tra le condotte contestate e la applicazione della misura cautelare son trascorsi più di due anni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nel provvedimento emesso il 21 novembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari escluse l'attualità delle esigenze cautelari — evidenziando che i reati per i quali si procede risalgono al periodo febbraio-aprile 2022 e che l'attività di indagine è cessata il 12 aprile 2022, sicché può considerarsi decorso un significativo periodo — e che non rileva la successiva frequentazione di soggetti con precedenti di polizia, connessi all'uso o allo spaccio di sostanze stupefacenti, senza che siano emerse attività illecite in quel frangente (solo normali attività di svago estivo). Inoltre, in particolare, considerò che l'arresto di Spicuzza (14/05/2022) è coevo ai fatti per i quali si procede, mentre quello di Costantino (febbraio del 2023), precede di nove mesi la richiesta di misura cautelare e, per altro verso, che l'intervento dei Carabinieri presso la casa di De Domenico (su richiesta di sua moglie) 1'8/10/2023 non riguardò vicende connesse agli stupefacenti ma un danneggiamento alla porta dell'immobile.

2. Va ribadito che l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non vanno concettualmente confuse con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217; Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785). Nella linea di questo principio e senza incorrere in manifeste illogicità — del resto non evidenziate nei ricorsi — il Tribunale ha riconosciuto la attualità e la concretezza delle esigenze cautelari considerando anche significativi dati ulteriori rispetto a quelli considerati dal Giudice per le indagini preliminari.

Anzitutto, ha disconosciuto rilevanza decisiva al tempo trascorso — in effetti non molto ampio — fra i fatti contestati e la richiesta di applicazione della misura cautelare. Inoltre, ha ritenuto rilevanti gli arresti di Spicuzza e di Costantino e ha considerato che il secondo è stato arrestato per la detenzione illecita, assieme a altro soggetto, di oltre 19 grammi di cocaina crack (dopo essere stato sorpreso alcun giorni prima a detenere oltre 65 grammi di cocaina). Ha valutato che De Domenico presenta procedimenti penale pendenti per ricettazione, reati in materia di armi e per altra cessione di sostanza stupefacente nel marzo del 2022.

Ha valutato che Spicuzza ha violato la misura del foglio di via obbligatorio e presenta precedenti penali per ricettazione rapina, furto in abitazione, truffa e porto illecito d'armi; inoltre fu trovato in possesso di un coltello dentro il carcere in cui era detenuto e il 14/05/2022 fu arrestato perché colto a detenere oltre 53 grammi di cocaina e oltre 27 grammi di hashish.

4. Su queste basi, i ricorsi risultano infondati e dal loro rigetto deriva, ex art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimen