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Sentenza — n. 35379/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35379/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35379/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 27 febbraio 2004, il Tribunale della Libertà di Napoli ha annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli limitatamente al reato di estorsione contestato al capo Z delle imputazioni provvisorie, confermando la decisione di applicare a Maurizio Parolisi la misura della custodia cautelare in carcere ex art. 416-bis cod.pen. per la sua partecipazione — «accertata dal 2017 al luglio 2018 e dal gennaio 2022 al giugno 2022» — all'associazione camorristica guidata da Francesco Pezzella, operante in Frattamaggiore e nei comuni limitrofi, descritta nel capo A.

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod.pen; Sentenza — n. 35379/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Relativamente alle esigenze cautelari, il Tribunale ha fondato il riconoscimento del rischio di recidiva sia sullo spessore criminale di Parolisi sia sulla presunzione assoluta d'inadeguatezza della sola custodia cautelare in carcere ex art. 275, comma 3, cod. proc pen.

Parole chiave

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collaboratore della Securitate partecipazione al reato attività criminosa crimine organizzato appartenenza a una banda attività politiche svolte in esilio

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod.pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Parolisi Maurizio, nato 1'08/07/1976 a Frattaminore avverso la ordinanza del 27/02/2024 emessa dal Tribunale della Libertà di Napoli; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l'avvocato Maria Del Grosso, difensore di Parolisi, che insiste per l'accoglimento dei motivi d ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27 febbraio 2004, il Tribunale della Libertà di Napoli ha annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli limitatamente al reato di estorsione contestato al capo Z delle imputazioni provvisorie, confermando la decisione di applicare a Maurizio Parolisi la misura della custodia cautelare in carcere ex art. 416-bis cod.pen. per la sua partecipazione — «accertata dal 2017 al luglio 2018 e dal gennaio 2022 al giugno 2022» — all'associazione camorristica guidata da Francesco Pezzella, operante in Frattamaggiore e nei comuni limitrofi, descritta nel capo A.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di Parolisi si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo violazione della legge e illogicità della motivazione circa la prova dei fatti attribuiti a Parolisi e la sua volontà di delinquere. Si evidenzia che mancano riferimenti diretti a sue specifiche attività delittuose che non derivino da affermazioni contenute in conversazioni intercettate o da dichiarazioni di collaboranti con l'Autorità giudiziaria, i quali lo collocano presuntivamente ai vertici della associazione ma mai effettivamente convolto in singole attività a lui specificamente addebitabili. Si precisa che lo stesso Tribunale della libertà ha ritenuto che egli abbia partecipato alla spartizione dei proventi della estorsione oggetto del capo Z, ma non alla sua commissione. Relativamente le esigenze cautelari, si osserva che le condotte attribuite a Parolisi risalgono a circa 6/7 anni fa, sicché le esigenze cautelari devono ritenersi mancanti o, comunque, affievolite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nel ricorso in esame non è contestata l'esistenza della associazione per delinquere descritta nel capo A (sui connotati della quale si diffondono le dichiarazioni del collaborante con l'Autorità giudiziaria Antonio Cocci, soggetto con ruolo apicale nel gruppo delinquenziale Sautto/Ciccarelli, Pasquale Cristiano, esponente apicale del clan 167 di Arzano: p. 6-11 dell'ordinanza impegnata), ma la partecipazione del ricorrente alla stessa. Come rilevato nella ordinanza impugnata (p. 4, 12-13), le accuse nei confronti del ricorrente provengono da collaboranti con l'Autorità giudiziaria, attivamente intranei all'ambiente criminale oggetto di indagine e la attendibilità dei quali è stata riconosciuta in diversi provvedimenti giudiziari.

In particolare: il collaborante Antonio Attanasio — referente del capo della associazione criminale (Francesco Pezzella) nei territori di Frattaminore, Cardito e Crispano — e il collaborante Pasquale Cristiano — esponente apicale del clan di Arzano — hanno indicato in Maurizio Parolisi, detto «Maurizio o pazz», un affiliato alla associazione criminale che, a Frattaminore, dirigeva altre 4/5 persone, poi arrestate, dedite a piccole estorsioni, fra le quali «Angioletto 'o barbiere». Le dichiarazioni di Cristiano (che ha riconosciuto Parolisi nelle foto mostrategli) risultano circostanziate (p. 13-17 dell'ordinanza impugnata).Le dichiarazioni dei collaboranti ricevono riscontro dai contenuti di una serie di conversazioni intercettate nel 2017 (analiticamente richiamate nella ordinanza impugnata: p. 17-20), dalle quali non irragionevolmente il Tribunale ha tratto che Parolisi veniva interpellato prima che venissero decisioni circa le estorsioni da realizzare nell'ambito dei programmi della associazione.

Su queste basi, senza incorrere in manifeste illogicità, del resto neanche indicate nel ricorso, il Tribunale ha correttamente riconosciuto gravi indizi di uno stabile inserimento di Parolisi nella struttura organizzativa dell'associazione per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889).

2. Relativamente alle esigenze cautelari, il Tribunale ha fondato il riconoscimento del rischio di recidiva sia sullo spessore criminale di Parolisi sia sulla presunzione assoluta d'inadeguatezza della sola custodia cautelare in carcere ex art. 275, comma 3, cod. proc pen.

3. Da quanto precede deriva che il ricorso è infondato e dal suo rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,