Sentenza — n. 35376/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGaetano Saraco, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per i reati di cui ai capi A, B, D, E. Con un unico motivo di ricorso, deduce la violazione degli articoli 99, comma quarto, e 132 cod. pen., in quanto il giudice di primo grado, dopo avere correttamente individuato la fattispecie più grave nel reato di cui all'articolo 337 cod. pen., ha applicato sullapena base di anni uno e mesi sei di reclusione, un aumento per la recidiva reiterata superiore alla misura legale, giungendo ad una pena di anni tre di reclusione piuttosto che a quella di anni due e mesi sei.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 337 cod. pen, art. 337 cod. pen, art. 81 cod. pen; Sentenza — n. 35376/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. Risulta dalla sentenza impugnata che l'aumento di pena applicato sulla pena base per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., individuato quale reato più grave, è stato erroneamente calcolato in misura superiore alla misura legale di due terzi prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen. In tal caso, trattandosi di un errore di calcolo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio condivisa e ribadita, la Corte di cassazione può direttamente ricondurre nei limiti legali la sola sanzione inflitta in misura illegale, tale essendo la pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per un determinato reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali (Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326).
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Saraco Gaetano nato a Napoli il 26/8/1991 avverso la sentenza emessa il 28 settembre 2023 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rideterminazione della pena.
RITENUTO IN FATTO
1. Gaetano Saraco, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per i reati di cui ai capi A, B, D, E. Con un unico motivo di ricorso, deduce la violazione degli articoli 99, comma quarto, e 132 cod. pen., in quanto il giudice di primo grado, dopo avere correttamente individuato la fattispecie più grave nel reato di cui all'articolo 337 cod. pen., ha applicato sullapena base di anni uno e mesi sei di reclusione, un aumento per la recidiva reiterata superiore alla misura legale, giungendo ad una pena di anni tre di reclusione piuttosto che a quella di anni due e mesi sei.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Risulta dalla sentenza impugnata che l'aumento di pena applicato sulla pena base per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., individuato quale reato più grave, è stato erroneamente calcolato in misura superiore alla misura legale di due terzi prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen. In tal caso, trattandosi di un errore di calcolo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio condivisa e ribadita, la Corte di cassazione può direttamente ricondurre nei limiti legali la sola sanzione inflitta in misura illegale, tale essendo la pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per un determinato reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali (Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326).
Va, pertanto, disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla pena, che, con la sola rettificazione dell'aumento per la recidiva nella misura legale di due terzi, fermi restando sia la determinazione della pena base che l'aumento per la continuazione nella misura già indicata dai Giudici di merito, viene determinata in anni due di reclusione (p.b. anni uno e mesi sei, aumentata ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen., ad anni due e mesi sei, aumentata ai sensi dell'art. 81 cod. pen. ad anni tre, ridotta nella misura finale per il rito).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena, che ridetermina in anni due di reclusione. Così deciso il 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore I