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Sentenza — n. 35365/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court of Cassation annuls drug trafficking sentence due to lack of specific reasoning on recidivism and sentencing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35365/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's sentencing determination while upholding the finding of criminal liability. The defendants argued the appellate court failed to justify reducing the sentence for generic mitigating circumstances over recidivism and incorrectly treated them as aggravating factors. The court ruled the decision void because no specific reasoning was provided for the recidivism assessment or the final penalty reduction, violating statutory requirements for motivation.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990; Art. 624 c.p.p.: A criminal judgment is void if the court fails to provide specific reasoning for applying mitigating circumstances against recidivism or for reducing the penalty below the statutory maximum.

Parole chiave

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drug trafficking sentencing recidivism assessment lack of motivation appellate review Italian criminal law reato grave di stupefacenti traffico aggravato di cocaina consumo di canapa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990
La Corte di appello di Roma, ricondotto il fatto contestato al eato di cui al comma 5 dell'art. 73 d.p.r.
Art. 624 c.p.p.
art. 624 cod. proc. pen
Visto l'art. 624 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Maddaloni Antonietta, nata a Napoli 1'08/10/1984 2. Reynoso Jimenez Jimarc, nato a Roma il 30/07/2004 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 09/03/2023; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Raffaele Piccirillo, che ha chiesto, quanto a Maddaloni, che il ricorso sia rigettato o dichiarato inammissibile e, quanto a Reynoso, l'annullamento della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma, ricondotto il fatto contestato al eato di cui al comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, ha confermato il giudizio dì responsabilità nei riguardi di Maddaloni Antonietta e Reynoso Jimenez Imarc, Agli imputati è contestato in concorso di aver detenuto illecitamente 58 grammi lordi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, suddivisa in 113 singoli involucri e di aver al tempo stesso ceduto a Picchini Franco grammi 0,8 lordi di cocaina.

2. Ha proposto ricorso per cassazione Antonietta Maddaloni articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte avrebbe omesso di motivare in ordine alla richiesta di esclusione della recidiva e avrebbe errato nel trattamento sanzionatorio, avendo operato senza nessuna motivazione una diminuzione della pena, a seguito del giudizio di prevalenza delle circostanze generiche sulla recidiva, di soli tre mesi di reclusione sulla pena base di tre anni e tre mesi di reclusione.

3. Ha proposto ricorso per cassazione anche Reynoso Jimenez Jimarc. È stato articolato un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello avrebbe, da una parte, riconosciuto erroneamente le generiche come equivalenti alle circostanze aggravanti nonostante all'imputato non fossero state contestate circostanze aggravanti, e, dall'altra, avrebbe adottato una motivazione carente al fine di giustificare una pena base (tre anni e sei mesi di reclusione e 4.000 euro di multa), prossima al massimo edittale, tenuto peraltro conto che l'imputato, al momento del fatto, era maggiorenne da solo sei giorni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati.

2. La Corte di appello, riconosciuta la fattispecie prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato la pena per entrami gli imputati nel modo seguente: pena base, tre anni e sei mesi di reclusione e 4000 euro di multa, ridotta — per le circostanze attenuanti generiche ritenute, per Reynoso, equivalenti, e, per Maddaloni, prevalenti alla contestata recidiva—, ad anni tre di reclusione e 3.000 euro di multa, ridotta ulteriormente, per la scelta del giudizio abbreviato, ad anni due di reclusione e 2.000 euro di multa. Si tratta di un procedimento viziato, tenuto conto che:a) non era stata contestata nessuna circostanza aggravante a Reynoso;

b) nessuna motivazione è stata fornita sulle ragioni per le quali la recidiva è stata ritenuta per Maddaloni. Né, obiettivamente, è stato spiegato, al di là del generico riferimento alla proporzionalità della pena rispetto alla offesa, perché sarebbe congrua una diminuzione di soli tre mesi di reclusione e di 1.000 euro per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e neppure perché, soprattutto, sarebbe equa una pena base per entrambi gli imputati di tre anni e sei mesi di reclusione e 4.000 euro di multa, cioè di poco inferiore al massimo edittale previsto per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata quanto alla determinazione pena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità degli imputati. Così deciso in Roma, 1'8 maggio 2024. Il Cons gliere estensore .f Il Presi Pietr Silvestri Angejo Cosanzo SEZIONE VI PALE0 SET 2024 fl N CANCELLERIA IL ?i(--) !unizIARIC) à,..-pptiid C iriniele CORTE DI CASSAZIONEI. T ,R.P. CENTRALE \IQ L kr k% 3 I I 2 I( LTh Cv kvick.Q ` Q--L eQL cikdk CA-)\\,,k (A,,' - e_5._().`?,--bA_- (--)1,- \ i \f\r\Alb-ricAk\ i ,,\\(-A\kQk-kt,- -z_ Q--.\ Vio)--:.) 15- -:kivkin`d-, . v \ e e .-,) I 'r"n) • rà vr3 t__ -& uou.N•_ -L5._ en,\--k iCAA QQ\P--r)-:.‘f