Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of evidence proving late appointment prevented defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly balanced the right to defense with the principle of reasonable trial duration. The defense argued that receiving the mandate on Friday prevented access to case files before the Monday hearing, yet the court found the attached mandate lacked a date, making the claim generic. Consequently, the court held that without verified timing of the appointment, the request for a hearing adjournment could not be substantiated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 108 cod. proc. pen.; The right to appoint counsel at any stage must be balanced against reasonable duration, requiring concrete proof of impediment rather than generic complaints when appointment dates are unverified.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Fossi Giancarlo, nato a Mondolfo 1'11/11/1945 avverso la sentenza del 06/11/2023 della Corte di appello di Ancono visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Ancona, in esito all'udienza del 6 novembre 2023, tenuta con trattazione scritta ai sensi dell'art. 23-bis I. 176 el 2020, ha confermato la condanna di Giancarlo Fossi a pena ritenuta di giusti ia per il reato di cui all'art. 334 cod. pen.. Nella sentenza si dà atto che il difensore dell'imputato, con rnail spedita a mezzo posta certificata alle ore 13:12 di venerdì 3 novembre 2023, aveva chiesto il rinvio dell'udienza e la concessione di termine a difesa avendo ricevuto incarico difensivo dell'imputato nello stesso giorno, trovandosi nella i possibilità di accedere agli atti. Chiedeva, inoltre, la sostituzione della pena det ntiva irrogata all'imputato.
2. Con unico motivo di ricorso il difensore dell'imputato chiede l'annullamento della sentenza denunciando violazione di legge, in relazione all'art. 108 cod. proc. pen., per il mancato accoglimento della richiesta di rinvio. Rappresenta che, rispetto all'udienza del 6 novembre 2023, solo il 3 novembre 2023 aveva ricevuto l'incarico e il mandato difensivo dell'imputato, a seguito di revoca 01 precedente difensore. Aveva, pertanto, chiesto termine a difesa allegando che, 'in presenza di nomina intervenuta di venerdì, si era trovata preclusa la possibililLà di accedere agli atti!, per lo studio del caso. Sostiene che è meramente apparente la motivazione con la quale la Corte di appello ha respinto la richie!Aa, essendosi limitata a richiamare una massima giurisprudenziale senza confrontarsi con le ragioni della richiesta difensiva.
3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, la cui disciplina continua ad applicarsi per effetto della proroga da ultimo disposta dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023 n.
75.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Effettivamente la Corte di appello si è limitata a rigettare la richiesta difensiva sul rilievo che il termine a difesa di cui all'art. 108 cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva e non determina il diritto dell'imputato ad ottenere il rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina tardiva, dovendo il d Iritto di difesa essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del proces o ed [essere] esercitato senza trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema di controllo delle scansioni e dei tempi del processo (Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, dep. 2023, Fattore, Rv. 284094).
Ha, inoltre, laconicamente dato atto che nel processo erano intervenute più revoche dei difensori dell'imputato. Va rilevato che l'udienza era tenuta con rito cartolare e che il precedente difensore aveva depositato conclusioni scritte e aveva ricevuto la Omunicazione, a cura della cancelleria, del deposito delle conclusioni del Procura ore generale: cionondimeno l'imputato, attraverso il nuovo difensore, avrebbe potuto far pervenire al giudice memoria difensiva in vista della trattazion a dell'appello, fin • fissata per il seguente lunedì, sicché la richiesta di termine, prop sta il venerdì precedente l'udienza, non era irrilevante.
Tuttavia, ai fini della decisione dell'odierno ricorso, non pulò non essere rilevata la genericità della richiesta di termine a difesa poiché al ricorso sono allegati il mandato difensivo privo di data e documentazione che risulta rilasciata alcuni mesi prima. Premesso che la descritta dinamica processuale dà conto del concreto esercizio, da parte del precedente difensore di fiducia, del diritto di difesa dell'imputato in vista della trattazione del giudizio di appello, ritiene la Corte che, ai fini della verifica del corretto esercizio dei poteri del giudice di me: rito, al quale compete, ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen., il potere di bilanciamento della facoltà riconosciuta all'imputato di nominare l'avvocato in qualsiasi momento del processo con il principio della sua ragionevole durata, non può prescindersi dall'accertamento della cadenza temporale della nomina, che non è verificabile poiché la dichiarazione allegata al ricorso è priva di data.
La censura proposta dal difensore si risolve, pertanto, in una generica doglianza e il rigetto della richiesta di rinvio ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen., non appare in questa sede censurabile sotto il prospettato vizio dll violazione di legge. 2.Segue alla dichiarazione di inammissibilità, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma, determinata come in dispositivo, a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paclomento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellà Cassa delle ammende. Così deciso il 21