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Sentenza — n. 34205/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34205/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34205/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 15 marzo 2024, il Tribunale Messina ha confermato la misura degli arresti domiciliari applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina a Massimiliano Peluso per il reati ex artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per avere concorso con Andrea Coppolino nella cessione di cocaina al prezzo di 1.110 euro (capo 25) e nell'acquisto di 50 grammi di cocaina capo 26) al fine di rivenderla, come descritto nelle imputazioni provvisorie.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34205/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La configurabilità del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, postula un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, e alla quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al loro grado di purezza, così da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena. (ex multis: Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706).

Parole chiave

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traffico di cocaina detenzione di stupefacenti reato di poca entità infrazione grave alla lstup estradizione accessoria confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
Con ordinanza del 15 marzo 2024, il Tribunale Messina ha confermato la misura degli arresti domiciliari applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina a Massimiliano Peluso per il reati ex artt. 110 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Pertanto, il ricorso è infondato e dal suo rigetto deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Peluso Massimiliano, nato il 9/05/1983 a Messina, Lordi, avverso l'ordinanza del 15/03/42E7dd Tribunale della Libertà di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Perla Lori che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito L'Avvocato Giuseppe Donato, in difesa di Peluso, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15 marzo 2024, il Tribunale Messina ha confermato la misura degli arresti domiciliari applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina a Massimiliano Peluso per il reati ex artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per avere concorso con Andrea Coppolino nella cessione di cocaina al prezzo di 1.110 euro (capo 25) e nell'acquisto di 50 grammi di cocaina capo 26) al fine di rivenderla, come descritto nelle imputazioni provvisorie.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di Peluso si chiede l'annullamento dell'ordinanza, deducendo violazione dell'art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309/1990 nel disconoscere la particolare tenuità dei fatti in relazione a Peluso, soggetto estraneo alla associazione per delinquere alla quale appartengono i suoi concorrenti nel reato. In particolare, nel ricorso si rileva:

a) circa il fatto descritto nel capo 25, che, dato il prezzo della vendita, la quantità di cocaina trattata è quantificabile in grammi 10;

b) circa il fatto descritto nel capo 26, concernente l'acquisto, per rivenderla di 50 grammi di cocaina, che Peluso svolse soltanto il ruolo di trasportatore (con il motoveicolo del complice Andrea Coppolino) della droga. Su questa base, si osserva che i valori ponderali della sostanza rientrano nei limiti che — secondo la giurisprudenza — consentono di riconoscere il fatto di particolare tenuità , anche considerando che le due condotte si conclusero nell'arco di pochi giorni (dal 4 al 12 agosto), così denotando la loro occasionalità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La configurabilità del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, postula un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, e alla quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al loro grado di purezza, così da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena. (ex multis: Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706).

2. Nella linea del consolidato principio prima richiamato, il Tribunale ha escluso la lieve entità del fatto nell'ambito di una valutazione complessiva della vicenda, collocando le condotte di Peluso nello sviluppo di una catena di distribuzione della cocaina e, quindi, in un contesto di potenziale considerevole diffusività della droga. Inoltre, ha considerato (p.

4) che Peluso:

a) in uno dei due episodi ha condotto uno spacciatore, proveniente da un diverso territorio, presso il suo coimputato Andrea Coppolino, contrattando la fornitura e corrispondendo il prezzo, così mostrando un significativo attivismo;

b) nell'altro episodio ha più volte spronato Coppolino a rifornirsi dal coindagato Antonio Guerrini, dimostrando di conoscere nel dettaglio l'attività criminosa di tale grossista.4.• Su queste basi, il Tribunale ha valutato che, pur essendo incensurato, Peluso ha mostrato di conoscere i meccanismi di funzionamento del settore dei traffici illeciti di droga, così rivelando la sua intraneità all'ambiente, confermata anche dalle sue successive frequentazioni con soggetti pregiudicati con precedenti penali specifici nel traffico della doga, e connotando in termini di non lieve entità la sua condotta.

3. Pertanto, il ricorso è infondato e dal suo rigetto deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp