Sentenza — n. 34200/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 4 aprile 2024 il Tribunale di Caltanissetta ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta a Salvatore Nocera per i reati ex artt. 74 (capo 8) e 73 (capi 79, 81 e 94) d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, come descritti nelle imputazioni provvisorie, ma l'ha annullata limitatamente all'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34200/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dal Cassa delle ammende.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Nocera Salvatore, nato a Gela il 27/05/1988, avverso l'ordinanza del 04/04/2024 del Tribunale della libertà di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Perla Lori che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 4 aprile 2024 il Tribunale di Caltanissetta ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta a Salvatore Nocera per i reati ex artt. 74 (capo 8) e 73 (capi 79, 81 e 94) d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, come descritti nelle imputazioni provvisorie, ma l'ha annullata limitatamente all'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di Nocera si chiede l'annullamento dell'ordinanza, deducendo vizio della motivazione nell'individuare nel ricorrente l'interlocutore di Giovanni Rinzivillo e, poi, di Samuele Rinzivillo in conversazioni il contenuti delle quali sono rilevanti come indizi a suo carco. 2.1. Nel primo motivi di ricorso si argomenta:
a) circa la conversazione con Giovanni Rinzivillo, oggetto di intercettazione ambientale dell'8/04/2021, che, come già rappresentato al Tribunale per il riesame, la conversazione è in realtà dell'aprile del 2019, non del 2021, e in quel periodo Rinzivillo non avrebbe potuto dialogare con Nocera perché questi era ancora detenuto nel carcere di San Cataldo, come risulta dalla documentazione prodotta;
b) circa le conversazioni con Emanuele Rinzivillo, nel ricorso sono sviluppate ulteriori argomentazioni che dovrebbero condurre a escludere che Nocera ne sia stato l'interlocutore (p. 3-6). 2.2. Nel secondo motivo di ricorso, si osserva che i contenuti della conversazione riportata a p. 293 dell'ordinanza di custodia cautelare non sono ricollegabili a affari illeciti, ma alla preoccupazione di Giovanni Rinzivillo di essere nuovamente sottoposto alla misura della sorveglianza speciale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non contesta il valore indiziante, con riferimento ai capi 8 e 94 delle imputazioni provvisorie, dei contenuti delle conversazioni intercettate, ma sviluppa argomentazioni volte a escludere che Nocera vi abbia partecipato o che tali contenuti sussistano. Tuttavia, non si confronta con le argomentazioni espresse nell'ordinanza impugnata. Circa la conversazione con Giovanni Rinzivillo dell'8/04/2021 (nella quale si fa riferimento alla collocazione delle armi), il Tribunale ha osservato che l'espressione «ti giuro quanto voghi bene ad Annachiara», che secondo la difesa non potrebbe attribuirsi a Nocera, non è essenziale per l'identificazione dell'interlocutore di Rinzivillo perché Nocera è stato comunque riconosciuto dagli inquirenti, essendo stato più volte ascoltato nel corso delle indagini; la stessa argomentazione il Tribunale svolge relativamente alle conversazioni dell'8/05/2021 e del 24/02/2021.
Circa la conversazione con Rinzivillo del 15/04/2021 (i contenuti della quale condurrebbero a identificare il ricorrente come l'esattore dei crediti della associazione), il Tribunale ha non irragionevolmente considerato che l'espressione «palla di merda» è rivolta da Rinzivillo all'interlocutore non come soprannome (in contrasto col fatto che quello di Nocera è "Montalbano") ma come ingiuria causata dall'ira. Va, al riguardo, ribadito che per l'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni indagati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi il riconoscimento, mentre incombe sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj, Rv. 281265;
Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, De Cicco, Rv. 269900; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259478). Per altro verso, nel ricorso in esame si adduce che Nocera sino al maggio del 2019 era detenuto in carcere ma non si dimostra — come, invece, si assume — perché la conversazione dell'08/04/2021 dovrebbe essere retrodatata al 2019. Pertanto, il primo motivo di ricorso risulta inammissibile.
2. Il secondo motivo di ricorso viene introdotto dall'espressione «Ritornando alla intercettazione riportata a pagina 293 dell'O.C.C.», con un rinvio indeterminato a una conversazione della quale, riportandone frammenti, si nega la pertinenza a attività illecite, ma senza ricollegarla a una delle condotte oggetto delle imputazioni provvisorie, mentre, come rilevato dal Tribunale nell'ordinanza impugnata (p. 14), nella istanza di riesame non era stata contestata l'attribuzione dei reati descritti nei capi 79 e 81 delle imputazioni provvisorie. Pertanto, anche il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile perché aspecifico.
3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dal Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dal Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.