Sentenza — n. 34197/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 4 aprile 2024, il Tribunale di Caltanissetta ha c?',Pìfernnato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta a Giacomo Di Noto per i reati ex art. 416- bis cod. pen. (capo 1) e 110, 416-bis.1. cod. P ." 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 50), come descritti nelle imputazioni ovvisorie.2. Nel ricorso presentato dal difensore di Di Noto si chiede l'annullamento dell'ordinanza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare grave indizi di colpevolezza per il reato ex art. 416- bis cod. pen. sulla base del principio per il quale la prova della continuità della adesione a una associazione per delinquere di un soggetto (come Di Noto) già condannato per associazione di tipo mafioso può fondarsi su elementi che, di per sé considerati, potrebbero anche non essere sufficienti per fondare una imputazione originaria di partecipazione alla associazione, ma senza dare adeguata risposta alle argomentazioni difensive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416- bis cod. pen, art. 74 d.P.R. n. 309/1990, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34197/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione dell'ordinanza nel ravvisare gravi indizi di colpevolezza per il reato descritto nel capo 50 delle imputazioni provvisorie — valutando contenuti di conversazioni alle quali egli non ha partecipato e senza spiegare perché la conversazione con Lorefice fornirebbe riscontro alla imputazione — e nel riconoscere apoditticamente l'aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione, perché l'ordinanza esclude di potere superare le presunzioni poste dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trascurando che dal luglio del 2020 Di Noto non ha commesso illeciti.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Noto Giacomo, nato a Gela il 20/12/1981 avverso l'ordinanza del 04/04/2024 del Tribunale della libertà di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Perla Lori che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito l'Avvocato Cristina Alfieri, in difesa di Noto, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 4 aprile 2024, il Tribunale di Caltanissetta ha c?',Pìfernnato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta a Giacomo Di Noto per i reati ex art. 416- bis cod. pen. (capo 1) e 110, 416-bis.1. cod. P ." 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 50), come descritti nelle imputazioni ovvisorie.2. Nel ricorso presentato dal difensore di Di Noto si chiede l'annullamento dell'ordinanza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare grave indizi di colpevolezza per il reato ex art. 416- bis cod. pen. sulla base del principio per il quale la prova della continuità della adesione a una associazione per delinquere di un soggetto (come Di Noto) già condannato per associazione di tipo mafioso può fondarsi su elementi che, di per sé considerati, potrebbero anche non essere sufficienti per fondare una imputazione originaria di partecipazione alla associazione, ma senza dare adeguata risposta alle argomentazioni difensive.
In particolare, si osserva che il Tribunale ha valorizzato: il coinvolgimento di Di Noto nella estorsione aggravata descritta nel capo 5 delle imputazioni provvisorie a carico di Tasca, ma trascurando che per quel reato Di Noto è già stato condannato con sentenza passata in giudicato; gli esiti delle intercettazioni dalle quali è stato dedotto il coinvolgimento di Di Noto nelle vicende conflittuali delle quali è stato protagonista Giuseppe Tasca, reggente del associazione: gli incontri del 2/09/2019 e del 28/06/, valutati come riprova delle frequentazioni di Di Noto con gli associati, nonostante le incongruenze nelle dichiarazioni di Salvatore Castorina rilevate dalla difesa; il reato attribuitogli nel capo 50 delle imputazioni provvisorie.
Al riguardo, si argomenta che la valenza indiziaria di tali fatti viene derivata dallo condizione di già condannato di Di Noto e si rimarca che Di Noto è stato in custodia cautelare in carcere dal luglio all'ottobre del 2020 e poi agli arresti domiciliari dal marzo del 2023 all'aprile del 2024 (quando è stato condannato in via definitiva), sicché dal luglio del 2020 (e anche da prima) egli non ha più contatti con l'associazione per delinquere alla quale, nondimeno, lo si considera ancora appartenere «in perfetta continuità con il passato». 2.2.
Con il secondo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione dell'ordinanza nel ravvisare gravi indizi di colpevolezza per il reato descritto nel capo 50 delle imputazioni provvisorie — valutando contenuti di conversazioni alle quali egli non ha partecipato e senza spiegare perché la conversazione con Lorefice fornirebbe riscontro alla imputazione — e nel riconoscere apoditticamente l'aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione, perché l'ordinanza esclude di potere superare le presunzioni poste dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trascurando che dal luglio del 2020 Di Noto non ha commesso illeciti.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale ha valutato che Di Noto è già stato condannato, con sentenza definitiva, per l'estorsione descritta nel capo 5, per la quale è coimputato Giuseppe Tasca, a conferma degli stretti contatti tra il ricorrente e il reggente della associazione nel territorio, ulteriormente confermati dai contenuti delle conversazioni intercettate — anche con riferimento alle situazioni di conflittualità con altri soggetti criminali — e dalla attiva partecipazione, il 2/09/2019, con Tasca, dopo essere uscito dal carcere, alla riscossione di un credito derivante dalla vendita di droga, nonché a un successivo incontro (il 28/06/2019) in un ristorante con altri coimputati di partecipazione alla associazione (p. 15-16 dell'ordinanza) e poi alle concitate fasi successive all'arresto di Diego Milazzo.
Pertanto, ha correttamente individuato gravi indizi di partecipazione del ricorrente alla associazione per delinquere descritta nel capo 1 da specifici comportamenti che implicano un consapevole apporto dell'accusato al perseguimento dei fini della associazione e uno stabile inserimento nella sua struttura organizzativa (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889).
2. Il secondo motivo di ricorso, che ripropone questioni di fatto già esaminate e disattese con motivazione congrua dal Tribunale, è manifestamente infondato. Infatti, il Tribunale ha compiutamente evidenziato che Di Noto partecipò attivamente a conversazioni con Lorefice concernenti il recupero di crediti connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti — nelle quali osservò che lo spaccio era preferibile trattarlo personalmente e non delegarlo a altri — e ha rimarcato che Di Noto deteneva materialmente somme da destinare a successivi acquisti di droga e smerciò con Giuseppe Pasqualino e Angelo Lorefice, una ingente quantità di sostanza stupefacente oggetto del capo 50. Questi elementi di valutazione sono evidentemente valevoli anche in relazione alla sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen., dati i fini della associazione.
3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato . Il Tribunale ha richiamato la presunzione cautelare assoluta posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione al capo 1, osservando che la stessa non è superabile, neanche valutando il tempo trascorso dalle ultime condotte, se si considerano la permanenza della associazione per delinquere e la personalità criminale di Di Noto, desumibile dalle sue precedenti condanne (tre ex art. 416- bis cod. pen. e due ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990).
4. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli gadempimenti di cui all'