Cassation court dismisses appeal against detention order due to lack of admissibility under procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Domicoli inadmissible, ordering him to pay court costs. The lower court had confirmed his detention for various crimes including drug trafficking and possession of weapons, while rejecting his claims regarding the existence of a criminal association and the sufficiency of evidence. The Supreme Court ruled the appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, thereby upholding the detention order without addressing the substantive merits of the arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 275 c.p.p.: An appeal against a detention order is inadmissible if it fails to meet the strict requirements of Article 616 of the Code of Criminal Procedure, particularly regarding the exhaustion of preliminary remedies and the specific grounds for challenging the measure.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Domicoli Giuseppe, nato il 12/10/1989 a Catania, avverso l'ordinanza del 04/04/2024 del Tribunale della libertà di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Perla Lori che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito l'Avvocato Davide Carmelo Limoncello, in difesa di Domicoli, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 4 aprile 2024, il Tribunale di Caltanissetta, mentre ha annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta limitatamente al reato ex art. 416-bis cod. pen. contestato nel capo 1 delle imputazioni provvisorie e all'aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen., per gli altri reati ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a Giuseppe Dornicoli per i reati ex artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4 (capo 8) e 73 (capi 10, 17, 18, 19, 30, 86, 91, 92 e 93) d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per il reato ex artt. 81, comma 2, 56 e 629 cod. pen. (capo 3) e per il reato in materia di armi di cui al capo 98, come descritti nelle imputazioni provvisorie.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di Domicoli si chiede l'annullamento dell'ordinanza. 2.1. Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare grave indizi di colpevolezza per i reati descritti nei capi 8, 10, 17, 18, 19, 30, 86, 91, 92 e 93 delle imputazioni provvisorie. Si osserva (p. 5-7 del ricorso) che l'ordinanza impugnata: cade in contraddizione nel ritenere Donnicoli partecipe della associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti descritta nel capo 8 per poi collocarlo vicino a un altro gruppo e poi, ancora, vicino a Samuele Rinzívillo e, infine, descriverlo come operante in modo autonomo rispetto a qualsiasi associazione; trascura che Domicoli a un certo punto interruppe il suo rapporto con il gruppo guidato da Tasca e Pasqualino; dalle dichiarazioni del collaborante con l'Autorità giudiziaria Salvatore Castorina si evince che Domicoli, denominato «Peppe dei polli», perché titolare di una polleria, si riforniva di cocaina per venderla autonomamente, tanto da creare un contrasto, quando il 15/09/2019 decise di vendere un chilo di cocaina a un cliente di Giuseppe Pasqualino, così rivelandosi un antagonista di quest'ultimo; lo stupefacente che intendeva vendere gli fu sottratto e patì l'estorsione della autovettura di sua sorella e la svendita di un suo immobile per risanare il debito che ne derivò, senza ricevere solidarietà dal gruppo al quale lo si accusa di appartenere.
Si contesta, in radice, la esistenza stessa della associazione per delinquere descritta nel capo 8 perché manca una effettiva ripartizione dei compiti fra i supposti partecipi, gli apporti dei quali risultano soltanto episodici. Si contesta, anche, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza circa reati-fine della associazione perché i contenuti delle conversazioni intercettate risultano al riguardo generici e le dichiarazioni dei collaboranti mere propalazioni non corroborate da riscontri. 2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare gravi indizi di colpevolezza per il reato di estorsione descritto nel capo 3 delle imputazioni provvisorie.
Si osserva che la condotta di Domicoli non ebbe contenuto estorsivo ma solo valenza minatoria — originata dalla rabbia per la ingiustizia della richiesta di somme connesse a una pregressa vicenda societaria riguardante il padre— e che in realtà, la madre e la sorella di Donnicoli pagarono regolamento il debito verso Provvidenza Ascia. 2.3. Con il terzo motivo, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare gravi indizi di colpevolezza circa la detenzione di un fucile kalashnikov descritta nel capo 98, perché tali indizi sono desunti dal contenuto di una conversazione fra Domicoli e il cognato Azzarelli dal tono rabbioso, sicché le affermazioni del primo andrebbero valutate con cautela (tanto più che l'arma non è stata trovata), mentre del tutto generiche e non supportate da riscontri risultano al riguardo le dichiarazioni del collaborante Castorina. 2.4.
Con il quarto motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare le esigenze cautelari, pur dopo avere escluso l'aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen. e la sussistenza di gravi indizi per il reato ex art. 416-bis cod. pen., trascurando il lungo tempo trascorso dalia commissione, nel 2019, dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso — che ripropone questione in fatto già esaminate dal Tribunale e disattese con adeguata motivazione — è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso contesta in termini del tutto generici l'esistenza della associazione per delinquere descritta nel capo 8 e non si confronta con gli analitici contenuti dell'ordinanza impugnata (p. 1-16). Per quel che specificamente riguarda la partecipazione alla associazione, a Domicoli il Tribunale ha attribuito il ruolo di gestore — anche durante la sua detenzione (tramite apparecchi cellulari illecitamente introdotti nel carcere) e successivamente valorizzando le conoscenza fatte — dei traffici della associazione con il clan dei Cappello e con quello dei Laudani (del quale era esponente apicale suo zio materno Rosario Bonanno) di Catania e con esponenti della criminalità organizzata agrigentina; egli manteneva assidui contatti con tutti gli appartenti al gruppo (che si incontravano presso la sua rivendita di polli), del quale ha contribuito a risolvere alcuni problemi.
Il Tribunale ha evidenziato che Domicoli in occasione dell'udienza ha ammesso la sua responsabilità per i traffici di droga che gli sono attribuiti e, circa i suoi diversificati rapporti con i gruppi criminali operanti nel settore, ha correttamente valutato che l'esistenza di interessi conflittuali tra i componenti di una associazione non è incompatibile con riconoscimento dell'esistenza della stessa, perché non rilevano gli scopi personali perseguiti da ciascun partecipe (Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, dep. 2019, Morabito, Rv. 276068). Dell'episodio relativo alla sottrazione della droga che Domicoli intendeva vendere e alle difficoltà del pagamento del relativo debito, ii Tribunale — puntualmente richiamando le dichiarazioni del collaborante Salvatore Castorina e i riscontri alle stesse (p. 17-19) — ha fornito una non irragionevole interpretazione, diversa da quella proposta dal ricorrente, secondo la quale l'episodio non mostra l'estraneità di Domicoli al gruppo, ma, al contrario, che egli dovette sottostare alla volontà del capo Giuseppe Tasca, che intervenne a dirimere la controversia.
A riprova di questa interpretazione, il Tribunale ha richiamato la conversazione in cui Giuseppe Tasca si lamenta con Giuseppe Pasqualino della scorrettezza di Domicoli, il quale per questo venne allontanato dal gruppo, di cui, comunque, aveva fatto parte. Inoltre, il Tribunale ha osservato che il fatto che Dormicoli abbia spacciato autonomamente non è incompatibile con la sua appartenenza alla associazione, come confermato dalle ingenti quantità di marjuana e cocaina che smerciò il 7/02/2019 in concorso con altri appartenenti al gruppo (capo 30). 1.2.
Circa il secondo motivo di ricorso, si osserva che correttamente le gravi e articolate minacce rivolte da Donnicoli sia a Provvidenza Ascia che all'avvocato, che ne tutelava gli interessi, sono state ritenute dal Tribunale un tentativo di estorsione, anche valutando che Domicoli spese al riguardo la sua qualità criminale, correlandole a uno specifico obiettivo, e che la successiva visita della madre e della sorella dell'indagato dalla Ascia per regolare la questione (peraltro commettendo reati ex artt. 110, 582 e 628 cod. pen.) non elide la valenza della precedente condotta di Domicoli. 1.3.
Circa il terzo motivo di ricorso, si osserva che, senza incorrere in manifeste illogicità il Tribunale ha ravvisato gravi indizi di colpevolezza del reato descritto nel capo 98 considerando sia il contenuto della conversazione fra Domicoli e il cognato che i precisi contenuti delle dichiarazioni del collaborante Castorina, il quale ha affermato che in diverse occasioni Domicoli gli mostrò l'arma riferendogli di averla comprata per 2550 euro. Inoltre, ha correttamente valutato che il mancato rinvenimento dell'arma non ne esclude la detenzione poiché questa non richiede necessariamente un continuo contatto immediato con l'oggetto, bastandone la disponibilità in fatto. 1.4.
Circa le esigenze cautelari, oggetto del quarto motivo di ricorso, il Tribunale — precisando (p.
24) che l'aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen. è stata esclusa nel suo versante di agevolazione della associazione mafiosa ma non in quello relativo all'avere agito con metodo mafioso — ha correttamente valutato la duplice presunzione cautelare ex art. 275, comma 3, cod. proc pen., connessa all'applicazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, e che non sono emersi dati idonei a escluderla. In aggiunta, ha considerato che: Domicoli, pur non intraneo alla associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. descritta nel capo 1 è stato, comunque, per un certo periodo vicino a suoi esponenti apicali, quali Rinzivillo e Tasca; disponeva di un'arma da guerra; presenta precedenti penali specifici, nonchè procedimenti pendenti, per reati ex artt. 73 e 74 d.P.R. n. :309/1990 e per oltraggio o resistenza a pubblico ufficiale.2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla ca