Sentenza — n. 34041/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ventapane Cesare, nato a Maratea il 22 giugno 1980 avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 5 giugno 2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 134 disp. att. cod. proc. pen, art. 544 comma 3 cod. proc. pen, art 616 comma 1 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34041/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il giudizio di appello è stato definito in data 5 giugno 2023 con la lettura del relativo dispositivo e la specifica indicazione di novanta giorni quale termine ex art. 544 comma 3 cod. proc. pen. per il deposito dei motivi. Il relativo termine, cadeva, dunque, il 3 settembre 2023, di domenica, sicchè doveva ritenersi posticipato al giorno successivo, nel caso coincidente con quello di avvenuto deposito della motivazione ( intervenuta infatti in data 4 settembre 2023 e non il 7 settembre successivo, come erroneamente segnalato dal ricorso).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ventapane Cesare, nato a Maratea il 22 giugno 1980 avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 5 giugno 2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.La difesa di Cesare Ventapane impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale è stata data conferma integrale alla condanna resa in primo grado ai danni dello stesso perché ritenuto colpevole dei fatti di peculato avvinti dalla continuazione descritti dalla imputazione.
2. La difesa, in primo luogo, rimarca la tempestività del ricorso: la motivazione della sentenza gravata, secondo quanto prospettato con l'impugnazione, sarebbe stata depositata oltre il termine di novanta giorni dalla data della decisione, senza che si sia proceduto alla relativa notifica ex art. 585, comma 2, lettera a, secondo periodo, cod. proc. pen. Ed evidenzia, ancora, che alla detta notifica si sarebbe dovuto comunque procedere nei confronti dell'imputato in assenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442, comma 3, 598 e 599 cod. proc. pen. e dell'art 134 disp. att. cod. proc. pen.3. Nel merito, con il ricorso si adduce la violazione delle prerogative difensive dell'imputato, giudicato in appello senza che si sia provveduto alla relativa notifica del decreto di citazione in giudizio, aspetto puntualmente eccepito dalla difesa e sul quale la Corte di appello nulla ha risposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché tardivo.
2. Il giudizio di appello è stato definito in data 5 giugno 2023 con la lettura del relativo dispositivo e la specifica indicazione di novanta giorni quale termine ex art. 544 comma 3 cod. proc. pen. per il deposito dei motivi. Il relativo termine, cadeva, dunque, il 3 settembre 2023, di domenica, sicchè doveva ritenersi posticipato al giorno successivo, nel caso coincidente con quello di avvenuto deposito della motivazione ( intervenuta infatti in data 4 settembre 2023 e non il 7 settembre successivo, come erroneamente segnalato dal ricorso).
Da qui l'assenza di ragioni tali da imporre, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 548, comma 2, e 585, comma 2, lettera c, secondo periodo, cod. proc. pen. la notifica integrativa dell'avviso di deposito all'imputato e la conseguente decorrenza del termine per impugnare da tale ultimo momento. Piuttosto, è a dirsi che il termine in questione (in misura di 45 giorni) decorreva dal 20 settembre 2023 (considerati i 15 giorni aggiuntivi per l'assenza in primo e secondo grado del ricorrente ex art. 585, comma 1 bis, cod. proc. pen.) e cadeva il 4 novembre 2023, all'infuori del periodo di sospensione feriale, pure questo erroneamente rivendicato dal ricorso.
Il ricorso è stato depositato, dunque, fuori termine il 27 novembre 2023. 3.Marcatamente inconferente è infine, il riferimento alla necessità di notificare la sentenza di appello ex art 134 disp. att.cod. proc. pen. e 442 cod. proc. pen. In disparte quanto espressamente ritenuto da questa Corte con la sentenza delle Sezioni unite "Vita" (n. 698 del 24/10/2019, dep. 13/01/2020, Rv. 277470), il richiamo alle dette disposizioni operato dal ricorso è del tutto eccentrico, perché il giudizio non è stato definito con le forme proprie del rito abbreviato. 4.Alla dichiarazione di inammissibilità seguono le pronunce ex art 616 comma 1 cod. proc. pen. definite nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 giugno 2024 Il Consiglier