Sentenza — n. 34038/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso - definito con le forme del rito cartolare non partecipato per la tardività dell'istanza di fissazione dell'udienza pubblica di discussione, depositata dalla difesa (il 4 giugno 2024) oltre il termine ultimo di cui all'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176- è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 616 comma 1 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34038/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176- è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Zheng Mingwu, nato in Cina il 25 novembre 1970 avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze dell'Il aprile 2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.La difesa di Zheng Mingwhu impugna la sentenza della Corte di appello di Firenze con la quale è stata data conferma integrale alla condanna del suddetto alla pena ritenuta di giustizia per il concorso in più fatti di corruzione propria realizzati sino al maggio del 2014. In particolare, secondo la prospettazione accusatoria validata dal doppio giudizio conforme reso dai giudici del merito, il ricorrente avrebbe corrotto Paolo Calabrese, assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso l'ufficio immigrazione della Questura di Firenze, ricompensandolo con diverse utilità ( denaro, cene gratuitamente offerte, oggetti di valore) per ottenere diversi favoritismi nel rilascio dei permessi di soggiorno, pratiche amministrative di competenza dell'ufficio di appartenenza dell'imputato.r 2.
Con un unico motivo si adduce violazione di legge con riguardo all'ipotesi di reato contestata e ritenuta la cui sussistenza non potrebbe essere ricavata dalla dimostrazione della mera dazione di un compenso senza la prova di un accordo illecito posto a fondamento del compenso percepito e della correlazione sinallagmatica della utilità erogata all'ufficio o alla funzione del soggetto corrotto illecito in attuazione del patto illecito. Aspetti nel caso non attestati dalle emergenze acquisite né puntualmente valorizzati dalla sentenza gravata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso - definito con le forme del rito cartolare non partecipato per la tardività dell'istanza di fissazione dell'udienza pubblica di discussione, depositata dalla difesa (il 4 giugno 2024) oltre il termine ultimo di cui all'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176- è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.
2. L'impugnazione attinge in termini di evidente inadeguatezza il giudizio speso dai giudici del merito sul tema della correlazione sinallagmatica tre le dazioni indebite erogate dall'imputato e la funzione esercitata dal soggetto qualificato, aspetto che la sentenza gravata, per quanto sinteticamente, argomenta con la dovuta puntualità, senza incorrere in alcuna violazione di legge né in vizi del motivare utilmente prospettabili in questa sede. Depongono in tal senso, infatti, in primo luogo, i riferimenti resi alle dichiarazioni del coimputato Calabrese, che, come messo in evidenza dalla Corte del merito, ebbe a confermare sia di aver favorito il ricorrente quanto al rilascio di permessi di soggiorno sia per parenti dello stesso che per altri cittadini cinesi segnalati dall'imputato; sia di aver ricevuto somme in denaro e altre utilità in correlazione alla detta attività.
Le dette dichiarazioni auto ed etero accusatorie hanno, poi, trovato adeguata conferma esterna nei diversi momenti di contiguità che caratterizzavano i rapporti occorsi tra il corrotto e il ricorrente, riscontrati dall'attività istruttoria e puntualmente evidenziati dalla sentenza gravata: in particolare, rilevano sotto questo versante i riferimenti resi alle dichiarazioni dei testi Morzillo e Piacquadio nonché il rilievo ascritto ai riscontrati contatti telefonici. Aspetti, questi, non contrastati dal ricorso con la dovuta specificità critica e che contribuiscono inequivocabilmente ad un offrire un quadro probatorio consolidato quanto alla contrastata correlazione sinallagmatica tra utilità indebite e attività inerenti all'ufficio del soggetto qualificato.
3. La sentenza infine non crea neppure incertezze quanto alla corretta qualificazione, in termini di corruzione propria, degli accordi illeciti stipulati dai due concorrenti cristallizzati dalle emergenze di indagine, aspetto peraltro non espressamente contrastato dal ricorso. Incontroverso il dato in forza del quale, per aversi corruzione propria, non può prescindersi dalla puntuale individuazione dell'atto anti-doveroso oggetto della transazione illecita realizzata dai due protagonisti della relativa vicenda criminale, va subito evidenziato il riferimento reso in sentenza alla celere e tempestiva definizione delle pratiche sollecitate dal ricorrente al Calabrese in un contesto, peraltro, connotato da oggettive difficoltà rispetto al puntuale adempimento delle relative funzioni.
Situazione in fatto, apprezzata in appello alla luce delle circostanziate puntualizzazioni reso. sul tema dal primo giudice (si veda la sentenza appellata alla pagina 17), che il ricorso non contrasta in alcun modo e che risulta coerentemente valorizzata nell'ottica propria dell'ipotesi di reato contestata e ritenuta. 4.Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art 616 comma 1 cod. proc. pen., nei termini di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno