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Sentenza — n. 34034/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34034/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34034/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 6 giugno 2014 il Tribunale di Locri dichiarava Francesco Mammoliti responsabile del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e la Corte d'appello di Reggio Calabria, con sentenza del 26 maggio 2016, in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminava la pena in anni dodici di reclusione. La Corte di cassazione, con sentenza n. 34381 del 2 marzo 2018, rigettava il ricorso dell'imputato, ribadendo che "Mammoliti Francesco, cl. 49, era al vertice della 'ndrina dei "Mammoliti Fischiante", appartenente al "locale" di San Luca".

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 34034/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte d'appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato la richiesta di revisione della sentenza irrevocabile di condanna di Francesco Mammoliti per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Riteneva la Corte che non era ravvisabile un reale contrasto fra i fatti posti a base della sentenza di condanna di Mamnnoliti (pronunciata all'esito di rito ordinario) di cui si chiedeva la revisione e i fatti posti a fondamento della sentenza pronunciata (all'esito di rito abbreviato) dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria il 19 marzo 2009.

Parole chiave

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crimine organizzato collaboratore della Securitate affiliazione appartenenza a una banda partecipazione al reato istigazione e aiuto al suicidio

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod. pen
Con sentenza del 6 giugno 2014 il Tribunale di Locri dichiarava Francesco Mammoliti responsabile del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mammoliti Francesco, nato il 12/07/1949 a San Luca (RC) avverso la sentenza del 19/10/2023 della Corte di appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito il difensore del ricorrente, Avv. Sandro Furfaro, anche in sostituzione dell'Avv. Stefano Murdaca, che, riportandosi ai motivi di ricorso, ha insistito per il loro accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6 giugno 2014 il Tribunale di Locri dichiarava Francesco Mammoliti responsabile del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e la Corte d'appello di Reggio Calabria, con sentenza del 26 maggio 2016, in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminava la pena in anni dodici di reclusione. La Corte di cassazione, con sentenza n. 34381 del 2 marzo 2018, rigettava il ricorso dell'imputato, ribadendo che "Mammoliti Francesco, cl. 49, era al vertice della 'ndrina dei "Mammoliti Fischiante", appartenente al "locale" di San Luca".

Il nodo centrale dell'accusa era costituito dal contenuto del colloquio intercettato il 27 febbraio 2007 all'interno del carcere di Carinola tra Giuseppe Pelle e il suocero, ivi detenuto, Francesco Barbaro. Pelle, preoccupato del fatto che la sua famiglia potesse subire ritorsioni dopo l'omicidio di Maria Strangio, avvenuto il 25 dicembre del 2006 a San Luca, si era recato presso il carcere ove era detenuto il suocero per cercare una soluzione che evitasse ulteriore spargimento di sangue. Nel colloquio Pelle riferiva al suocero di avere parlato con Francesco Mammoliti, tramite il quale aveva incontrato uno dei "diretti interessati" alla faida, ossia Francesco Strangio detto "Ciccio Boutique".

Il colloquio, partendo dai gravi fatti di sangue degli ultimi anni a San Luca da cui era altresì scaturita la cd. strage di Duisburg, si soffermava in particolare sulla capacità riconosciuta a Mammoliti a fare da mediatore per la pace in un contesto di faida mafiosa. La centralità del ruolo che Francesco Mammoliti avrebbe dovuto assumere nella vicenda era evidenziata nella sentenza impugnata sulla base della logica considerazione - fondata sulla stessa struttura verticistica della 'ndrangheta - che "solo ad un esponente di assoluto rilievo dell'organizzazione criminale Pelle Giuseppe e il suocero avrebbero potuto attribuire un incarico così importante e delicato.

E ciò a prescindere dai successivi sviluppi della vicenda". Attribuita piena valenza dimostrativa alla citata captazione, per il contesto del colloquio, il suo oggetto, la personalità dei conversanti e il tenore inequivoco delle dichiarazioni, la conversazione era stata correttamente ritenuta elemento sufficiente per affermare la responsabilità di Francesco Mammoliti. Si aggiungeva da parte della Suprema Corte che "non incide in alcun modo sulla valenza probatoria del colloquio la circostanza che non sia stato accertato se, dopo l'accordo raggiunto tra il Pelle e il Barbaro, sia stato effettivamente conferito a Mammoliti Francesco l'incarico di attivarsi per svolgere un ruolo di mediazione, e se il Mammoliti, ricevuto il mandato, l'abbia poi portato a termine, in quanto per l'adesione al sodalizio è sufficiente la c.d. messa a disposizione"; d'altra parte, dagli atti emergeva che "il Mammoliti si era già messo a disposizione, con ruolo di mediatore, organizzando un primo incontro tra Pelle Giuseppe e Strangio Francesco", uno dei soggetti direttamente interessati alla faida.

2. La Corte d'appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato la richiesta di revisione della sentenza irrevocabile di condanna di Francesco Mammoliti per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Riteneva la Corte che non era ravvisabile un reale contrasto fra i fatti posti a base della sentenza di condanna di Mamnnoliti (pronunciata all'esito di rito ordinario) di cui si chiedeva la revisione e i fatti posti a fondamento della sentenza pronunciata (all'esito di rito abbreviato) dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria il 19 marzo 2009.

Quest'ultimo aveva assolto con formula pienamente liberatoria Giuseppe Pelle, Francesco ;L3L-e, Barbaro e Francesco Strangio dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa, sul rilievo che la effettiva pacificazione fra le due cosche rivali e la cessazione della faida sarebbe avvenuta ad opera di soggetti diversi e in un'epoca successiva; sicché la mera interlocuzione oggetto del colloquio captato in carcere fra Pelle e Barbaro non era sufficiente a ritenere gli imputati intranei, né concorrenti esterni del "locale" della 'ndrangheta operante in San Luca.

3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il difensore di Francesco Mammoliti, deducendo la violazione di legge ex art. 630 lett.

a) cod. proc. pen. e il vizio motivazionale, con riguardo alla affermata mancanza di contrasto fra giudicati, dal momento che sarebbe stata probatoriamente smentita, insieme con la connotazione mafiosa di Pelle e Strangio nel contesto dell'operazione di pacificazione fra le cosche rivali di San Luca, la caratura criminale, penalmente rilevante, dei contenuti del colloquio fra Pelle e Barbaro, posto a fondamento della decisione irrevocabile di condanna del ricorrente per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, per taluni versi, anche aspecifico.

2. Quanto al dedotto contrasto di giudicati, si osserva che la Corte di appello ha correttamente applicato il consolidato principio di legittimità secondo cui non sussiste contrasto fra giudicati agli effetti dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. se i fatti posti a base delle due decisioni, anche nel caso in cui siano attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo e il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti - specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi (come avvenuto nella specie) e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove -, dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento a un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317;

Sez. 6, n. 488 del 15/11/2016, dep. 2027, Di Martino, Rv. 269232). È del resto la stessa sentenza n. 34281/2018 della Corte di cassazione, di cui sono stati sopra trascritti ampi stralci, che, a completamento della motivazione circa la tenuta logico- giuridica della pronuncia di condanna di Francesco Mannmoliti, afferma che "solo ad un esponente di assoluto rilievo dell'organizzazione criminale Pelle Giuseppe e il suocero avrebbero potuto attribuire un incarico così importante e delicato. E ciò a prescindere dai successivi sviluppi della vicenda", aggiungendo che "non incide in alcun modo sulla valenza probatoria del colloquio la circostanza che non sia stato accertato se, dopo l'accordo raggiunto tra il Pelle e il Barbaro, sia stato effettivamente conferito a Mammoliti l'incarico di attivarsi per svolgere un ruolo di mediazione, e se il Mammoliti, ricevuto il mandato, l'abbia poi portato a termine, in quanto per l'adesione al sodalizio è sufficiente la c.d. messa a disposizione"; d'altra parte "il Mammoliti si era già messo a disposizione, con ruolo di mediatore, organizzando un primo incontro tra Pelle Giuseppe e Strangio Francesco".

Il rilievo critico della Corte di appello di Catanzaro non riguarda pertanto la valenza probatoria della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, che il difensore ha opposto al giudicato di condanna di Mammoliti, bensì l'insussistenza di alcuna, seria ragione di inconciliabilità nella lettura fattuale della medesima vicenda, in disparte le differenti conseguenze sul piano della rilevanza penale delle condotte dei protagonisti. Con riferimento alla ipotesi di revisione per contrasto tra giudicati, la Corte di merito ha, dunque, fatto corretta applicazione dell'orientamento consolidato, che il Collegio condivide, secondo cui la norma dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. non si riferisce ad un'inconciliabilità di natura logica tra due decisioni, bensì all'accertamento dei fatti stabiliti a fondamento della sentenza, che non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra decisione irrevocabile.

Ne consegue che non si può parlare di contrasto di giudicati se i fatti posti a base delle due decisioni siano stati descritti, dal punto di vista del loro accadimento oggettivo, in maniera coincidente e il diverso epilogo del giudizio sia dipeso da una differente valutazione della rilevanza giuridica ai fini penali delle medesime circostanze di fatto considerate nei diversi giudizi, definiti con decisione irrevocabile. È solo la divergente ricostruzione storica dei fatti che può dare accesso alla revisione, e non anche la differente valutazione della medesima vicenda che, sebbene ricostruita allo stesso modo, sia poi stata valutata in modo contrapposto ai fini dell'accertamento del fatto-reato.

3. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il r