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Sentenza — n. 33596/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33596/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33596/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Milano dichiarava l'inammissibilità dell'atto di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. presentato nell'interesse di Paolo Jelmoni, nella veste di rappresentante legale della ;1Moloce Trustee s.a.r.l.iie di amministratore unico della società Reginato e Mercante (della quale tutte le quote erano di proprietà della Moloce). Con tale atto il difensore si opponeva alla decisione assunta dal medesimo Tribunale, in ordine all'imputazione del pagamento del compenso del liquidatore dell'amministrazione giudiziaria della Tritis sa, società confiscata in via non definitiva in sede di cognizione, su fondi giacenti sul conto corrente bancario intestato alla società Reginato e Mercadante.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 568, comma 5 cod. proc. pen, art. 666 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33596/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge, in relazione all'art. 568, comma 5 cod. proc. pen. per la mancata conversione della impugnazione in ricorso per cassazione. Nel caso in esame erroneamente non si è proceduto alla conversione dell'atto di impugnazione, sussistendone i presupposti (termini rispettati, difensore abilitato impugnante, i motivi avevano ad aggetto anche violazioni di legge). 2.3. Violazione di legge relativamente al provvedimento che ha autorizzato il prelievo di somme per ultra petitum. 2.4. Violazione di legge in relazione all'art. 42 d.lgs. n. 159 del 2011. 2.5.

Parole chiave

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compenso del curatore fallimentare liquidatore giudiziale confisca dei proventi di reato revoca del trasferimento patrimoniale appropriazione indebita di fondi confisca dei beni

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Jelmoni, nelle suddette qualità, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 568, comma 5 cod. proc. pen
Violazione di legge, in relazione all'art. 568, comma 5 cod. proc. pen.
art. 666 cod. proc. pen
sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Jelmoni Paolo, nato a Vittorio Veneto il 13/09/1962 avverso la ordinanza del 14/03/2024 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Milano dichiarava l'inammissibilità dell'atto di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. presentato nell'interesse di Paolo Jelmoni, nella veste di rappresentante legale della ;1Moloce Trustee s.a.r.l.iie di amministratore unico della società Reginato e Mercante (della quale tutte le quote erano di proprietà della Moloce). Con tale atto il difensore si opponeva alla decisione assunta dal medesimo Tribunale, in ordine all'imputazione del pagamento del compenso del liquidatore dell'amministrazione giudiziaria della Tritis sa, società confiscata in via non definitiva in sede di cognizione, su fondi giacenti sul conto corrente bancario intestato alla società Reginato e Mercadante.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Jelmoni, nelle suddette qualità, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 666 e 667 cod. proc. pen. Il mezzo di impugnazione è stato correttamente proposto, sulla base della giurisprudenza di legittimità (tra tante, n. 16018 del 2015, n. 48495 del 2013), posto che irritualmente il Tribunale aveva assunto il provvedimento impugnato in forma camerale. 2.2.

Violazione di legge, in relazione all'art. 568, comma 5 cod. proc. pen. per la mancata conversione della impugnazione in ricorso per cassazione. Nel caso in esame erroneamente non si è proceduto alla conversione dell'atto di impugnazione, sussistendone i presupposti (termini rispettati, difensore abilitato impugnante, i motivi avevano ad aggetto anche violazioni di legge). 2.3. Violazione di legge relativamente al provvedimento che ha autorizzato il prelievo di somme per ultra petitum. 2.4. Violazione di legge in relazione all'art. 42 d.lgs. n. 159 del 2011. 2.5.

Vizio di motivazione in relazione agli atti processuali. 2.6. Violazione di legge in relazione alla fittizietà del conferimento delle quote di Reginato e Mercante nel Moloce Trust. 2.7. Violazione di legge quanto ai rapporti di controllo tra Tetris e Reginato e Mercante.

3. La difesa, avv. Vino Nuzzoleseiha presentato una memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è 1121 fondato e va pertanto accolto.

2. E' principio già affermato da questa Corte - e che va qui ribadito - che avverso il provvedimento di rigetto del giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, quarto 4, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista la facoltà di proporre opposizione (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Rv. 265538; conf. tra tante, Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Rv. 284403). Pertanto, il Tribunale doveva dar seguito alla opposizione ex art. 676, comma 4, cod. proc. pen. avverso alla decisione assunta e va dunque annullata l'ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Milano per l'ul